CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2022
Cassazione n. 22229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, provvedendo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in funzione di giudice dell'esecuzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha accolto l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso irrogate, per i reati giudicati con sentenza in data 28 novembre 1997 e con sentenza in data 1 luglio 2016, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in anni diciassette e mesi sei di reclusione (pena base di anni undici per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con la seconda sentenza, aumentata di anni sei e mesi per il reato, sempre di cui all'art. 416-bis cod. pen., giudicato con la prima sentenza). Con lo stesso provvedimento la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], per essere stata interamente espiata la pena di cui sopra. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 674, comma 4, cod. proc. pen. e vizi della motivazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione quanto alla decisione sulla scarcerazione poichè emessa sull'erroneo presupposto dell'espiazione dell'intera pena. Deduce che la pena precedentemente inflitta per il reato giudicato con la sentenza in data 27 giugno 1997 era stata interamente espiata in data 17 luglio 2008, cioè in un periodo precedente alla cessazione (nell'anno 2010) della condotta di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicata con l'altra sentenza. La pena di anni undici di reclusione irrogata per tale ultimo reato e rimasta invariata quale pena base della riconosciuta continuazione, risultava in espiazione a far data dal 9 maggio 2018. A tal riguardo non è ora possibile computare, quale presofferto, la detenzione precedente al 2010, stante il disposto di cui all'art. 657, comma 4. cod. proc. pen. L'intera espiazione di tale ultima pena, secondo l'ordine di scarcerazione emesso il 2 marzo 2021, era fissata per il 5 febbraio 2022. Sicché la scarcerazione è stata erroneamente disposta. 3. Con memoria in data 6 aprile 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 582, comma 1, e all'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., a causa dell'assenza dell'attestazione del deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] delle generalità e della qualifica della persona che lo ha presentato su incarico del pubblico ministero. Il difensore nella stessa memoria deduce, altresì, che il ricorso pone doglianze prive di fondamento, poiché invoca l'applicazione del disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., all'unitaria esecuzione della pena derivante dalla commissione di un stesso reato di natura permanente, con frazioni temporali della condotta tuttavia giudicate separatamente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto all'ammissibilità dell'impugnazione, va osservato che la difesa richiama e sviluppa, a fondamento dei rilievi in proposito, gli argomenti esposti nella sentenza Sez. 1, n. 3820 del 11/01/2017, dep. nel 2018, Errico, Rv. 272424, secondo cui va ritenuta inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - l'impugnazione presentata da un soggetto del quale non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo". 2.1. Tale decisione è rimasta isolata ed anzi in seguito è stata esplicitamente disattesa da diverse pronunce di legittimità in tema di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 1, n. 17549 del 21/02/2021, Maisto, Rv. 281220; Sez. 5, n. 8904 del 19/02/2021, Oddo, Rv. 280728; Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, Rv. 277630; Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, Rv. 277738; Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Robledo, Rv. 274944), in forza di ampie e approfondite considerazioni in senso contrario che il Collegio condivide e intende ribadire. Tali pronunce, sia pure con riferimento a casistiche via via diverse quanto a tipo di deficienze formali relative all'attestazione dell'atto del deposito dell'impugnazione da parte del funzionario della cancelleria del giudice a quo, hanno affermato il diverso principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione, per inosservanza delle formalità di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen., sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. 2.2. Orbene, nella specie, le deficienze rilevate dalla difesa, la mancanza dell'indicazione onomastica e della qualifica del soggetto incaricato per la presentazione dell'atto di impugnazione, non possono rappresentare l'incertezza della sua provenienza dal titolare del diritto, a fronte dell'intestazione della Procura generale abilitata, della sottoscrizione e dell'indicazione nominativa del magistrato appartenente a tale ufficio, della delega riportata nell'atto alla segreteria per la presentazione presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, del deposito nella stessa data dell'atto in tale cancelleria, senza che pertanto possano riscontrarsi anomalie nelle sequenze dei passaggi idonee a suscitare dubbi. 2.3. Vanno pertanto disattesi i rilievi difensivi in ordine all'ammissibilità del ricorso. 3. Con la medesima memoria la difesa ha svolto osservazioni tese a smentire l'impostazione alla base delle doglianze mosse nel ricorso in tema di omessa considerazione dell'applicabilità nella specie della preclusione, ai fini del computo del fine pena, della detenzione espiata senza titolo, secondo le condizioni contemplate dal comma 4 dell'art. 657, cod. proc. pen.L'argomentare difensivo, al fine di negare tale applicazione, ricostruisce come unitario il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto delle separate condanne in ordine alle cui pene è intervenuta la decisione sulla continuazione ex art. 671 cod. proc. pen in sede di esecuzione. Sennonché, tale decisione comporta non già la modifica della struttura e della sequenza dei reati giudicati in cognizione in ragione dei fatti ivi diversamente contestati, accertati e ritenuti, ma l'applicazione della disciplina del reato continuato in ordine alle pene separatamente inflitte. Ne deriva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 81 cod. pen., senza alcun mutamento delle vicende esecutive precedenti derivanti dalle condanne per ciascuno dei fatti separatamente giudicati, secondo la loro successione temporale rispetto alla detenzione. Sicché, anche in tal caso, alla stregua di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 657 cod. proc. pen, la detenzione subita ad una certa data non può computarsi, neppure in parte, quale esecuzione della pena per un fatto successivamente commesso, pur riguardando tale fatto la partecipazione allo stesso sodalizio mafioso oggetto della precedente condanna - quella per la condotta ancora prima commessa - alla quale è riferibile l'esecuzione della suddetta detenzione. Rilevano, invero, entrambe le ragioni alla base dello sbarramento temporale di cui trattasi secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 2014): la necessità di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una riserva di "impunità" utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali; ancora prima, la fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena, in ragione delle funzioni assegnatele dalla stessa Costituzione, debba comunque seguire, e non già precedere, il fatto criminoso al quale essa accede e che deve mirarsi a sanzionare. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nel caso di specie ben può trovare applicazione lo sbarramento temporale previsto dal comma 4 dell'art. 657, cod. proc. pen. 4. Da tale conclusione discende la fondatezza delle censure mosse nel ricorso, posto che la Corte di appello, nel rilevare l'avvenuta esecuzione della pena come rideterminata, ha mostrato di ritenere al riguardo computabile la detenzione divenuta in parte senza titolo in precedenza sofferta, senza misurarsi con il dato normativo comportante lo sbarramento di cui sopra. La statuizione impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla