CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32510/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13197-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di associazione per delinquere allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio ed in particolare furti in abitazione, furti ai danni di esercizi commerciali, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli. Premesso che la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2026 è intempestiva, in quanto non rispettosa del termine di 15 giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen. e, comunque, del tutto priva di argomentazioni in grado di smentire le conclusioni di seguito esposte. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla mancata rilevazione della prescrizione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. da parte dei giudici di primo e secondo grado — è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). 2Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Fatta questa premessa, ne consegue che all'odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso—che deduce violazione di legge quanto all'erronea valutazione del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo la difesa della ricorrente prestato consenso al mutamento del Collegio giudicante — è manifestamente infondato perché, dal verbale riassuntivo in atti, risulta invece che tale consenso era stato prestato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione dell'art.110 cod. pen. —, il terzo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto all'omessa valutazione delle prove indicate dalla difesa a dimostrazione dell'insussistenza della partecipazione della ricorrente ai reati a lei ascritti — e il quarto motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione quanto al concorso materiale della ricorrente al reato contestato al capo 40) dell'imputazione sono inammissibili perché versati in fatto e portatori di una ricostruzione alternativa. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 Ud. (dep. 01/06/2011 ) Rv. 249651, Scibe') deve concludersi, per tutti, che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento», sottolineando che tutti i dati di fatto che depongono per una compartecipazione consapevole alla ricezione dei beni di provenienza delittuosa (cfr. pagg. 27 e 28 sentenza impugnata). Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto la risposta della Corte distrettuale al corrispondente motivo di appello è del tutto completa, avendo evidenziato il ruolo cruciale svolto dall'imputata. Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza 3attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051 - 01; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201 - 01) Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi P.Q.M