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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00410/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 maggio 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in data 21.4.2021 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo A della rubrica, per avere contravvenuto alla prescrizione, impostagli con la misura di prevenzione cui era sottoposto, di non detenere e non portare armi) e all'art. 697 cod. pen. (capo B della rubrica, per avere detenuto, senza averne fatto denuncia all'Autorità, quattro coltelli a scatto, tre spade modello katana, due pugnali tipo machete) e, conseguentemente, era stato condannato, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione - rideterminava la pena complessiva in anni uno di arresto, confermando nel resto la decisione appellata.

2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 697 cod. pen..

Ha, in proposito, sostenuto che le spade Katana rinvenute in possesso dell'imputato non si possono definire armi proprie, atteso che mancherebbe del tutto la verifica in ordine alla destinazione d'uso delle stesse; che, inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in funzione dell'identificazione dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, sarebbe ferma nell'interpretare la citata norma nel senso che la nozione di arma deve intender senso restrittivo alle sole armi proprie, con la conseguenza che essa non comprende gli strumenti atti a offendere.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto, osservando che la motivazione,con la quale la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della suddetta causa di non punibilità ("tenuto conto della pericolosità sociale manifestata dal Cara vello con le sue numerose e frequenti condotte delittuose, dovendo aggiungersi che anche la condotta specificamente ascritta all'imputato non costituisce un fatto bagattellare e, comunque, tale da non suscitare alcun allarme sociale, trattandosi dell'ennesima manifestazione di inottemperanza agli ordini dell'Autorità"), non sarebbe sufficiente e congrua a giustificare la decisione assunta.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato e senza alcuna valutazione del comportamento processuale dello stesso.3.

Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott.. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Posto che la finalità di collezionismo nella detenzione delle spade Katana è stata esclusa dalla Corte territoriale, con motivazione di merito esente da vizi logico e/o giuridici, siccome non provata, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la katana, tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma propria (cfr. Cass. Sez.

1. n. 19198 del 03/04/2012, Rv. 252860; Cass. Sez. 1, n. 37375 del 28/02/2019, non massimata).

Peraltro, nel caso di specie, la Corte territoriale, al fine di sostenere che la destinazione naturale delle spade rinvenute in possesso dell'imputato fosse quella dell'offesa alla persona, ha valorizzato anche le qualità delle stesse, evidenziando che "la katana più lunga rinvenuta nel possesso del Caravello era lunga addirittura un metro, con una lama di 68 centimetri, mentre la più corta misurava 45 centimetri, con una lama di 27 centimetri".

2. Conseguentemente, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui, per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di armi deve intendersi in senso restrittivo (cfr. Cass. Sez. 1 n. 38343 del 10/09/2021, Rv. 282046 - 01, che ha affermato che "in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva"; Cass. Sez. 1 n. 17877 del 01/03/2019, Rv. 275603 - 01, che ha statuito che "ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi, il concetto di arma deve intendersi limitato alle sole armi proprie e non può essere riferito ad un coltello a serramanico, da considerarsi arma impropria"; Cass. Sez. 1, n. 1104 del 19/11/2009, dep. 2010, Rv. 245939 - 01, che ha affermato che "per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie, e non può essere riferito alle munizioni").

3. Parimenti, non fondato è il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello di Palermo, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, evidenziato gli elementi alla stregua dei quali ha ritenuto che i fatti così come accertati fossero caratterizzati da un certo allarme sociale e, quindi, ha escluso la tenuità dell'offesa, effettuando una valutazione complessiva degli stessi, tenendo anche conto della personalità dell'imputato.

E in vero, del tutto coerente e logico è l'argomentare dei giudici di merito secondo cui doveva escludersi l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della pericolosità sociale manifestata dal Cara vello con le sue numerose e frequenti condotte delittuose, dovendo aggiungersi che anche la condotta specificamente ascritta all'imputato non costituisce un fatto bagattellare e, comunque, tale da non suscitare alcun allarme sociale, trattandosi dell'ennesima manifestazione di inottemperanza, da parte di Caravello,agli ordini dell'Autorità.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale la sentenza impugnata è stata censurata in relazione alla mancata concessione in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione dei precedenti penali dello stesso per reati quali rapina, lesioni personali, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, spaccio di sostanze stupefacenti.

Trattasi di argomentare. assolutamente adeguato e congruo che le censure difensive non riescono a disarticolare, sostanziandosi in una indebita "rilettura" dei dati processuali.

4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 maggio 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in data 21.4.2021 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo A della rubrica, per avere contravvenuto alla prescrizione, impostagli con la misura di prevenzione cui era sottoposto, di non detenere e non portare armi) e all'art. 697 cod. pen. (capo B della rubrica, per avere detenuto, senza averne fatto denuncia all'Autorità, quattro coltelli a scatto, tre spade modello katana, due pugnali tipo machete) e, conseguentemente, era stato condannato, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione - rideterminava la pena complessiva in anni uno di arresto, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 697 cod. pen.. Ha, in proposito, sostenuto che le spade Katana rinvenute in possesso dell'imputato non si possono definire armi proprie, atteso che mancherebbe del tutto la verifica in ordine alla destinazione d'uso delle stesse; che, inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in funzione dell'identificazione dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, sarebbe ferma nell'interpretare la citata norma nel senso che la nozione di arma deve intender senso restrittivo alle sole armi proprie, con la conseguenza che essa non comprende gli strumenti atti a offendere. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto, osservando che la motivazione,con la quale la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della suddetta causa di non punibilità ("tenuto conto della pericolosità sociale manifestata dal Cara vello con le sue numerose e frequenti condotte delittuose, dovendo aggiungersi che anche la condotta specificamente ascritta all'imputato non costituisce un fatto bagattellare e, comunque, tale da non suscitare alcun allarme sociale, trattandosi dell'ennesima manifestazione di inottemperanza agli ordini dell'Autorità"), non sarebbe sufficiente e congrua a giustificare la decisione assunta. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato e senza alcuna valutazione del comportamento processuale dello stesso.3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott.. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Posto che la finalità di collezionismo nella detenzione delle spade Katana è stata esclusa dalla Corte territoriale, con motivazione di merito esente da vizi logico e/o giuridici, siccome non provata, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la katana, tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma propria (cfr. Cass. Sez. 1. n. 19198 del 03/04/2012, Rv. 252860; Cass. Sez. 1, n. 37375 del 28/02/2019, non massimata). Peraltro, nel caso di specie, la Corte territoriale, al fine di sostenere che la destinazione naturale delle spade rinvenute in possesso dell'imputato fosse quella dell'offesa alla persona, ha valorizzato anche le qualità delle stesse, evidenziando che "la katana più lunga rinvenuta nel possesso del Caravello era lunga addirittura un metro, con una lama di 68 centimetri, mentre la più corta misurava 45 centimetri, con una lama di 27 centimetri". 2. Conseguentemente, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui, per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di armi deve intendersi in senso restrittivo (cfr. Cass. Sez. 1 n. 38343 del 10/09/2021, Rv. 282046 - 01, che ha affermato che "in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva"; Cass. Sez. 1 n. 17877 del 01/03/2019, Rv. 275603 - 01, che ha statuito che "ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi, il concetto di arma deve intendersi limitato alle sole armi proprie e non può essere riferito ad un coltello a serramanico, da considerarsi arma impropria"; Cass. Sez. 1, n. 1104 del 19/11/2009, dep. 2010, Rv. 245939 - 01, che ha affermato che "per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie, e non può essere riferito alle munizioni"). 3. Parimenti, non fondato è il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello di Palermo, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, evidenziato gli elementi alla stregua dei quali ha ritenuto che i fatti così come accertati fossero caratterizzati da un certo allarme sociale e, quindi, ha escluso la tenuità dell'offesa, effettuando una valutazione complessiva degli stessi, tenendo anche conto della personalità dell'imputato. E in vero, del tutto coerente e logico è l'argomentare dei giudici di merito secondo cui doveva escludersi l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della pericolosità sociale manifestata dal Cara vello con le sue numerose e frequenti condotte delittuose, dovendo aggiungersi che anche la condotta specificamente ascritta all'imputato non costituisce un fatto bagattellare e, comunque, tale da non suscitare alcun allarme sociale, trattandosi dell'ennesima manifestazione di inottemperanza, da parte di Caravello,agli ordini dell'Autorità. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale la sentenza impugnata è stata censurata in relazione alla mancata concessione in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione dei precedenti penali dello stesso per reati quali rapina, lesioni personali, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, spaccio di sostanze stupefacenti. Trattasi di argomentare. assolutamente adeguato e congruo che le censure difensive non riescono a disarticolare, sostanziandosi in una indebita "rilettura" dei dati processuali. 4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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