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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06116/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della responsabilità penale in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio, piuttosto che al consumo personale, della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, sebbene la decisione impugnata risulti sorretta da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione ed ha puntualmente affrontato e disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni al riguardo formulate, ponendo in evidenza, segnatamente, i molteplici profili inerenti al frazionamento in più dosi della cocaina detenuta ed occultata all'interno dell'abitazione, alla circostanza che il predetto non risultava essere consumatore di cocaina e alla rilevata disponibilità, fuori dell'abitazione, sia di bigliettini con indicazione di nominativi e cifre, sia di una consistente e ingiustificata somma di denaro in contanti che tali elementi di fatto, sia partitamente che globalmente vagliati, sono stati univocamente ritenuti sintomatici di un'illecita attività di smercio di sostanze stupefacenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente [OSCURATO:PERSONA] a C i cuoio ( • DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della responsabilità penale in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio, piuttosto che al consumo personale, della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, sebbene la decisione impugnata risulti sorretta da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione ed ha puntualmente affrontato e disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni al riguardo formulate, ponendo in evidenza, segnatamente, i molteplici profili inerenti al frazionamento in più dosi della cocaina detenuta ed occultata all'interno dell'abitazione, alla circostanza che il predetto non risultava essere consumatore di cocaina e alla rilevata disponibilità, fuori dell'abitazione, sia di bigliettini con indicazione di nominativi e cifre, sia di una consistente e ingiustificata somma di denaro in contanti che tali elementi di fatto, sia partitamente che globalmente vagliati, sono stati univocamente ritenuti sintomatici di un'illecita attività di smercio di sostanze stupefacenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente [OSCURATO:PERSONA] a C i cuoio ( • DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 06116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris