CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29220/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
29/05/1970avverso la sentenza del 17/11/2025 del GIP TRIBUNALE di UdineVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUIGI GIORDANOche ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinviolimitatamente alla confisca, rigetto nel resto.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sost. avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste sull'annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa all’esito del giudizio abbreviato, ilGiudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Udine ha assolto gli imputati dalreato di cui agli artt. 110, 56, 518 undecies cod.pen. (già art. 174 d.lgs n. 42 del2004) in relazione alla tentata esportazione all’estero di beni facenti parte della“[OSCURATO:PERSONA]” comprendente, tra l’altro, strumenti ad arco antichi dieccezionale interesse culturale per il patrimonio nazionale ai sensi dell’art. 10comma 3 lett. e) del Codice dei [OSCURATO:PERSONA], nonché di interesse storico inrapporto alla figura del suo creatore ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) delmedesimo codice, perché il fatto non costituisce reato.Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca, ai sensi dell’art. 518duodevices cod.pen., della collezione con assegnazione al Ministero della Cultura.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensoridegli imputati, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi diricorso che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazioneai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.2.1. Con il primo motivo deducono l’erronea ricostruzione dei fatti di causa,motivazione mancante/apparente/manifestamente illogica e intrinsecamente edestrinsecamente contraddittoria, anche per travisamento della prova; erroneaapplicazione degli artt. 10, 65 d.lgs. n. 42/2004; violazione degli artt. 125, c. 3, e178, lett. c, cod.proc.pen.; dubbio di legittimità costituzionale in relazione all’art.443 cod.proc.pen. per l’esclusione dai casi di appello della sentenza diproscioglimento che disponga la confisca, per violazione degli artt. 3, 24 comma2, e 111 Cost.Argomentano i ricorrenti plurimi vizi motivazionali sulla ritenuta culturalitàdella raccolta [OSCURATO:PERSONA], qualificata di eccezionale interesse ex art. 10, comma 3,lett. e), TUBC sulla base di tre profili indicati dal perito: numero elevato di violeda gamba, contesto degli interventi sugli strumenti e presenza di esemplari antichio rari. Il Tribunale avrebbe valorizzato la raccolta come un unicum, attribuendolevalore complessivo superiore alla soglia per l’uscita dal territorio nazionale senzapresenza in Italia degli strumenti sequestrati. Il Tribunale avrebbe recepito inmodo del tutto acritico le conclusioni della perizia, senza adeguata verificadell’affidabilità metodologica dell’esperto, né confronto con le consulenze del PM edella difesa, in violazione del principio secondo cui il giudice deve ponderarecriticamente le diverse ipotesi scientifiche e individuare una soluzione probatoriaaffidabile (Sez. 5, n. 9831/2015, dep. 2016; Sez. 5, n. 24725/2025). Sievidenziano inoltre contraddizioni interne alle dichiarazioni del perito, che avrebbedescritto molti strumenti come profondamente manipolati, non genuini e privi diautenticità materiale, così da escluderne originalità, antichità e pregio oggettivo.La sentenza avrebbe, altresì, travisato la prova per omesso esame delleconsulenze tecniche di parte e delle deduzioni difensive sulla nozione dieccezionale interesse, nonché trascurato i criteri della giurisprudenzaamministrativa, della circolare n. 28/2024 e del D.M. n. 537/2017, dai qualisarebbe derivata l’esclusione della culturalità della raccolta.Deducono ancora vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delpresupposto negativo del delitto; mancherebbe qualsiasi esplicito riferimento allanorma in base alla quale gli strumenti ereditati dal [OSCURATO:PERSONA] andassero consideraticome collezione, piuttosto che come beni singoli, in assenza di previa dichiarazionedi pubblico interesse culturale da parte dell’Amministrazione senza la quale i benidel [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero dovuto essere tutelati e/o esportati come collezionevisto che egli prestava i suoi strumenti ad amici ed allievi in tutto il mondo. L’art.65, comma 3, lett. a), TUBC impone l’autorizzazione all'uscita definitiva dalterritorio della Repubblica delle cose la cui esecuzione, tra l’altro, risalga ad oltresettanta anni; la sentenza non dice nulla sull’argomento, non v’è alcunamotivazione sul collegamento dei beni con il patrimonio culturale italiano secondola citata circolare del 20 giugno 2024 e gli indirizzi di cui al DM 537/2017.2.2. Con il secondo motivo deducono erronea applicazione dell’art. 518-undecies cod.pen. e del d.lgs. n. 42/2004; mancanza di motivazione o comunquemotivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria anche pertravisamento delle prove; omessa valutazione del requisito positivo (intrinsecovalore storico o artistico del bene) e negativo (uscita dal territorio nazionale senzail provvedimento autorizzativo). In relazione al valore culturale della serie di beniil Tribunale avrebbe disatteso l’indirizzo ermeneutico incorrendo nella violazionedella legge extrapenale di cui agli artt. 10 e 65 d.lgs n. 42 del 2004, dovendorilevare l’eccezionale interesse per il patrimonio culturale, non rilevandounicamente il numero degli strumenti rari ma anche il contesto degli interventieseguiti, manipolazione che il Tribunale non avrebbe considerato ai fini deldecidere, finendo per ritenere sussistente il requisito dell’eccezionale interesse delbene non su base oggettiva, dovendo la culturalità del bene essere valutata solosulle caratteristiche oggettive dello stesso. Alle stesse conclusioni si devepervenire con riguardo all’interpretazione della lett. d) dell’art. 10 comma 3, cit.non essendo argomentato il legame tra fatti storici specifici e i beni individuatioggetto del vincolo, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun legamepersonale con l’Italia.2.3. Con il terzo motivo deducono erronea applicazione degli artt. 10 e 65TUBC in relazione agli artt. 518-undecies e 518-duodevicies cod.pen. Nelriprendere gli argomenti oggetto del primo e del secondo motivo, in relazione allavalutazione dei beni come collezione con riferimento alla quale, però, manca laprevia dichiarazione di interesse culturale da parte dello Stato, sicché i beniavrebbero dovuto essere considerati singolarmente ai fini della verifica delsuperamento del valore soglia indicato dall’art. 65 TUBC, argomentano che, in ognicaso, mancherebbe il requisito fondamentale della esecuzione ultrasettantennaledegli strumenti che deve essere accertato per ciascuno dei beni; ed invero quattrodi essi risalgono a meno di 70 anni orsono; gli altri sono stati fortementetrasformati e nessuno di loro ha conservato la originaria fisionomia, risultandoperlopiù strumenti differenti e nuovi; anche a voler sommare il tempo in cui glistrumenti sono stati parzialmente o temporaneamente collocati in Italia, taleperiodo non supererebbe i 70 anni indicati dalla circolare n. 28/2024; non sussistenemmeno l’interesse culturale di cui all’art. 10, comma 1, lett. d), TUBC poichénon è sufficiente che l'interesse culturale si fondi sulla attribuzione, sullaprovenienza o sulla appartenenza a un soggetto, anche particolarmente illustre;le considerazioni che precedono ostano alla confisca dei beni sequestrati perinsussistenza della loro qualificazione come “beni culturali”.2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge in ordine alladisposta confisca tenuto conto che sono incontestabilmente beni di proprietàprivata e non pubblica, con la conseguenza che viene meno la funzionerecuperatoria della confisca stessa, la sola che si giustifica in caso di assoluzioneconfigurandosi altrimenti la violazione degli artt. 3 Cost. e 7 CEDU come affermatodalla sentenza CEDU, J. [OSCURATO:PERSONA] and others v. Italy, 2 maggio 2024.La difesa ha depositato motivi nuovi con cui, nel richiamo degli argomentigià sviluppati, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 65 TUBC comemod. dall’art. 5 comma 1, lett. a) della legge n. 40/2026, che incide nel campo diapplicazione dell’art. 518 undecies cod.pen. con riguardo all’aumento del valoresoglia a € 50.000,00 che riduce il novero delle res la cui uscita richiede il previorilascio di una autorizzazione, applicabile ai sensi dell’art. 2 comma 4 cod.pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio delladisposta confisca e rigetto nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca, nei