CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso in accoglimento del primo motivo; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città del 01/02/2021 che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo I) art. 81, 648, cod. pen.; capo II) art. 648 cod. pen.). 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 164, comma 4, ed all'art. 170 cod. proc. pen.; la prima notifica del decreto di citazione a giudizio in appello è stata tentata presso il domicilio dichiarato dall'imputato a mezzo del servizio postale che aveva attestato che lo stesso risultava sconosciuto; non poteva quindi essere considerata valida la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, ma doveva invece essere applicato l'art. 170 cod. proc. pen. Con ulteriore doglianza articolata all'interno del medesimo motivo la difesa ha dedotto il mancato rispetto del termine previsto per legge per la citazione in appello del difensore, atteso che la citazione è stata realizzata solo otto giorni prima dell'udienza. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; è emerso incontrovertibilmente che il Gioia ha consegnato gli assegni provento di furto a commercianti con i quali aveva un costante rapporto, tale circostanza cozza con la consapevolezza della provenienza furtiva. 3.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Quanto al primo motivo di ricorso il ricorrente non si confronta con i principi affermati sul tema dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno sancito che: "la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod.proc. pen. salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli art. 157 e 159 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848-01). La notifica è stata dunque regolarmente effettuata all'imputato con la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in mancanza di qualsiasi allegazione da parte della difesa in ordine alla impossibilità del ricorrente di comunicare eventuali mutamenti quanto al luogo di notifica per caso fortuito o forza maggiore. Anche la seconda doglianza, articolata all'interno del primo motivo, è manifestamente infondata. Difatti, la consultazione degli atti dimostra che il difensore non ha eccepito dinnanzi alla Corte di appello il mancato rispetto di tale termine, non ha formulato osservazioni o depositato note difensive al fine di evidenziare il mancato rispetto del termine previsto per legge quanto alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello ricevuto nell'interesse dell'imputato. In tal senso, occorre considerare che la violazione del termine a comparire previsto nel caso di notifica sia all'imputato che al difensore ai sensi degli artt. 601, comma 3, e 601, comma 5, non integra una nullità assoluta, ma una nullità che secondo diverse interpretazioni della giurisprudenza di legittimità costituisce o una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30019 del 27/3/2014, Braidich, Rv. 259978-01; Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005-01; Sez. 5, n. 2954 del 10/11/2009, dep. 2010, Maggiolini, Rv. 245844-01; Sez. 2, n. 689 del 13/10/1994, dep. 1995, Manca, Rv. 200336-01), o una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Sez. 3, n. 27414 del 4/03/2014, Galati, Rv. 259302-01; Sez. 6, n. 47535 del 14/11/2013, Arrabito, Rv. 257280-01; Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098-01; Sez. 6, n. 33132 del 20/06/2013, Carlino, Rv. 257780-01; Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008, Pelizza, Rv. 240704-01). Questa Corte ritiene di aderire al primo orientamento, di recente ribadito da Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349-01, evidenziando che le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539-01) hanno oramai da tempo chiarito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata 3 bit esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, tale motivo si caratterizza per essere del tutto reiterativo del motivo di appello, senza realmente confrontarsi con la motivazione. In tal senso si deve osservare come il motivo proposto, volto a contestare l'integrazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., si presenti caratterizzato da evidente genericità, meramente reiterativo del motivo di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello di Salerno. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). La motivazione della Corte di appello si mostra sul punto persuasiva e logicamente articolata, avendo considerato il complesso degli elementi riferibili al Gioia (utilizzo di una pluralità di assegni come se fosse il titolare del carnet, con consegna a persone che avevano intrattenuto costanti rapporti con lo stesso in precedenza, mancata giustificazione in ordine alla provenienza del carnet e degli assegni dallo stesso compilati e sottoscritti), quali elementi indicativi della ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato contestato, con i quali il ricorrente 4 kit. non si confronta. La Corte di appello ha puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 - 01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). La difesa in sostanza si è limitata a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 4. Generico e reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, deve essere ritenuto anche il terzo motivo di ricorso quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di appello ha puntualmente motivato, richiamando, contesto e modalità dell'azione, personalità del ricorrente e precedenti penali dello stesso, non ritenendo elemento risolutivo la attività di collaborazione con la giustizia resa in precedenza, unico elemento allegato dalla difesa. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito, confermando la decisione di primo grado, ha esplicitamente condiviso anche la valutazione effettuata quanto alla dosimetria della pena effettuata dal primo giudice. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianza difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una asserita meritevolezza delle circostanze generiche affermata in modo apodittico e generico, senza alcun reale confronto con la motivazione dei giudici di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren