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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 40339/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SABATINO Giulio, n. a Castelguidone il 3/10/1949, MORE' Lucio, n.

Roseto degli Abruzzi il 1/1/1954; avverso la ordinanza in data 9 marzo 2021 (dep. 11 marzo 2021) del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti di sequestro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria prodotta a mezzo p.e.c. dalla costituita parte civile, con la quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Chieti, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali e di sequestro, ha confermato i distinti decreti emessi dal pubblico ministero presso lo stesso tribunale il 23 e 24 febbraio 2021, con i quali si disponeva il sequestro probatorio di due macchine agricole, identificabili per tipo, e si convalidava il sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria di una terza macchina agricola, in relazione ai reati di truffa aggravata (le prime due macchine agricole) e ricettazione (la terza macchina agricola).

1.1. Ad avviso del tribunale, sia il decreto di sequestro che quello di convalida successivo erano emessi nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge processuale, atteso che quanto alla indicazione dei reati per cui si procede, oltre la generica indicazione numerica (articolo di legge violato), il pubblico ministero aveva espressamente richiamato la informativa di polizia giudiziaria, che dava compiutamente conto sia degli elementi indiziari atti a delineare astrattamente il "tipo" per cui si procede, sia le necessità di astringere le dette macchine agricole al processo a fini dimostrativi della ipotesi rubricata; gli stessi decreti impugnati forniscono comunque adeguata, per quanto sintetica, spiegazione delle esigenze dimostrative dei fatti contestati sottese alla adozione del vincolo reale imposto; inoltre i beni oggetto di sequestro sono stati qualificati come corpo di reato, la cui apprensione al processo è necessaria all'accertamento dell'ipotesi di reato per cui si procede.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (indagato, nonché persona cui le cose sono state sequestrate) e [OSCURATO:PERSONA] (legale rapp.te della s.r.l. titolare dei beni in sequestro, soggetto giuridico avente diritto alla restituzione), lamentando con tre distinti motivi, la violazione della legge processuale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli art. 325, 253 e ss., 125, comma 3, cod. proc. pen. 2.1.

I ricorrenti ritengono che i decreti di sequestro impugnati innanzi al tribunale per il riesame non recassero alcuna completa indicazione del fatto-reato per cui si procede, tantomeno le necessità probatorie atte a sostenere la sottrazione della disponibilità delle macchine agricole indicate all'avente diritto.

Ciò posto, ai riscontrati deficit, che rendono nullo il decreto, non può supplire il tribunale per il riesame con motivazione adottata ex post, atteso che solo il titolare dell'esercizio dell'azione penale è legittimato ad indicare quale sia il fatto per cui si procede e le necessità probatorie poste a sostegno del vincolo di indisponibilità apposto sulla res in sequestro.2.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione della legge processuale e vizio di motivazione per completa omissione (omessa valutazione delle doglianze difensive esposte con l'istanza di riesame rigettata), avuto riguardo al dedotto difetto di pertinenzialità delle cose in sequestro rispetto alla ipotesi di truffa rubricata, giacché le macchine agricole in sequestro (la cui costruzione non era ancora stata completata) non corrispondevano affatto, se non nel tipo o modello, a quelle che il costruttore aveva già alienato (con prezzo riscosso) e mai consegnato alla società acquirente.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del difetto di rappresentazione ed apprezzamento del fumus commissi delicti, soprattutto in considerazione della condotta concretamente ascrivibile all'indagato, che non si sarebbe affatto sottratto alle sue obbligazioni, né avrebbe sottratto i beni ceduti alla disponibilità dell'acquirente. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1. Il tribunale adito in funzione di riesame ha ben evidenziato (nel corrispondere diligentemente ai motivi scritti di riesame, che presentano un perimetro molto più circoscritto di quello che racchiude i motivi di ricorso) come nel decreto di sequestro ed in quello di convalida, seppur in maniera stringata, schematica e mediante richiamo alle annotazioni della polizia giudiziaria in atti, fossero enunciate le ragioni dell'apposto vincolo reale, con menzione delle disposizioni di legge ritenute violate, i connotati specifici dei beni sottoposti a sequestro (evincibili anche dall'allegato verbale di sequestro), le finalità probatorie poste a fondamento del sequestro - ossiaila prosecuzione delle indagini per stabilire caratteristiche di specificità, provenienza, titolo di detenzione di quanto sequestrato, accertamenti sulla corrispondenza delle prime due macchine agricole in sequestro e quelle oggetto di alienazione- ed era stato richiamato anche il verbale di sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Il decreto confermato, ancorché redatto utilizzando la forma del modulo predisposto, era nella sostanza adeguatamente motivato.

