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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 27061/2025

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to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 11385/2016depositata il 15/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dalCo: [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025Numero di raccolta generale 27061/2025Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di varie cDaartat peulblbeli cdaziio ne 08/10/2025pagamento che impugnava in uno con gli estratti di ruolo avanti ilgiudice di prossimità, lamentandone l’irritualità della notifica.Il giudizio di primo grado esitava in rigetto, appellato dalcontribuente limitatamente alle cartelle portanti crediti erariali, indisparte quelle relative a crediti INPS, per cui era stato pronunciatoil difetto di giurisdizione da parte del collegio di primo grado conacquiescenza di parte privata.Il collegio di secondo grado apprezzava le ragioni delcontribuente, sull’assunto che dalle relazioni di notificazione non sidesumeva se il messo avesse fatto le dovute ricerche all’interno delcomune di residenza, prima di procedere con la forma semplificatadi cui all’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973.Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generaledello Stato, affidandosi a due motivi di censura, cui replica la partecontribuente con tempestivo controricorso, mentre è rimastointimato l’Agente per la riscossione.In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositatomemoria con costituzione di nuovo difensore.CONSIDERATO1.

Vengono proposti due motivi di ricorso.1.1.

Con il primo motivo si solleva censura ex art. 360, primocomma, n. 3 del c.p.c., per violazione dell’art. 60, primo comma,lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando che lasentenza in scrutinio abbia preteso dall’agente notificatore più diquanto richiesto dalla norma, non tenendo conto che il contribuenteavesse avuto in quel periodo (ed oltre) il domicilio in via Palinuro 35a Pozzuoli, ove era risultato irreperibile, donde si era proceduto conla notifica semplificata di cui alla norma in oggetto.2 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/20251.2.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, siNumero di raccolta generale 27061/2025propone censura ex art. 360, primo comma, n. 5 del mDeatda peusbbimlicaozio ne 08/10/2025codice di rito civile, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,consistenti nel non aver considerato che il contribuente ha avutodomicilio fiscale in via Palinuro n. 35, a Pozzuoli fra il 1998 ed il 2011,dove le cartelle sono state poi notificate; che l’Agente per lariscossione ha dimostrato, depositando relazioni di notifica, che ivi lecartelle de quibus erano state notificate, con deposito all’albo delComune.2.

Il primo motivo non può essere accolto.Esso si incentra sulla notifica delle cartelle n. 11 e 16 (per lealtre, ove in sentenza si afferma essere allegato solo l’estratto diruolo o mancare la relata di notifica, non vi è censura).

Per talicartelle non si controverte sull’esattezza del domicilio fiscale delcontribuente, come risultante dall’anagrafe tributaria, bensì dellaprova delle ricerche fatte dal messo comunale, una volta nonrinvenuto il contribuente -né alcuno delle persone previste dallanorma cui consegnare l’atto- presso quel domicilio, in modo daappurare che non fosse trasferito in altro luogo all’interno delComune puteolano.

La prova di tali ricerche è necessaria pergiustificare il ricorso alla procedura semplificata con affissioneall’albo comunale.2.1.

Ed infatti, è ormai consolidata la giurisprudenza di questaSuprema Corte di legittimità, nell’affermare che la disciplina dellenotificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domiciliofiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprioall'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto Ufficio costantementeinformato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento,originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittimal'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domiciliofiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui3 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass.

T., n.Numero di raccolta generale 27061/20255576/2025).

Data pubblicazione 08/10/2025Peraltro, sulla consistenza di tali ricerche si è precisato che intema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1,lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quandoaccerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare lericerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notificase il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato,che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo delsuo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblicoufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass.

T.,n. 781/2025).

Più precisamente è stato detto che in tema dinotificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficialegiudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalitàpreviste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e),del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devesvolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbiapiù né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale avevail domicilio fiscale (cfr. Cass.

T., n. 8823/2024).2.2.

Ed infatti, la notificazione di un avviso o altro atto impositivoviene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R.n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario,risulti trasferito in luogo sconosciuto.

In tale ipotesi, il messonotificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domiciliofiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamentodi indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la suairreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica,effettuando il deposito nella casa comunale e inviando laraccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenutoperfezionamento della notificazione (cfr. Cass.

V, n. 4657/2020).4 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025La sentenza in scrutinio, a pag. 5, fine del primo capoverso edNumero di raccolta generale 27061/2025inizio del secondo, richiama questi principi, citando precDeadtae pnubtbil icdaziio ne 08/10/2025questa Suprema Corte di legittimità, di cui ha fatto buon governo,censurando la carenza di prova sulle ricerche svolte dal messonotificatore, prima di procedere con la forma semplificata.Donde il primo motivo è infondato.3.

Nemmeno il secondo motivo può essere accolto.In disparte gli elementi costitutivi del “fatto decisivo” di cui al n.5 dell’art. 360 del c.p.c., giova ricordare che a pag. 5, secondocapoverso, della sentenza impugnata si dia atto del domicilio fiscaledel contribuente in Pozzuoli, alla via Palinuro 35, donde il fatto nonè stato omesso, ma ben considerato.

Thema decidendum resta peròil diverso profilo se sia stato dato conto delle ricerche svolte dalmesso notificatore all’interno del territorio comunale puteolano,prima di procedere con l’affissione all’albo.

L’assenza di tali verifichecostituisce la ratio decidenti della sentenza in scrutinio che andavaaggredita con i motivi di ricorso.4.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, lespese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale delloStato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusionedelle spese a favore della parte controricorrente che liquida in€.duemilatrecento/00, oltre a €.duecento/00 per esborsi, rimborsoin misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, il 25/09/2025.Il Presidente5 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025Numero di raccolta generale 27061/2025Paolo DI MARZIOData pubblicazione 08/10/20256 di 6Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreGian [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23337/2025 R.G. promosso d’ufficio con decretopresidenziale del 20/11/2025:nel procedimento tra le seguenti parti:Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] wLivio Persico-già controricorrente-nonché nei confronti diEquitalia Servizi di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-già intimata-Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.27061/2025 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheCon ordinanza n. 27061 resa ad esito dell’adunanza camerale addì 25settembre 2025, la Sez.

V della Suprema Corte di cassazione rigettava ilricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 11385/44/2016con cui la CTR della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 16468 del 23 giugno 2014 con cui, invece, la CTPdi Napoli aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso cartelle dipagamento e relativi ruoli in quanto, le prime, non ritualmente notificate.In dispositivo, l’Agenzia delle entrate era condannata a rifondere alcontribuente le spese di lite.Con istanza in data 17 novembre 2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del contribuente, chiedeva correggersi l’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione dellesomme liquidate a titolo di spese “agli avvocati che ne hanno fattorichiesta”.Considerato che:Nelle conclusioni del controricorso leggesi che il contribuente chiedeva“liquidar[si] gli oneri processuali del grado a favore della sola parteresistente[,] anche tenendo conto dell'assoluta pretestuosità delleeccezioni sollevate dalle parti ricorrenti, con l'attribuzione al procuratoreche si dichiara anticipatario”.Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026Nella “memoria con nomina di difensore” depositata l’8 luglio 2025, “ilsig. [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentato, conclude[va] come da attointroduttivo con vittoria di spese con attribuzione”.Alla stregua di quanto precede, deve correggersi il dispositivodell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione delle spese ai difensoridichiaratisi anticipatari.P.Q.M.Dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza n. 27061 del 2025,aggiungendosi, alla fine di esso, dopo le parole: “come per legge”, leparole “, con attribuzione agli avvocati che ne hanno fatto richiesta”.Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11385/2016depositata il 15/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dalCo: [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025Numero di raccolta generale 27061/2025Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di varie cDaartat peulblbeli cdaziio ne 08/10/2025pagamento che impugnava in uno con gli estratti di ruolo avanti ilgiudice di prossimità, lamentandone l’irritualità della notifica.Il giudizio di primo grado esitava in rigetto, appellato dalcontribuente limitatamente alle cartelle portanti crediti erariali, indisparte quelle relative a crediti INPS, per cui era stato pronunciatoil difetto di giurisdizione da parte del collegio di primo grado conacquiescenza di parte privata.Il collegio di secondo grado apprezzava le ragioni delcontribuente, sull’assunto che dalle relazioni di notificazione non sidesumeva se il messo avesse fatto le dovute ricerche all’interno delcomune di residenza, prima di procedere con la forma semplificatadi cui all’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973.Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generaledello Stato, affidandosi a due motivi di censura, cui replica la partecontribuente con tempestivo controricorso, mentre è rimastointimato l’Agente per la riscossione.In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositatomemoria con costituzione di nuovo difensore.CONSIDERATO1. Vengono proposti due motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si solleva censura ex art. 360, primocomma, n. 3 del c.p.c., per violazione dell’art. 60, primo comma,lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando che lasentenza in scrutinio abbia preteso dall’agente notificatore più diquanto richiesto dalla norma, non tenendo conto che il contribuenteavesse avuto in quel periodo (ed oltre) il domicilio in via Palinuro 35a Pozzuoli, ove era risultato irreperibile, donde si era proceduto conla notifica semplificata di cui alla norma in oggetto.2 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/20251.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, siNumero di raccolta generale 27061/2025propone censura ex art. 360, primo comma, n. 5 del mDeatda peusbbimlicaozio ne 08/10/2025codice di rito civile, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,consistenti nel non aver considerato che il contribuente ha avutodomicilio fiscale in via Palinuro n. 35, a Pozzuoli fra il 1998 ed il 2011,dove le cartelle sono state poi notificate; che l’Agente per lariscossione ha dimostrato, depositando relazioni di notifica, che ivi lecartelle de quibus erano state notificate, con deposito all’albo delComune.2. Il primo motivo non può essere accolto.Esso si incentra sulla notifica delle cartelle n. 11 e 16 (per lealtre, ove in sentenza si afferma essere allegato solo l’estratto diruolo o mancare la relata di notifica, non vi è censura). Per talicartelle non si controverte sull’esattezza del domicilio fiscale delcontribuente, come risultante dall’anagrafe tributaria, bensì dellaprova delle ricerche fatte dal messo comunale, una volta nonrinvenuto il contribuente -né alcuno delle persone previste dallanorma cui consegnare l’atto- presso quel domicilio, in modo daappurare che non fosse trasferito in altro luogo all’interno delComune puteolano. La prova di tali ricerche è necessaria pergiustificare il ricorso alla procedura semplificata con affissioneall’albo comunale.2.1. Ed infatti, è ormai consolidata la giurisprudenza di questaSuprema Corte di legittimità, nell’affermare che la disciplina dellenotificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domiciliofiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprioall'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto Ufficio costantementeinformato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento,originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittimal'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domiciliofiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui3 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. T., n.Numero di raccolta generale 27061/20255576/2025). Data pubblicazione 08/10/2025Peraltro, sulla consistenza di tali ricerche si è precisato che intema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1,lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quandoaccerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare lericerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notificase il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato,che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo delsuo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblicoufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass. T.,n. 781/2025). Più precisamente è stato detto che in tema dinotificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficialegiudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalitàpreviste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e),del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devesvolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbiapiù né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale avevail domicilio fiscale (cfr. Cass. T., n. 8823/2024).2.2. Ed infatti, la notificazione di un avviso o altro atto impositivoviene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R.n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario,risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messonotificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domiciliofiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamentodi indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la suairreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica,effettuando il deposito nella casa comunale e inviando laraccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenutoperfezionamento della notificazione (cfr. Cass. V, n. 4657/2020).4 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025La sentenza in scrutinio, a pag. 5, fine del primo capoverso edNumero di raccolta generale 27061/2025inizio del secondo, richiama questi principi, citando precDeadtae pnubtbil icdaziio ne 08/10/2025questa Suprema Corte di legittimità, di cui ha fatto buon governo,censurando la carenza di prova sulle ricerche svolte dal messonotificatore, prima di procedere con la forma semplificata.Donde il primo motivo è infondato.3. Nemmeno il secondo motivo può essere accolto.In disparte gli elementi costitutivi del “fatto decisivo” di cui al n.5 dell’art. 360 del c.p.c., giova ricordare che a pag. 5, secondocapoverso, della sentenza impugnata si dia atto del domicilio fiscaledel contribuente in Pozzuoli, alla via Palinuro 35, donde il fatto nonè stato omesso, ma ben considerato. Thema decidendum resta peròil diverso profilo se sia stato dato conto delle ricerche svolte dalmesso notificatore all’interno del territorio comunale puteolano,prima di procedere con l’affissione all’albo. L’assenza di tali verifichecostituisce la ratio decidenti della sentenza in scrutinio che andavaaggredita con i motivi di ricorso.4. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, lespese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale delloStato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusionedelle spese a favore della parte controricorrente che liquida in€.duemilatrecento/00, oltre a €.duecento/00 per esborsi, rimborsoin misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, il 25/09/2025.Il Presidente5 di 6Numero registro generale 15496/2017Numero sezionale 6545/2025Numero di raccolta generale 27061/2025Paolo DI MARZIOData pubblicazione 08/10/20256 di 6Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreGian [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23337/2025 R.G. promosso d’ufficio con decretopresidenziale del 20/11/2025:nel procedimento tra le seguenti parti:Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] wLivio Persico-già controricorrente-nonché nei confronti diEquitalia Servizi di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-già intimata-Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.27061/2025 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheCon ordinanza n. 27061 resa ad esito dell’adunanza camerale addì 25settembre 2025, la Sez. V della Suprema Corte di cassazione rigettava ilricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 11385/44/2016con cui la CTR della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 16468 del 23 giugno 2014 con cui, invece, la CTPdi Napoli aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso cartelle dipagamento e relativi ruoli in quanto, le prime, non ritualmente notificate.In dispositivo, l’Agenzia delle entrate era condannata a rifondere alcontribuente le spese di lite.Con istanza in data 17 novembre 2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del contribuente, chiedeva correggersi l’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione dellesomme liquidate a titolo di spese “agli avvocati che ne hanno fattorichiesta”.Considerato che:Nelle conclusioni del controricorso leggesi che il contribuente chiedeva“liquidar[si] gli oneri processuali del grado a favore della sola parteresistente[,] anche tenendo conto dell'assoluta pretestuosità delleeccezioni sollevate dalle parti ricorrenti, con l'attribuzione al procuratoreche si dichiara anticipatario”.Numero registro generale 23337/2025Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 10541/2026Data pubblicazione 21/04/2026Nella “memoria con nomina di difensore” depositata l’8 luglio 2025, “ilsig. [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentato, conclude[va] come da attointroduttivo con vittoria di spese con attribuzione”.Alla stregua di quanto precede, deve correggersi il dispositivodell’ordinanza, disponendosi l’attribuzione delle spese ai difensoridichiaratisi anticipatari.P.Q.M.Dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza n. 27061 del 2025,aggiungendosi, alla fine di esso, dopo le parole: “come per legge”, leparole “, con attribuzione agli avvocati che ne hanno fatto richiesta”.Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.