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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 24049/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diGottoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emessa il 17 marzo2026, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di truffaaggravata, tentata e consumata (capi 1, 2 e 3), eccependosi l’omessoaccertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato exart. 129 cod. proc. pen.Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie inesame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto dimotivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciaresentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltropresente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n.19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diGottoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emessa il 17 marzo2026, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di truffaaggravata, tentata e consumata (capi 1, 2 e 3), eccependosi l’omessoaccertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato exart. 129 cod. proc. pen.Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448–bis cod. proc. pen. (introdotto con l. 103/2007, entratoin vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie inesame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto dimotivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciaresentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltropresente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n.19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris