CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46670/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente limitatamente alla fattispecie di ricettazione di un abbonamento per la stagione calcistica 2008/2009 dell'A. S Roma già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 20 aprile 2010. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MACIOCI Fabio, articolando i seguenti motivi. e 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazionéia dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione in mancanza di ingiusto profitto del reo e danno patrimoniale della persona offesa. Infatti, il titolare dell'abbonamento aveva ottenuto una copia e l'abbonamento contraffatto risultava inutilizzabile perché avrebbe dovuto essere accompagnato dai documenti dell'effettivo titolare 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte territoriale motiva specificamente sulla questione sollevata dal ricorrente e evidenzia, in maniera logica e congrua, che risulta indubbio il valore patrimoniale del bene e meramente ipotetica la possibilità che lo stesso, al momento della ricezione, avesse perso valore. Ne consegue la presenza di una motivazione legittima, logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci "\ in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore I