CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sez. dist.Taranto, rif ormava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa dal G.U.P. di Taranto nei confronti del ricorrente, previa riqualificazione dei delitti ascrittigli ai due capi di imputazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza il BRUNO ha proposto ricorso per cassazione, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, e 16 cod. proc. pen. e correlata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione della Corte territoriale, per la ritenuta infondatezza del motivo di gravame con il quale aveva contestato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Matera. A fondamento della censura, l'imputato deduce - premesso di aver formulato tale eccezione sin dall'udienza preliminare e di averla successivamente reiterata, tanto in sede di giudizio abbreviato che in appello - che il procedimento avrebbe dovuto essere radicato a Matera poiché nel relativo circondario, e in particolare nel Comune di Tursi, si trovava la propria abitazione, dalla quale avrebbe inviato la certificazione all'istituto scolastico di Taranto, stante la natura istantanea del delitto di cui all'art 495 cod. pen. Sottolinea che l'eccezione era stata disattesa sulla base del presupposto, accertato come erroneo anche dalla decisione impugnata, che egli avesse personalmente consegnato il certificato presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Taranto e non inviato lo stesso a mezzo posta elettronica dal suo luogo di residenza. Soggiunge che, vieppiù, la motivazione della Corte territoriale paleserebbe la propria illogicità e contraddittorietà laddove, riqualificati i delitti ascritti, e divenuto per l'effetto il reato più grave quello di cui all'art. 482 cod. pen. contestato al capo 2) dell'imputazione, la competenza per territorio avrebbe dovuto essere determinata ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen., ossia nel luogo dove sarebbe avvenuta la contestata alterazione/contraffazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 477 cod. pen. presupponente l'utilizzo dell'atto falso che è solo un posterius indifferente. Altresì la competenza spetterebbe, deduce ancora il ricorrente, al Tribunale di Matera avendo riguardo al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in virtù della sua residenza sita nel Comune di Tursi, in provincia di Matera. cR 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 495, 476, 482 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., correlato travisamento probatorio, nonché vizio di logicità e contraddittorietà della motivazione, nella misura in cui la decisione impugnata avrebbe ritenuto integrata la sua responsabilità penale. In particolare, lamenta che la Corte territoriale, come la pronuncia di primo grado, avrebbe desunto tale responsabilità, senza che fosse stata accertata la titolarità dell'indirizzo di provenienza della documentazione falsa trasmessa all'istituto scolastico di Taranto, in virtù della risposta data alla dirigente dello stesso con la quale aveva confermato la validità della documentazione. Sostiene, infatti, che, a differenza di quanto ritenuto dalla pronuncia impugnata, la sua risposta non si riferiva alla documentazione falsa che egli avrebbe asseritamente inviato bensì a quella trasmessa dall'istituto scolastico di Policoro. Sottolinea che, inoltre, gli sarebbe stata attribuita la condotta di aver prodotto il certificato falso, pur essendo ciò avvenuto attraverso un indirizzo di posta elettronica del quale, come specificato dal Comando della Guardia di Finanza di Taranto nella nota del 6 novembre 2021 al Pubblico Ministero, non era mai stata accertata la provenienza. 2.3. Con il terzo motivo il BRUNO deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione della pronuncia impugnata laddove non ha riconosciuto la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che la condotta ascrittagli non aveva in realtà danneggiato altri docenti, perché egli sarebbe in ogni caso risultato vincitore. 2.4. Infine, con il quarto motivo, l'imputato censura la decisione della Corte territoriale per non avergli concesso le circostanze attenuanti generiche sulla scorta di un'apodittica valutazione di gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, oltre che ai limiti dell'ammissibilità poiché privo di uno specifico confronto con le argomentazioni sottese al rigetto dell'analogo motivo di appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), non è fondato. Infatti, anche la riqualificazione operata, a seguito della quale il delitto più grave è divenuto quello di cui all'art. 482 cod. pen., non ha inciso sull'individuazione della competenza in quella del Tribunale di Taranto, poiché, 3 Q avendo negato il BRUNO la condotta contestata ed essendo così rimasto ignoto l'indirizzo dal quale è stata inviata la documentazione alla scuola, trova applicazione il criterio suppletivo indicato dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., che radica, comunque, la competenza del Tribunale di Taranto, dove ha la sede la scuola cui è stata diretta la falsa documentazione. 2. Il secondo motivo è parimenti non fondato. Quanto alla provenienza della falsa certificazione dal ricorrente, la Corte territoriale (come la decisione di primo grado) ha motivato, in maniera congrua, nel senso che non vi erano altri soggetti interessati alla produzione del certificato falsificato onde ottenere una migliore posizione in graduatoria (riverberandosi il relativo aumento di punteggio in favore dell'imputato). D'altra parte, quanto alla interpretazione della risposta fornita dal medesimo ricorrente in ordine alla validità della documentazione, è ragionevole - e di qui si sottrae, ancora una volta, al controllo di legittimità - quella resa dai giudici di merito nel senso di ritenere che essa fosse volta a corroborare quella prodotta dal medesimo imputato piuttosto che quella, diversa, inviata dallIstituto dove aveva prestato in precedenza servizio. Del resto, nell'assumere in detta interpretazione un travisamento probatorio, il BRUNO trascura di considerare che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacif ica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex aliis, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01), re-interpretazione che inammissibilmente egli richiede. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. E' opportuno ricordare, in proposito, che, come hanno chiarito le Sezioni Unite nella nota sentenza "Tushaj", ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod.pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01).Sfugge di qui a qualsivoglia vizio denunciabile in sede di legittimità la decisione resa in parte qua dalla Corte territoriale che, con congrua e diffusa motivazione, ha ritenuto ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità la gravità della condotta dell'imputato, in quanto idonea ad alterare la graduatoria per la posizione da ricoprire, precisando che non avrebbe potuto incidere rispetto a tale valutazione la circostanza, rilevabile solo ex post, della irrilevanza della falsa certificazione prodotta rispetto alla possibilità per il BRUNO di ottenere il posto rispetto agli altri aspiranti. 4. è inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, in quanto il ricorrente neppure indica un elemento positivo in concreto non considerato dai giudici di merito che avrebbe dovuto condurre a valutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in proprio favore (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament