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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33729/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 15/7/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000 e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla pena irrogata ed alla riconosciuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, al riconoscimento della recidiva infraquinquennale, la Corte osserva che l'imputato non ne aveva fatto motivo di appello; la questione, dunque, non può essere proposta - per la prima volta - in questa sede.

5. In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha evidenziato che non potevano esser riconosciute al Bocchi le circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi elementi positivamente valutabili, anche alla luce dei numerosi precedenti penali; la pena, peraltro, risultava congrua e proporzionata alla gravità del fatto, così da dover essere confermata.

6. Una motivazione del tutto adeguata e logica, dunque, con la quale la Corte di appello ha ribadito la sanzione irrogata in Tribunale, peraltro individuata - detratto l'aumento per la recidiva - in termini assai più prossimi ai minimi che ai massimi edittali.

7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 15/7/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000 e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla pena irrogata ed alla riconosciuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, al riconoscimento della recidiva infraquinquennale, la Corte osserva che l'imputato non ne aveva fatto motivo di appello; la questione, dunque, non può essere proposta - per la prima volta - in questa sede. 5. In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha evidenziato che non potevano esser riconosciute al Bocchi le circostanze attenuanti generiche, non ravvisandosi elementi positivamente valutabili, anche alla luce dei numerosi precedenti penali; la pena, peraltro, risultava congrua e proporzionata alla gravità del fatto, così da dover essere confermata. 6. Una motivazione del tutto adeguata e logica, dunque, con la quale la Corte di appello ha ribadito la sanzione irrogata in Tribunale, peraltro individuata - detratto l'aumento per la recidiva - in termini assai più prossimi ai minimi che ai massimi edittali. 7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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