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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20610/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respintol’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXdi proroga della detenzione domiciliare concessa permotivi di salute ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen.Dato atto che XXXXXXXX aveva fruito della misura con ordinanza del 15 novembre2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo per la durata di mesi sei, prorogata per altrisei mesi l’8 settembre 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Catania, il Tribunale, sullascorta delle risultanze di relazione sanitaria del 28 ottobre 2025 trasmessa dalla localeA.S.P., ha concluso che le attuali condizioni di stabilità clinica del detenuto lo rendonocompatibile con la detenzione in carcere.

2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione.Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva concesso la detenzionedomiciliare in ragione dell’incapacità dell’istituto penitenziario ospitante di garantire le curedelle quali il condannato necessitava, ha dedotto che la relazione dell’A.S.P. del 28 ottobre2025 subordinava la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regimepenitenziario alla regolare somministrazione in ambito intramurario delle terapiaantiretrovirale e dei farmaci di supporto respiratorio, al monitoraggio periodico dei valori viralie della patologie da cui XXXXXXXX è affetto, lamentando su tale profilo apparenza dellamotivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione dellapena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di statipatologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni chedeterminano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabilicon cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in gradodi cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto lasoglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (cfr., fra letante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del19/03/2024, F., Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01; Sez.1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01).La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e lecondizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle curepraticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468).3.

In conformità alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, la decisione del Tribunaledi sorveglianza è sorretta da congrua motivazione, imperniata sui contenuti della relazionesanitaria dell’A.S.P. competente, da cui risulta che il detenuto, affetto da sindrome da HIV intrattamento antiretrovirale, enfisema polmonare già trattato con lobectomia destra, linfomanon Hodgkin già chemiotrattato in atto in assenza di segni di ripresa di malattia, in attesa diintervento chirurgico per recidiva di fistola sacro coccigea, versa in una condizione clinicagenerale stabile: l’infezione da HIV si connota per un quadro di soppressione virologicacompleta, con dati indicativi di una risposta terapeutica piena e duratura e una funzioneimmunitaria conservata con rischio estremamente basso di infezioni; il linfoma non Hodgkin,a distanza di sette anni dal trattamento, non manifesta segni di recidiva ed è in remissionestabile; è assente una insufficienza respiratoria grave.In adesione alle informazioni sanitarie acquisite il Tribunale di sorveglianza ha conclusoche le cure e il monitoraggio di cui necessita il paziente sono garantiti in ambito carcerario,assunto non specificamente confutato dal ricorrente, che lamenta un contrasto con lepregresse e più risalenti valutazioni, non confrontandosi con le ritenute condizioni di stabilitàclinica del detenuto.4.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respintol’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXdi proroga della detenzione domiciliare concessa permotivi di salute ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen.Dato atto che XXXXXXXX aveva fruito della misura con ordinanza del 15 novembre2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo per la durata di mesi sei, prorogata per altrisei mesi l’8 settembre 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Catania, il Tribunale, sullascorta delle risultanze di relazione sanitaria del 28 ottobre 2025 trasmessa dalla localeA.S.P., ha concluso che le attuali condizioni di stabilità clinica del detenuto lo rendonocompatibile con la detenzione in carcere. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione.Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva concesso la detenzionedomiciliare in ragione dell’incapacità dell’istituto penitenziario ospitante di garantire le curedelle quali il condannato necessitava, ha dedotto che la relazione dell’A.S.P. del 28 ottobre2025 subordinava la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regimepenitenziario alla regolare somministrazione in ambito intramurario delle terapiaantiretrovirale e dei farmaci di supporto respiratorio, al monitoraggio periodico dei valori viralie della patologie da cui XXXXXXXX è affetto, lamentando su tale profilo apparenza dellamotivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione dellapena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di statipatologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni chedeterminano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabilicon cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in gradodi cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto lasoglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (cfr., fra letante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del19/03/2024, F., Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01; Sez.1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01).La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e lecondizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle curepraticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468).3. In conformità alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, la decisione del Tribunaledi sorveglianza è sorretta da congrua motivazione, imperniata sui contenuti della relazionesanitaria dell’A.S.P. competente, da cui risulta che il detenuto, affetto da sindrome da HIV intrattamento antiretrovirale, enfisema polmonare già trattato con lobectomia destra, linfomanon Hodgkin già chemiotrattato in atto in assenza di segni di ripresa di malattia, in attesa diintervento chirurgico per recidiva di fistola sacro coccigea, versa in una condizione clinicagenerale stabile: l’infezione da HIV si connota per un quadro di soppressione virologicacompleta, con dati indicativi di una risposta terapeutica piena e duratura e una funzioneimmunitaria conservata con rischio estremamente basso di infezioni; il linfoma non Hodgkin,a distanza di sette anni dal trattamento, non manifesta segni di recidiva ed è in remissionestabile; è assente una insufficienza respiratoria grave.In adesione alle informazioni sanitarie acquisite il Tribunale di sorveglianza ha conclusoche le cure e il monitoraggio di cui necessita il paziente sono garantiti in ambito carcerario,assunto non specificamente confutato dal ricorrente, che lamenta un contrasto con lepregresse e più risalenti valutazioni, non confrontandosi con le ritenute condizioni di stabilitàclinica del detenuto.4. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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