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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1943

Cassazione n. 44316/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1943 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da tre motivi, tutti inammissibili.

1.1. Il primo motivo è generico, poichè denuncia la mancata istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen., senza evidenziare la prova indispensabile omessa e le ragioni della sua decisività; il secondo ed il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati poiché volti a contestare la credibilità di un teste (il secondo) e il comportamento della persona offesa, testimone nel processo, senza specifiche eccezioni, ma solo mediante allusioni ed affermazioni assertive.

Di fondo, si percepisce la volontà della ricorrente di voler "riscrivere" la storia del processo ed i suoi esiti, in senso più favorevole alla sua difesa.

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata per i reati di lesioni aggravate, basata sulla chiara ricostruzione probatoria.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1943 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da tre motivi, tutti inammissibili. 1.1. Il primo motivo è generico, poichè denuncia la mancata istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen., senza evidenziare la prova indispensabile omessa e le ragioni della sua decisività; il secondo ed il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati poiché volti a contestare la credibilità di un teste (il secondo) e il comportamento della persona offesa, testimone nel processo, senza specifiche eccezioni, ma solo mediante allusioni ed affermazioni assertive. Di fondo, si percepisce la volontà della ricorrente di voler "riscrivere" la storia del processo ed i suoi esiti, in senso più favorevole alla sua difesa. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata per i reati di lesioni aggravate, basata sulla chiara ricostruzione probatoria. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobr
Sentenza Cassazione n. 44316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris