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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38996/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'intervenuto cumulo di pene e contestuale sospensione dell'ordine di carcerazione non ha implicato nessuna mutazione dell'originaria misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari come espressamente previsto dallo stesso art. 656, comma 10, cod. proc. pen. il cui senso letterale è stato correttamente interpretato là dove è stata messa in evidenza la protrazione della originaria misura detentiva (che non è non declinabile quale misura di detenzione domiciliare) e che proprio per tale ragione solo in data successiva ai fatti veniva applicata la misura alternativa ad opera del Tribunale di sorveglianza della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, 0.P.; che tanto dimostra come alla misura alternativa non si acceda automaticamente ma sia necessaria una adeguata valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza che è tenuto ad effettuare un previo accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti con particolare riferimento alla assenza di pericolosità della condannata; ritenuto che, pertanto, non rilevante risulta la questione di costituzionalità in merito alla norma di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. nella parte in cui non terrebbe conto del diverso regime oggi previsto anche a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 177 del 2009 visto che la stessa Corte di appello ha, da un canto, escluso che il ricorrente fosse in regime di detenzione domiciliare, d'altro canto, dato atto della presenza della pericolosità sulla base dell'apprezzata condotta della Adzovic che, pur gravata da plurimi reati, si allontanava dal luogo ove si trovava in regime custodiale senza addurre idonea giustificazione (non trovava conferma la solo affermata necessità di recarsi in ospedale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'intervenuto cumulo di pene e contestuale sospensione dell'ordine di carcerazione non ha implicato nessuna mutazione dell'originaria misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari come espressamente previsto dallo stesso art. 656, comma 10, cod. proc. pen. il cui senso letterale è stato correttamente interpretato là dove è stata messa in evidenza la protrazione della originaria misura detentiva (che non è non declinabile quale misura di detenzione domiciliare) e che proprio per tale ragione solo in data successiva ai fatti veniva applicata la misura alternativa ad opera del Tribunale di sorveglianza della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, 0.P.; che tanto dimostra come alla misura alternativa non si acceda automaticamente ma sia necessaria una adeguata valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza che è tenuto ad effettuare un previo accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti con particolare riferimento alla assenza di pericolosità della condannata; ritenuto che, pertanto, non rilevante risulta la questione di costituzionalità in merito alla norma di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. nella parte in cui non terrebbe conto del diverso regime oggi previsto anche a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 177 del 2009 visto che la stessa Corte di appello ha, da un canto, escluso che il ricorrente fosse in regime di detenzione domiciliare, d'altro canto, dato atto della presenza della pericolosità sulla base dell'apprezzata condotta della Adzovic che, pur gravata da plurimi reati, si allontanava dal luogo ove si trovava in regime custodiale senza addurre idonea giustificazione (non trovava conferma la solo affermata necessità di recarsi in ospedale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 38996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris