Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 41474/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 febbraio 2021 del Tribunale di Monza resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta da 2009 a 2013.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

L'imputato aveva infatti partecipato a tutte le fasi del dibattimento, mentre in ogni caso non era stata ammessa la produzione di altra sentenza circa la partecipazione dell'imputato a sistema delittuoso organizzato per eludere norme tributarie e a tutela dei lavoratori, circostanza invece sottolineata in senso negativo.

2.2. Col secondo motivo, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per un verso ciò era stato giustificato dalla mancata manifestazione di ravvedimento, in tal modo allegando circostanza estranea alla norma di cui all'art. 164 cod. pen., e d'altro canto la ritenuta esistenza di un decreto penale era stata smentita dal certificato penale, che detto decreto penale non riportava. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, esso in realtà non si confronta compiutamente col percorso argomentativo in proposito seguito dalla sentenza impugnata.

A questo riguardo, infatti, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057).

Ed infatti la Corte territoriale ha espressamente considerato l'adeguatezza della pena in considerazione del ruolo dell'imputato nel sistema in cui era inserito, delle somme in tal modo sottratte a tassazione, della piena consapevolezza dell'imputato in relazione alla dannosità della condotta.

Né risulta che il ricorrente abbia allegato elementi da favorevolmente valutare (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).

D'altronde, quanto alla produzione di altra sentenza, la Corte territoriale ha osservato che non ne era chiara la rilevanza ai fini del giudizio, ed infatti il ricorrente - senza specificarne le ragioni, ma insistendo solamente per il riconoscimento delle attenuanti innominate - si è lamentato di detta mancata acquisizione.

3.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa 'dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041).

In definitiva, quindi, non sussiste vizio motivazionale della Corte territoriale, che ha appunto evidenziato le connotazioni negative che precludevano il riconoscimento di benefici di sorta.

Laddove il rigetto degli invocati benefici era giustificato "soprattutto" dall'inserimento nel sistema delittuoso siccome delineato.

3.3. Le doglianze, che neppure si confrontano appieno col percorso motivazionale, devono quindi ritenersi manifestamente infondate.

4. Ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 febbraio 2021 del Tribunale di Monza resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta da 2009 a 2013. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'imputato aveva infatti partecipato a tutte le fasi del dibattimento, mentre in ogni caso non era stata ammessa la produzione di altra sentenza circa la partecipazione dell'imputato a sistema delittuoso organizzato per eludere norme tributarie e a tutela dei lavoratori, circostanza invece sottolineata in senso negativo. 2.2. Col secondo motivo, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per un verso ciò era stato giustificato dalla mancata manifestazione di ravvedimento, in tal modo allegando circostanza estranea alla norma di cui all'art. 164 cod. pen., e d'altro canto la ritenuta esistenza di un decreto penale era stata smentita dal certificato penale, che detto decreto penale non riportava. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, esso in realtà non si confronta compiutamente col percorso argomentativo in proposito seguito dalla sentenza impugnata. A questo riguardo, infatti, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Ed infatti la Corte territoriale ha espressamente considerato l'adeguatezza della pena in considerazione del ruolo dell'imputato nel sistema in cui era inserito, delle somme in tal modo sottratte a tassazione, della piena consapevolezza dell'imputato in relazione alla dannosità della condotta. Né risulta che il ricorrente abbia allegato elementi da favorevolmente valutare (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). D'altronde, quanto alla produzione di altra sentenza, la Corte territoriale ha osservato che non ne era chiara la rilevanza ai fini del giudizio, ed infatti il ricorrente - senza specificarne le ragioni, ma insistendo solamente per il riconoscimento delle attenuanti innominate - si è lamentato di detta mancata acquisizione. 3.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa 'dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041). In definitiva, quindi, non sussiste vizio motivazionale della Corte territoriale, che ha appunto evidenziato le connotazioni negative che precludevano il riconoscimento di benefici di sorta. Laddove il rigetto degli invocati benefici era giustificato "soprattutto" dall'inserimento nel sistema delittuoso siccome delineato. 3.3. Le doglianze, che neppure si confrontano appieno col percorso motivazionale, devono quindi ritenersi manifestamente infondate. 4. Ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/0
Sentenza Cassazione n. 41474/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris