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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09797/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo, in data 7 dicembre 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo, in punto di qualificazione giuridica della condotta, e articolata in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto generici e tendenti a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie nella prospettiva di un'alternativa ricostruzione dei fatti con l'utilizzo di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni tutte evidentemente estranee al sindacato proprio del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, anche alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) e di dosimetria della pena (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si vedano pagg. 4 e 5, sulla equità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della gravità del reato e sulla esclusione delle generiche per la rilevanza del negativo giudizio sulla capacità a delinquere del reo) dovendosi comunque tener conto del principio per cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli; Sez. 2, n. 3896 del 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo, in data 7 dicembre 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo, in punto di qualificazione giuridica della condotta, e articolata in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto generici e tendenti a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie nella prospettiva di un'alternativa ricostruzione dei fatti con l'utilizzo di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni tutte evidentemente estranee al sindacato proprio del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, anche alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) e di dosimetria della pena (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si vedano pagg. 4 e 5, sulla equità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della gravità del reato e sulla esclusione delle generiche per la rilevanza del negativo giudizio sulla capacità a delinquere del reo) dovendosi comunque tener conto del principio per cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli; Sez. 2, n. 3896 del 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 feb
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