CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. 00hd2k0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con sentenza del 20 ottobre 2020, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 alla pena di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa. 2. La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20.10.2020 dal Tribunale di Genova, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Genova in data 22/5/2017, considerati più gravi, ha applicato sulla pena di un anno di reclusione, inflitta con la predetta sentenza, l'aumento di pena in continuazione di mesi due di reclusione, pervenendo alla rideterminazione della pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione. 3. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla recidiva. Si evidenzia che, con il terzo motivo di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, la difesa aveva motivatamente chiesto la disapplicazione della recidiva contestata al ricorrente, giudicata dal Tribunale equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte di Appello ha richiamato la censura della difesa sulla recidiva, ma poi non l'ha esaminata in alcun modo, neppure implicitamente, poiché si è limitata ad accogliere il motivo avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti coevi giudicati in altra decisione irrevocabile e a rideterminare la pena. La difesa sottolinea, a conferma dell'interesse del ricorrente all'impugnazione, che la disapplicazione della recidiva avrebbe avuto come effetto la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata in epoca anteriore alla celebrazione del giudizio di appello, in quanto il delitto è stato commesso in data 10 marzo 2017 e, quindi, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della Legge 103/2017. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando che la Corte di Appello ha implicitamente motivato sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Ne consegue che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27 maggio 2010 rv. 247838 - 01; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6,n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotre, Rv. 256183 - 01. Corte cost., sentenza n. 192 del 14 giugno 2007).La Corte di cassazione ha precisato che «lo sforzo dimostrativo del giudicante dovrà, pertanto, essere indirizzato alla verifica, in relazione a ciascuna fattispecie concreta, e soprattutto in base ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., della circostanza se la reiterazione del reato, da parte di chi abbia già subito una o più condanne, esprima o meno una criminosità più accentuata; a tale fine il giudice dovrà condurre il suo esame sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la condanna o le condanne precedenti, per accertare se, ed eventualmente in quale misura, la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto la quale abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione della nuova condotta attualmente sub iudice» (Sez. 4, n. 40810 del 29/10/2025;Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01). 2. Nel caso in esame, i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici sopra richiamati, non essendo descritti nelle sentenze di merito gli elementi fattuali sintomatici di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore. In particolare, nella sentenza di primo grado, il giudice si limita ad affermare che è stata correttamente contestata la recidiva, che viene posta in regime di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello, anche a fronte di uno specifico motivo di impugnazione, si limita a riconoscere la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Genova emessa il 22.5.2017, omettendo qualunque argomentazione sul riconoscimento della recidiva, che non può ricavarsi neppure implicitamente dalla motivazione della sentenza impugnata. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza della recidiva, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Così è deciso, 09/01/2026 es nsore [OSCURATO:PERSONA]