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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 28560/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA] Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/02/2023, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo F) della rubrica.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto «che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale» [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di riciclaggio, contestato al capo F) dell'imputazione.

In particolare, il Giudice, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver illustrato e valutato le prospettazioni della difesa dell'imputato - espresse con la memoria del 17/10/2022 e con la successiva del 31/01/2023 - e sentito il pubblico ministero sul punto, ha prospettato la propria posizione sulla questione rappresentando la possibilità di ritenere territorialmente competente il Tribunale di Varese, in ragione del principio secondo il quale la consumazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., di cui l'imputato è chiamato a rispondere senza concorrenti, si realizza nel luogo in cui è stato compiuto il primo atto dissimulatorio, nel caso di specie costituito dal primo accredito sul conto corrente dell'imputato, individuato in Tradate (VA).

Come affermato in motivazione da Sez. 1, sentenza n. 22326 del 2023 «.... siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte.

Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. ...» Nel caso di specie, come osservato nella requisitoria del Procuratore generale di udienza, le cui conclusioni sono dal Collegio condivise, il GUP, che appare condividere la prospettazione difensiva, non ha proceduto attraverso sentenza di incompetenza, non prospettando, peraltro, l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.).

2. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale.

Dispone la restituzione degli atti al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA] Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/02/2023, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo F) della rubrica. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto «che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale» [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di riciclaggio, contestato al capo F) dell'imputazione. In particolare, il Giudice, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver illustrato e valutato le prospettazioni della difesa dell'imputato - espresse con la memoria del 17/10/2022 e con la successiva del 31/01/2023 - e sentito il pubblico ministero sul punto, ha prospettato la propria posizione sulla questione rappresentando la possibilità di ritenere territorialmente competente il Tribunale di Varese, in ragione del principio secondo il quale la consumazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., di cui l'imputato è chiamato a rispondere senza concorrenti, si realizza nel luogo in cui è stato compiuto il primo atto dissimulatorio, nel caso di specie costituito dal primo accredito sul conto corrente dell'imputato, individuato in Tradate (VA). Come affermato in motivazione da Sez. 1, sentenza n. 22326 del 2023 «.... siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. ...» Nel caso di specie, come osservato nella requisitoria del Procuratore generale di udienza, le cui conclusioni sono dal Collegio condivise, il GUP, che appare condividere la prospettazione difensiva, non ha proceduto attraverso sentenza di incompetenza, non prospettando, peraltro, l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). 2. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribuna
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