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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 40371/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2`t n../1//Rg 16665 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso seno inammissibile perché non consentiti dalla legge.

In particolare, quello fondato sulla richiesta di incapacità totale di intendere e di volere del ricorrente non era stato posto con l'atto di appello e comunque la perizia disposta in primo grado aveva ritenuto sussistente solo il vizio parziale del Caprio; con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche la Corte di merito, con argomenti logici e completi rientranti nella propria discrezionalità in ordine alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la gravità del fatto - sottrazione dell'arma di ordinanza mediante lo strappo della fondina, all'appuntato dei carabinieri — a fronte del quale non risultano elementi di segno positivo allegati dalla difesa tale non potendosi ritenere la condizione psichica già ampiamente valutata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2`t n../1//Rg 16665 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso seno inammissibile perché non consentiti dalla legge. In particolare, quello fondato sulla richiesta di incapacità totale di intendere e di volere del ricorrente non era stato posto con l'atto di appello e comunque la perizia disposta in primo grado aveva ritenuto sussistente solo il vizio parziale del Caprio; con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche la Corte di merito, con argomenti logici e completi rientranti nella propria discrezionalità in ordine alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la gravità del fatto - sottrazione dell'arma di ordinanza mediante lo strappo della fondina, all'appuntato dei carabinieri — a fronte del quale non risultano elementi di segno positivo allegati dalla difesa tale non potendosi ritenere la condizione psichica già ampiamente valutata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024
Sentenza Cassazione n. 40371/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris