CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 29010/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 41-9055 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto 'nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha qualificato la condotta del ricorrente sulla base degli elementi di fatto con corretti argomenti logici (si veda, in particolare, pag. 2 sul comportamento fraudolento dell'imputato al momento della consegna, ove la Corte ha sottolineato che per ottenere la merce egli aveva rassicurato la vittima che avrebbe pagato alla successiva consegna, in occasione della quale, pur ricevendola, nuovamente ne aveva rinviato il pagamento per poi rendersi irreperibile) e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa contrattuale; che l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente; nel corso, cioè, dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020 dep. 09/02/2021, Cantone, Rv. 280563 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.