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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 03049/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17294/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

S.A.S., elettivamente domiciliatain Roma, viale Parioli, 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA , n. 5257 del 2018,depositata il 29/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Stimind d i [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre nei confronti d i Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate - Riscossione, che resistono entrambe a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del la società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che , a propria volta,aveva rigettato il ricorso avverso avviso di intimazione emesso in relazione a quattro cartelle per imposte e sanzioni.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Deduce che entrambi i giudici del merito non hanno sufficientemente valutato che la notifiche dell’ intimazione di pagamento e delle precedenti cartelle, avvenute tutte a mezzo pec, non erano conformi a legge ed erano inesistenti sia per violazione dell’art. 26, comma 1-bis cit., sia per mancato raggiungimento dello scopo e per mancata prova.

Osserva che nelle fasi di merito non erano stati prodotti documenti in originale dai quali desumere la conformità a legge del processo notificatorio.

Aggiunge che la notifica a mezzo pec doveva ritenersi esclusa per gli atti in contestazione.

Deduce, ancora, che per la notifica della cartella di pagamento non può trovare applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo trattandosi di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 atto sostanziale e non procedurale la cui notificazione incide sulla fattispecie costituiva della cartella, sicchè la notificazione inesistente rende l’atto affetto da nullità assoluta.

Censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui, secondo quanto prospettato in ricorso, avrebbe dato rilevanza alla rateizzazione quale presunto riconoscimento del debito.

2. In via preliminare deve rilevarsi che le due controricorrenti hanno dato atto della pendenza di altro ricorso introdotto dalla medesima società avverso le cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di pagamento impugnato in questa sede.

La sentenza impugnata aveva ad oggetto, come rilevabile dalla sua intestazione, anche le prodromiche cartelle di pagamento sulle quali la C.t.r. si è pronunciata con statuizioni oggetto di censura nell’odierno ricorso.

Sussiste connessione fra i due giudizi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto l'impugnazione di atti in parte identici ed in parte correlati ad un'unica vicenda complessiva e postulanti il medesimo nucleo decisorio.

Questa Corte ha di recente ribadito il principio -mutuabile nel caso di specie - secondo il quale la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod proc. civ.ove investano lo stesso provvedimento può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configura bili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie ( Cass.10/05/2021, n. 12268).

Infatti, dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l'obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt. 335 cod. proc. civ. e 151 disp. att. cod. proc. civ.), èdesumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto Si rende, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso per la trattazione congiunta con il ricorso n. 1074 del 2019 per il quale non risulta ancora fissata l’udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo per la tratt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17294/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.A.S., elettivamente domiciliatain Roma, viale Parioli, 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 5257 del 2018,depositata il 29/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Stimind d i [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre nei confronti d i Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate - Riscossione, che resistono entrambe a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del la società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che , a propria volta,aveva rigettato il ricorso avverso avviso di intimazione emesso in relazione a quattro cartelle per imposte e sanzioni. Considerato che: 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Deduce che entrambi i giudici del merito non hanno sufficientemente valutato che la notifiche dell’ intimazione di pagamento e delle precedenti cartelle, avvenute tutte a mezzo pec, non erano conformi a legge ed erano inesistenti sia per violazione dell’art. 26, comma 1-bis cit., sia per mancato raggiungimento dello scopo e per mancata prova. Osserva che nelle fasi di merito non erano stati prodotti documenti in originale dai quali desumere la conformità a legge del processo notificatorio. Aggiunge che la notifica a mezzo pec doveva ritenersi esclusa per gli atti in contestazione. Deduce, ancora, che per la notifica della cartella di pagamento non può trovare applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo trattandosi di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 atto sostanziale e non procedurale la cui notificazione incide sulla fattispecie costituiva della cartella, sicchè la notificazione inesistente rende l’atto affetto da nullità assoluta. Censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui, secondo quanto prospettato in ricorso, avrebbe dato rilevanza alla rateizzazione quale presunto riconoscimento del debito. 2. In via preliminare deve rilevarsi che le due controricorrenti hanno dato atto della pendenza di altro ricorso introdotto dalla medesima società avverso le cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di pagamento impugnato in questa sede. La sentenza impugnata aveva ad oggetto, come rilevabile dalla sua intestazione, anche le prodromiche cartelle di pagamento sulle quali la C.t.r. si è pronunciata con statuizioni oggetto di censura nell’odierno ricorso. Sussiste connessione fra i due giudizi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto l'impugnazione di atti in parte identici ed in parte correlati ad un'unica vicenda complessiva e postulanti il medesimo nucleo decisorio. Questa Corte ha di recente ribadito il principio -mutuabile nel caso di specie - secondo il quale la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod proc. civ.ove investano lo stesso provvedimento può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configura bili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie ( Cass.10/05/2021, n. 12268). Infatti, dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l'obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt. 335 cod. proc. civ. e 151 disp. att. cod. proc. civ.), èdesumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto Si rende, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso per la trattazione congiunta con il ricorso n. 1074 del 2019 per il quale non risulta ancora fissata l’udienza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo per la tratt
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