CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 27067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10936/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti resistente avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA n. 1247/2019 depositata il 13/09/2019. Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 1247/2019, depositata il 13/09/2019 che, su impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai fini IRES per l’ anno di imposta 2012 ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - a seguito del disconoscimento della detassazione ambientale prevista dall’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) con riferimento all’acquisto di un impianto fotovoltaico effettuato nel 2010-2011 dalla predetta Società – ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure. La CTP aveva accolto il ricorso della società nel merito; la CTR ha respinto l’appello, ritenendo necessario un preventivo avviso di accertamento motivato. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380.bis 1 cod.proc.civ. Considerato che: successivamente alla trattazione del ricorso all’adunanza camerale del 28 marzo 2023 e nelle more del deposito dell’ordinanza è pervenuto da parte dell’Agenzia delle entrate elenco dal quale risulta che la controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] SRL) ha aderito al condono di cui alla legge n. 130 del 2022 e ha effettuato i relativi pagamenti; è impossibile, al fine di tenere conto di tale fatto sopravvenuto, riconvocare il Collegio nella medesima composizione essendo stata la relatrice dott. [OSCURATO:PERSONA] collocata fuori ruolo per raggiunti limiti di età; va disposto, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Romail 28 marzo 2023