sensi e neilimiti di cui in motivazione, nel resto è inammissibile perché manifestamenteinfondato ed anche in parte versato in fatto e diretto a richiedere una diversavalutazione delle prove acquisite.5. Va, in primo luogo, disattesa la questione di legittimità costituzionaledell’art. 443 cod.proc.pen., come prospettata dalla difesa, per difetto di rilevanzanel caso concreto.In virtù del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, ilgiudice a quo deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione "nonpossa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione dilegittimità costituzionale" (c.d. "rilevanza"), vale a dire, che la disposizione dellacui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio a quo e quindi chequel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto ildubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione. Ilpresupposto della rilevanza della questione nel giudizio a quo deriva dal dispostodell’art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui la questione di legittimitàcostituzionale può essere proposta solo quando “il giudizio non possa esseredefinito indipendentemente dalla risoluzione” della suddetta questione dicostituzionalità.Occorre, dunque, stabilire in primo luogo se la norma della cui legittimitàcostituzionale si dubita dovrà essere necessariamente applicata nel presentegiudizio.Nel caso in esame, i ricorrenti dubitano della legittimità costituzionaledell’art. 443 cod.proc.pen. nella parte in cui non consente l’appello dell’imputatoprosciolto nel giudizio abbreviato a cui segua la confisca. Ma i ricorrenti hannopresentato un mezzo di impugnazione diverso da quello nel quale avrebbe dovutotrovare applicazione la disposizione normativa di cui all’art. 443 cod.proc.pen.della cui legittimità costituzionale dubitano.I ricorrenti hanno presentato ricorso per cassazione e la Corte di cassazionegiudica unicamente dell’ammissibilità e fondatezza di tale mezzo di impugnazionee, dunque, la disposizione di cui all’art. 443 cod.proc.pen. non deve essereapplicata. Oltretutto, il mezzo di impugnazione attivato è ammissibile con riguardoallo scrutinio della questione sulla confisca e della sua legittima applicazione.6. Nel merito sono inammissibili i motivi (primo, secondo e terzo) che siappuntano, a vario titolo, sul vizio di motivazione e sulla violazione di leggeextrapenale (artt. 10 comma 3 del d.lgs n. 42 del 2004, 65 comma 3 TUBC) inrelazione alla ritenuta materialità del fatto, ovvero della tentata esportazioneall’estero di beni facenti parte della “[OSCURATO:PERSONA]” comprendente, tra l’altro,strumenti ad arco antichi di eccezionale interesse culturale per il patrimonionazionale.6.1. E’ accertato che i ricorrenti vennero fermati al valico di frontiera diTarvisio mentre stavano trasportando, all’interno di tre furgoni, gli strumenti adarco antichi costituenti la [OSCURATO:PERSONA] appartenente al defunto MaestroVazquez, fratello dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], recuperati dal CastelloOdescalchi di Bracciano, ove erano stati trasferiti dopo che erano stati, sin dal2010, presenti nel Castello di Duino e poi presso il Museo di [OSCURATO:PERSONA] diBologna, senza alcuna dichiarazione di libera circolazione. I beni, diretti in Austria,erano sottoposti a sequestro.7. Ciò posto in fatto, le censure sollevate si appuntano sul vizio dimotivazione circa la ritenuta natura di bene culturale e di eccezionale interesseper il patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs n. 42del 2004, della collezione, fondata sulle conclusioni della perizia svolta nel corsodell’udienza preliminare, e delle dichiarazioni del perito prof. Meucci, delconsulente del P.M. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del consulente di parte prof.Vanscheenwijck, e in merito alla sussistenza del presupposto negativo in relazioneall’assenza del provvedimento autorizzativo all’esportazione in quanto nonprevisto dall’art. 65 comma 3 lett. a) d.lgs n. 42 del 2004 (motivo primo) e iltravisamento della prova (motivo secondo) sulla natura culturale del bene ai sensidell’art. 10 comma 3 lett. e) del d.lgs n. 42 del 2004.Sotto un primo profilo risulta manifestamente infondato il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta culturalità del bene, fondata su argomentisolidi e congruamente spiegati dal perito del Tribunale, condivisi dal Tribunale cheli ha valutati in uno con le conclusioni del Ct del P.M. e di quelli del CT delle difeseche ha disatteso con motivazione non apparente.8. La sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e corretta indiritto là dove ha argomentato che la collezione, composta da n. 114 pezzi, di cuin. 97 strumenti ad arco antichi (23 violini, 34 viole da gamba, 18 viole di cui 4viole d’amore, 7 violoncelli, 1 clavicembalo e 3 contrabbassi), rivestiva eccezionaleinteresse culturale per il patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell’art. 10 comma3 lett. e) per la rilevanza artistica e storica, nonché di rilevante interesse storicoin relazione in rapporto al suo creatore con riferimento con la storia dell’arte dellanazione, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d), motivazione che ora i ricorrenticontestano veicolando una richiesta di rivalutazione delle prove (segnatamente leconclusioni della perizia e della consulenza tecnica del PM) in chiave alternativa,come risulta da pag. 15 là dove argomentano che se le fonti di prova fossero stateeffettivamente valutate e non travisate si sarebbe pervenute ad una conclusioneopposta in merito alla culturalità degli strumenti della collezione [OSCURATO:PERSONA], ed anchein parte priva di specifica critica estrinseca là dove non si confrontano con ilritenuto interesse storico particolarmente importante in rapporto alla figura delsuo creatore ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del d.lgs n. 42 del 2004.9. Attualmente, a seguito della legge 9 marzo 2022 n. 22 che ha riformatola tutela penale del patrimonio culturale, (in vigore dal 23 marzo 2022 che haabrogato l'art. 174 d.lgs. n.42/04), l'uscita o esportazione illecita di beni culturaliè punita dall'art. 518 undecies cod. pen., applicabile a chiunque trasferiscaall'estero «beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico,etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggettodi specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senzaillecitamente trasferiti all'estero è prevista, oggi, dall'art. 518 duodevicies cod.pen.in base al quale: “il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicateall'articolo 518 undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che questeappartengano a persona estranea al reato”.10. Nel ribadire la continuità normativa tra la previsione di cui all’art. 174,comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e l’art. 518 undecies cod.pen. (Sez. 3, n. 36265del 15/06/2023, Rv. 284907 – 01), peraltro, correttamente indicato nel capo diimputazione il riferimento all’art. 174 d.lgs n. 42 del 2004 tenuto conto dell’epocadi commissione del fatto in data 27/05/2021, va, altresì, data continuità agliindirizzi giurisprudenziali nella materia tra cui, per quanto qui di rilievo,l’affermazione secondo cui oggetto materiale della condotta illecita prevista dallafattispecie sono (anche) le "cose che presentano interesse culturale", aprescindere dal riscontro di un effettivo interesse che ne giustifichi la formaledichiarazione di "beni culturali" ai sensi dell'art. 13, stesso decreto (Sez. 3, n.10468 del 17/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272623 - 01 nello stesso senso già Sez. 3,n. 17223 del 03/11/2016, Rv. 269627, che ha esplicitamente osservato che ilprecetto sanzionatorio di cui al citato art. 174 (ora art. 518 undecies cod.pen.)non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione previstadall'art. 13 del Codice dei [OSCURATO:PERSONA] e del Paesaggio, ma, più in generale, acose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico,documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero suscettibilidi dichiarazione di interesse culturale anche qualora quest'ultima non sia inconcreto intervenuta). E' necessario e sufficiente, dunque, che la cosa presenti unoggettivo interesse culturale.L'esportazione di beni di interesse storico e artistico è stata sempre vietata,in assenza di un provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente,da tutte le leggi succedutesi dal 1909 ad oggi e tale divieto ha costantementeriguardato anche beni di proprietà di privati in relazione ai quali non vi fosse statala notifica dell'importante interesse culturale e, fin dal 1909, per poter procederea regolare esportazione, il proprietario di beni di interesse storico artistico dovevadenunciare l'intenzione di esportare, così da consentire agli uffici competenti diverificare se il bene potesse uscire dall'Italia o l'esportazione dovesse esserevietata.Per giurisprudenza costante, come si è già detto, si è affermato che non ènecessario che il bene esportato fosse già stato ritenuto di interesse artistico ostorico, ma è necessario verificare che lo sia, ossia sia un bene culturale secondola definizione di cui all’art. 10 del TUBC.11. L’art. 10 del d.lgs n. 42 del 2004, contiene l’individuazione e ladefinizione dei beni culturali, e, dopo avere individuato, al primo e secondocomma, i beni culturali ex lege, stabilisce, al comma 3 che: «Sono altresì beniculturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: d) lecose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesseparticolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica,militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria edella cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delleistituzioni pubbliche, collettive o religiose ed e) le collezioni o serie di oggetti, achiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 eche, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero perrilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,rivestano come complesso un eccezionale interesse». Al successivo comma 5 siprevede che: «Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggettealla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, letterea) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltresettanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano operadi autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».A completare il quadro normativo deve menzionarsi l’art. 65 (UscitaDefinitiva) che così dispone: «1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio dellaRepubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.2. È vietata altresì l'uscita:a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, chesiano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settantaanni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12,b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicateall'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organoconsultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti,abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazionealle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei benimedesimi.3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondole modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo,l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, sianoopera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni,il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1,sia superiore a euro 50.000.4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piùvivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiorea euro 50.000, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero12. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha argomentato, aderendo alleconclusioni del perito prof. Meucci e del CT del P.M. e disattendendo quelle del CTdella difesa, la natura di bene culturale della c.d. [OSCURATO:PERSONA], ritenendosussistenti i requisiti normativi di cui all’art. 10 comma 3 lett. e) del d.lgs n. 42del 2004, rivestendo eccezionale interesse culturale per il patrimonio culturaleitaliano e di interesse storico-relazionale particolarmente importante in rapportoalla figura del suo creatore, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del d.lgs n. 42del 2004.Il perito, nell’elaborato peritale e nell’esame (cfr. pag. 12), concludeva perl’eccezionale interesse culturale della collezione per il patrimonio culturale italianodegli strumenti ad arco, sebbene modificati con restauro funzionale utile a metterliin grado di suonare anche se non rispettoso dell’integrità originaria, ravvisandol’eccezionale interesse non già nell’originalità o nel valore storico dei singolicomponenti, ma nel fatto che gli strumenti, per il numero di essi, tra cui un numerosenza eguali di viole da gamba, documentavano in modo unico e irripetibile ildesiderio di mantenere viva e funzionale una collezione di strumenti ad arco,obiettivo di meritevole considerazione storica e di tutela (pag. 12). L’eccezionalitàdella collezione, definita quale “monumento in funzione”, sotto un duplice profilo:sia la tipologia degli strumenti, sia il carattere vivo della collezione finalizzato ariportare, con le modifiche, gli strumenti alla struttura originaria e a esseresuonati.In altri termini, la sentenza impugnata, nella motivata condivisione delleconclusioni del perito, ha ritenuto sussistente l’eccezionale interesse culturalestante la rilevanza artistico e storica della collezione per il numero e tipologia deglistrumenti ad arco, ma anche per la funzione di mantener viva e funzionale lacollezione in vista della pratica esecutiva della musica barocca, patrimonioculturale italiano sia nel settore della produzione degli strumenti ad arco chenell’esecuzione dal vivo della musica barocca, secondo le intenzioni del suocreatore. Alla stessa conclusione era pervenuto il CT del P.M. che definiva lacollezione come un ensemble strutturato, coltivato e raccolto dal suo creatore perdare corpo all’idea della musica antica e di cosa significhi fare musica antica oggie per questo da tutelare quale componente imprescindibile del patrimonio culturaleitaliano per la pratica esecutiva della misura barocca, secondo l’idea perseguitadal suo creatore che aveva individuato l’Italia suo paese d’elezione, ove si erastabilito quantomeno dal 2010 allorchè aveva esposto l’ensemble al Castello diDuino.In tale ambito, ha disatteso le conclusioni del CT della difesa sul rilievo chenon rilevava la non l’italianità del bene (anche se alcuni strumenti provenivano amaestri liutai italiani), né la manipolazione giacchè l’unicum era costituito dallararità della composizione dell’ensemble, che consta di ben 97 elementi, e la finalitàdi mettere in pratica la musica barocca in un Paese, l’Italia, nel quale l’esecuzionedi tale repertorio costituisce certamente patrimonio culturale.In conclusione, il giudice ha ponderato criticamente le diverse ipotesiricostruttive ed ha formulato le sue conclusioni all’esito di una disamina ponderatadelle diverse conclusioni del perito e dei consulenti tecnici con motivazione congruae adeguata, fondata sugli elementi di prova in atti, ed ha concluso che la collezioneVazquez doveva ritenersi unica nel suo genere, irripetibile e di eccezionaleinteresse culturale (art. 10 comma 3 lett. e) d.lgs n. 42 del 2004) anche conriferimento alla storia artistica dell’Italia (art. 10 comma 3 lett. d) d.lgs n. 42 del2004). Per completezza di trattazione deve rilevarsi che sia la circolare ministerialeche il Decreto Ministeriale n. 537/2017 hanno carattere meramente esplicativo (népotrebbe essere diversamente non potendo derogare né la Circolare né il DecretoMinisteriale alle disposizioni di legge ordinaria) delle disposizioni normative, di talchè risulta manifestamente infondata anche la violazione di legge dedotta.13. Parimenti risulta manifestamente infondata, in quanto meramentecontestativa della decisione, la censura di vizio di motivazione sull’elementonegativo della fattispecie.Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta congruamente ecorrettamente motivata là dove, a pag. 10, nel richiamare la disciplina perl’esportazione di cui agli artt. 65 comma 3 del d.lgs n. 42 del 2004, ha esclusoche, anche a volere considerare pezzo per pezzo l’intera collezione, la stessa, delvalore di oltre un milione di euro (€ 1.634.580,00), avrebbe dovuto avere, perl’esportazione definitiva l’attestato di libera circolazione che, non avrebbe di certoottenuto, non ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 65 e 68 per la sua esclusione(cfr. pag. 10), dovendosi escludere la prospettata esportazione temporanea tenutoconto delle circostanze di fatto, considerato che gli imputati vennero fermati alvalico di frontiera con tre furgoni noleggiati in Italia all’interno dei quali vi era lacollezione, circostanze che depongono per l’esportazione definitiva.Segnatamente, non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 65 comma 4 lett.b) del TUBC che consente l’esportazione in assenza di autorizzazione delle coseche presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cuiesecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 50.000(somma elevata dall’art. 5 comma 1, lett. a) della legge n. 40/2026), dovendosiapplicare il disposto di cui all’art. 63 comma 3 lett. a) che richiede per la tipologiadel bene l’autorizzazione all’esportazione, a nulla rilevando che alcuni beni e nonl’intera collezione a cui è stata riconosciuta la natura di bene culturale, risalga ameno di settanta anni (circostanza peraltro meramente allegata e non dimostrata).Conclusivamente, tutte le censure che contestano la ritenuta materialità del fatto(i ricorrenti sono stati prosciolti per assenza dell’elemento soggettivo), sonomanifestamente infondate. Da cui la inammissibilità anche del motivo nuovo,peraltro anch’esso manifestamente infondato come sopra evidenziato.13. A diversa conclusione, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, siperviene con riferimento alla disposta confisca.La confisca dei beni illecitamente trasferiti all'estero è prevista, oggi,dall'art. 518 duodevicies cod.pen. in base al quale: «il giudice dispone in ogni casola confisca delle cose indicate all'articolo 518 undecies, che hanno costituitol'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative allecose oggetto di contrabbando».Occorre muovere dagli indirizzi espressi, con orientamento che può dirsiconsolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema, la relativaconfisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non èresponsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la solaeccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi dimisura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa algiudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale.Si è osservato che non a caso, infatti, il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174,stabilisce che la confisca ha luogo ai sensi della disciplina prevista dalla leggedoganale, in base alla quale la misura di sicurezza viene disposta anche nell' ipotesidi sentenza di proscioglimento o di non punibilità, quindi, a prescindere da unasentenza di condanna, come invece sarebbe stato necessario nel caso si fosserichiamato l'art. 240 cod.pen., essendo stata fatta salva solo l'ipotesi che i beniappartengano a persone estranee al reato, quale ad esempio la persona che abbiaacquistato in buona fede (Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Almagià, Rv. 265046– 01; Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018, Gour, Rv. 272870 – 01; Sez. 3, n. 22 del30/11/2018, Clark, Rv. 274745 - 04).La confisca va disposta anche in caso di assoluzione per mancanza di doloe anche nel caso di archiviazione (Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, The PierpontMorgan Library, Rv. 278764 – 01).14. Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata ha disposto la confiscadella collezione [OSCURATO:PERSONA].La difesa contesta la decisione sotto due profili: la legittimità della confiscadisposta anche in presenza di assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo, lalegittimità della disposta confisca di beni appartenenti a privati.Va, in primo luogo, confermato l’orientamento esegetico consolidato chetrova fondamento, come argomentato nelle citate pronunce, dall’obbligatorietàdella confisca, avente natura recuperatoria, che ha luogo secondo le leggidoganali, per cui la confisca deve essere disposta anche in caso di proscioglimentocon esclusione del solo proscioglimento per insussistenza della materialità delfatto. E’, dunque, legittima la disposta confisca di beni oggetto di illecitaesportazione in presenza di proscioglimento per assenza di dolo.Né tale conclusione si pone in contrasto con i principi enunciati dallasentenza Corte Edu nel caso del c.d. [OSCURATO:PERSONA] di Lisippo (CEDU, J. PaulGetty [OSCURATO:PERSONA] and others v. Italy, 2 maggio 2024).[OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla legittimità della confisca disposta di beniculturali oggetto di illecita esportazione (ora art. 518 duodevicies cod.pen.) haricondotto, anche mediante richiamo alla sentenza Cedu GIEM contro Italia, lastessa nell’alveo delle confische aventi natura ripristinatoria, così validandol’orientamento giurisprudenziale nazionale che ne asserisce la natura non punitivache può essere disposta legittimamente anche in assenza di condanna e anche neiconfronti del terzo non concorrente nell’illecito, pur restando ferma la necessitàche quest’ultimo sia accertato nella sua materialità.Tale finalità recuperatoria, che nel caso scrutinato dell’[OSCURATO:PERSONA],aveva ad oggetto un bene ex lege facente parte del patrimonio indisponibile delloStato, è riconosciuta dalla Corte EDU anche nei casi in cui questa confisca vengaapplicata al fine di ricostituire il controllo pubblico su beni culturali in proprietàprivata, sulla base dell’interesse statuale a esercitare tale controllo al momentodell’uscita del bene dal territorio nazionale.Sotto questo profilo la Corte Edu ha attestato una natura noneminentemente ‘sanzionatoria’ della misura, anche nell’ipotesi in cui, come nelcaso in esame, il bene appartenga ad un privato, riconducendola nell’ampiafamiglia delle confische ‘di natura riparativa’ («restorative in nature»), dalla CorteEDU sottratte, come confermato anche dalla pronuncia in commento, alle piùstringenti garanzie dell’art. 7 Conv. Edu. Ma, in queste ipotesi, la Corte richiedeun giudizio sulla proporzionalità della misura ablatoria ai sensi dell’art. 1 Prot. I davalutare caso per caso secondo alcune direttrici esplicitate (vedi infra). Funzioneriparativa nel senso di perseguire il tentativo di sottrarre il bene, da partedell’autore del reato proprietario, alla possibilità di acquisizione dello stesso alpatrimonio dello Stato.Ed allora, nel bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà delprivato, prosegue la Corte, anche mediante richiamo al diverso caso Beyeler in cuiil bene era di proprietà di un soggetto privato (sentenza Cedu 5 gennaio 2020,Beyeler c. Italia, in cui la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 1 Prot. 1stante l’inerzia colposa dell’autorità statali italiane nell’esercitare il diritto diprelazione) si dovrà operare lo scrutinio circa tempestività e coerenza nel tempo(good governance) dell’azione delle autorità pubbliche volte a recuperare il beneculturale, valutando eventuali inerzie o ritardi significativi, addebitabili allo Stato,così da valutare la ragionevolezza o meno del sacrificio imposto al diritto diproprietà del soggetto attinto dalla confisca, tenuto conto del comportamentoeventualmente colposo dell’agente sulla natura del bene e sulla sua esportabilità.L’esito del bilanciamento, che il giudice dovrà condurre secondo le direttricisopra indicate, lo porterà a ritenere sussistente o meno la violazione dell’art. 1,Prot. 1 Cedu. con le conseguenze in tema di legittimità o meno della confisca delbene culturale oggetto di illecita esportazione.15. Con riguardo a quest’ultimo profilo, non v’è dubbio che la sentenzadella Cedu rende necessaria un’ulteriore riflessione con riferimentoall’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, nelsenso che, ora, il giudice penale nel disporre la confisca dei beni oggetto di illecitaesportazione dovrà valutare, nell’ipotesi che si tratti di beni di proprietà privata,la proporzionalità della misura.Dunque, nell’applicazione della legge nazionale in conformità con i principiconvenzionali, come interpretati dalla Corte Edu, la confisca obbligatoria dei benioggetto di illecita esportazione, di cui all’art. 518 duodevicies cod.pen., perrispettare i principi convenzionali, deve essere disposta obbligatoriamente inpresenza di materialità del fatto, ma, ai fini del rispetto del principio diproporzionalità e dell’art. 1, Prot. 1 Cedu, in presenza di bene appartenente asoggetto privato, la confisca potrà essere disposta solo all’esito del bilanciamento,come sopra individuato, al fine di accertare se, in presenza delle circostanze delcaso concreto, il sacrificio del diritto di proprietà privata trovi o menogiustificazione nel superiore interesse dell’azione recuperatoria dello stato del beneal patrimonio culturale.16. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamenteal giudizio di bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà privata alfine di accertare la ragionevolezza del sacrificio imposto al diritto di proprietà delsoggetto attinto dalla confisca.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà valutare, anche con eventuale istruttoriaprobatoria, la tempestività dell’intervento dello Stato, da quando ha avuto notiziadell’esistenza della collezione, se sia intervenuta o sia in itinere la dichiarazione diinteresse culturale della collezione, al fine di stabilire se vi sia ragionevolezzanell’ablazione del bene culturale oggetto di illecita esportazione tale da giustificareil diritto di proprietà e di rispettare l’art. 1 Prot. 1 Cedu. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, con rinvio, per nuovogiudizio sul punto, al Tribunale di Udine.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]