1.1. Questa Corte ha già più volte affermato il principio in base al quale l'utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate j le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 7160, del 7/11/2018; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Rv. 259949; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012).

Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, ancora una volta, chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se ha ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U., n. 5876, 28/1/2004, Ferazzi; Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Tuttavia, proprio esaltando tali principi il tribunale ha riconosciuto che ambo i provvedimenti di sequestro impugnati recano motivazione sinteticamente efficace in ordine alle esigenze probatorie sottese al vincolo reale imposto, richiamando la necessità di verifiche investigative esplicitamente riferite.

Appare pertanto esplicita, nel caso di specie, la descrizione delle necessità di astringere le cose oggetto di sequestro agli atti del procedimento, per esigenze di indagine attinenti alla dimostrazione dell'ipotesi astrattamente ritenuta.

Né può escludersi la possibilità di utilizzare anche moduli prestampati per la convalida del sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, ovvero per il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, in quanto ciò che assume rilievo è, in ogni caso, la presenza di una adeguata motivazione e non la forma che di volta in volta essa può assumere.

Nulla esclude, quindi, la possibile utilizzazione di moduli prestampati, laddove essi risultino in concreto idonei a soddisfare te esigenze di motivazione richieste dal legislatore.

1.2. Del pari quanto al secondo motivo di ricorso, avendo il tribunale, a pag. 4 del provvedimento impugnato, esplicitamente ed adeguatamente argomentato, proprio in ordine alla necessità di verificare, attraverso l'approfondimento investigativo, se le macchine in sequestro (dello stesso tipo di quelle alienate e mai consegnate all'acquirente che aveva già corrisposto il prezzo) fossero o meno proprio quelle alienate.

1.3. Del resto, non è qui in discussione la fondatezza dell'ipotesi di accusa o la sussistenza di indizi di colpevolezza (terzo motivo di ricorso), tali da collegare un soggetto ad un fatto nella qualità di suo autore, ma solo di verificare l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato per cui si procede ad indagini preliminari (Sez. 3, n. 3465, del 3/10/2019, Rv. 278542: In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.

In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché sussistendo profili di colpa nella proposizione dello stesso, la condanna alla Cassa delle ammende di una somma che pare equo quantificare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SABATINO Giulio, n. a Castelguidone il 3/10/1949, MORE' Lucio, n. Roseto degli Abruzzi il 1/1/1954; avverso la ordinanza in data 9 marzo 2021 (dep. 11 marzo 2021) del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti di sequestro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria prodotta a mezzo p.e.c. dalla costituita parte civile, con la quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Chieti, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali e di sequestro, ha confermato i distinti decreti emessi dal pubblico ministero presso lo stesso tribunale il 23 e 24 febbraio 2021, con i quali si disponeva il sequestro probatorio di due macchine agricole, identificabili per tipo, e si convalidava il sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria di una terza macchina agricola, in relazione ai reati di truffa aggravata (le prime due macchine agricole) e ricettazione (la terza macchina agricola). 1.1. Ad avviso del tribunale, sia il decreto di sequestro che quello di convalida successivo erano emessi nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge processuale, atteso che quanto alla indicazione dei reati per cui si procede, oltre la generica indicazione numerica (articolo di legge violato), il pubblico ministero aveva espressamente richiamato la informativa di polizia giudiziaria, che dava compiutamente conto sia degli elementi indiziari atti a delineare astrattamente il "tipo" per cui si procede, sia le necessità di astringere le dette macchine agricole al processo a fini dimostrativi della ipotesi rubricata; gli stessi decreti impugnati forniscono comunque adeguata, per quanto sintetica, spiegazione delle esigenze dimostrative dei fatti contestati sottese alla adozione del vincolo reale imposto; inoltre i beni oggetto di sequestro sono stati qualificati come corpo di reato, la cui apprensione al processo è necessaria all'accertamento dell'ipotesi di reato per cui si procede. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (indagato, nonché persona cui le cose sono state sequestrate) e [OSCURATO:PERSONA] (legale rapp.te della s.r.l. titolare dei beni in sequestro, soggetto giuridico avente diritto alla restituzione), lamentando con tre distinti motivi, la violazione della legge processuale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli art. 325, 253 e ss., 125, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. I ricorrenti ritengono che i decreti di sequestro impugnati innanzi al tribunale per il riesame non recassero alcuna completa indicazione del fatto-reato per cui si procede, tantomeno le necessità probatorie atte a sostenere la sottrazione della disponibilità delle macchine agricole indicate all'avente diritto. Ciò posto, ai riscontrati deficit, che rendono nullo il decreto, non può supplire il tribunale per il riesame con motivazione adottata ex post, atteso che solo il titolare dell'esercizio dell'azione penale è legittimato ad indicare quale sia il fatto per cui si procede e le necessità probatorie poste a sostegno del vincolo di indisponibilità apposto sulla res in sequestro.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione della legge processuale e vizio di motivazione per completa omissione (omessa valutazione delle doglianze difensive esposte con l'istanza di riesame rigettata), avuto riguardo al dedotto difetto di pertinenzialità delle cose in sequestro rispetto alla ipotesi di truffa rubricata, giacché le macchine agricole in sequestro (la cui costruzione non era ancora stata completata) non corrispondevano affatto, se non nel tipo o modello, a quelle che il costruttore aveva già alienato (con prezzo riscosso) e mai consegnato alla società acquirente. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del difetto di rappresentazione ed apprezzamento del fumus commissi delicti, soprattutto in considerazione della condotta concretamente ascrivibile all'indagato, che non si sarebbe affatto sottratto alle sue obbligazioni, né avrebbe sottratto i beni ceduti alla disponibilità dell'acquirente. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1. Il tribunale adito in funzione di riesame ha ben evidenziato (nel corrispondere diligentemente ai motivi scritti di riesame, che presentano un perimetro molto più circoscritto di quello che racchiude i motivi di ricorso) come nel decreto di sequestro ed in quello di convalida, seppur in maniera stringata, schematica e mediante richiamo alle annotazioni della polizia giudiziaria in atti, fossero enunciate le ragioni dell'apposto vincolo reale, con menzione delle disposizioni di legge ritenute violate, i connotati specifici dei beni sottoposti a sequestro (evincibili anche dall'allegato verbale di sequestro), le finalità probatorie poste a fondamento del sequestro - ossiaila prosecuzione delle indagini per stabilire caratteristiche di specificità, provenienza, titolo di detenzione di quanto sequestrato, accertamenti sulla corrispondenza delle prime due macchine agricole in sequestro e quelle oggetto di alienazione- ed era stato richiamato anche il verbale di sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria. Il decreto confermato, ancorché redatto utilizzando la forma del modulo predisposto, era nella sostanza adeguatamente motivato. 1.1. Questa Corte ha già più volte affermato il principio in base al quale l'utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate j le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 7160, del 7/11/2018; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Rv. 259949; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012). Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, ancora una volta, chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se ha ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U., n. 5876, 28/1/2004, Ferazzi; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Tuttavia, proprio esaltando tali principi il tribunale ha riconosciuto che ambo i provvedimenti di sequestro impugnati recano motivazione sinteticamente efficace in ordine alle esigenze probatorie sottese al vincolo reale imposto, richiamando la necessità di verifiche investigative esplicitamente riferite. Appare pertanto esplicita, nel caso di specie, la descrizione delle necessità di astringere le cose oggetto di sequestro agli atti del procedimento, per esigenze di indagine attinenti alla dimostrazione dell'ipotesi astrattamente ritenuta. Né può escludersi la possibilità di utilizzare anche moduli prestampati per la convalida del sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, ovvero per il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, in quanto ciò che assume rilievo è, in ogni caso, la presenza di una adeguata motivazione e non la forma che di volta in volta essa può assumere. Nulla esclude, quindi, la possibile utilizzazione di moduli prestampati, laddove essi risultino in concreto idonei a soddisfare te esigenze di motivazione richieste dal legislatore. 1.2. Del pari quanto al secondo motivo di ricorso, avendo il tribunale, a pag. 4 del provvedimento impugnato, esplicitamente ed adeguatamente argomentato, proprio in ordine alla necessità di verificare, attraverso l'approfondimento investigativo, se le macchine in sequestro (dello stesso tipo di quelle alienate e mai consegnate all'acquirente che aveva già corrisposto il prezzo) fossero o meno proprio quelle alienate. 1.3. Del resto, non è qui in discussione la fondatezza dell'ipotesi di accusa o la sussistenza di indizi di colpevolezza (terzo motivo di ricorso), tali da collegare un soggetto ad un fatto nella qualità di suo autore, ma solo di verificare l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato per cui si procede ad indagini preliminari (Sez. 3, n. 3465, del 3/10/2019, Rv. 278542: In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché sussistendo profili di colpa nella proposizione dello stesso, la condanna alla Cassa delle ammende di una somma che pare equo quantificare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1
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