CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14049/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato aiT1e partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2. Il ricorso, proposto il 27-04-2022, e quindi dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Cass., Sez. 3, n. 19964 del 29-3- 2007; (Cass. Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20- 11-2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibie con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio chi merito e non anche in quello di legittimità ( Cass., Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). 3. Infine, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge num. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i