CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 11639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27219-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 26 SC. A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrico.trente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 993/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perché fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti per inadempimenti contrattuali relativi ad un contratto di abbonamento telefonico. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha accolto la domanda e condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 416,00, oltre accessori e spese processuali. Contro la sentenza ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Pescara la società la quale ha reiterato l'eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo che non potesse trovare applicazione il criterio del foro del consumatore, in quanto il contratto era stato sottoscritto dal Marinelli quale titolare di partitaVe, dunque, per finalità connesse con la propria attività di avvocato; conseguentemente, doveva trovare applicazione il foro competente in via esclusiva indicato nel contratto, ossia il Giudice di Pace di Milano. Svolgeva, inoltre, nel merito ulteriori censure alla sentenza. Con sentenza pubblicata in data 23/9/2020 il Tribunale di Pescara ha accolto l'eccezione di incompetenza rilevando che, secondo quanto emergeva dal contratto, il Marinelli aveva sottoscritto una proposta di abbonamento [OSCURATO:SOCIETA] denominato [OSCURATO:PERSONA] e offerta ai soli rispettivi titolari. La sottoscrizione era avvenuta da parte del Marinelli nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 27219 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- Ugo per il suo studio professionale, posto in Pescara alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3. La proposta contrattuale conteneva anche un'opzione ("partita IVA x 2") che consentiva al professionista di attivare una seconda utenza su un numero diverso da quello della sede sociale e che il Marinelli aveva collegato alla sua abitazione, posta in Pescara alla strada [OSCURATO:PERSONA], 25. Alla luce di tali circostanze e argomentando sul rilievo che l'opzione aggiuntiva poteva essere esercitata solo dall'aderente all'offerta business elass e che anche l'opzione relativa alla seconda utenza era stata sottoscritta dal Marinelli in qualità di legale rappresentante della società, il Tribunale ha ritenuto intercorso tra le parti un unico contratto, stipulato per scopi inerenti all'attività lavorativa o comunque connessi, con la conseguenza che doveva escludersi che il Marinelli potesse essere considerato consumatore. Ha pertanto affermato l'operatività della clausola contrattuale che attribuiva al foro di Milano tutte le controversie sorte in relazione al contratto di telefonia, con esclusione di qualsiasi altro foro. Dichiarava pertanto la competenza del Giudice di Pace di Milano. Contro la decisione il Marinelli ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod.proc.civ. sulla base di un unico complesso motivo, illustrato da memoria. Ha resistito al ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. Ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni, che sono state rassegnate nel senso del rigetto del ricorso. È stata pertanto fissata l'adunanza in camera di consiglio, ed il relativo decreto è stato notificato alle parti. Considerato che: con l'unico complesso motivo, il ricorrente deduce la «violazione ed erronea applicazione degli artt. 33, comma 2, lettera U) e 66 bis del Ric. 2020 n. 27219 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- decreto legislativo n. 206 del 2005-codice del consumatore- nonché degli artt. 1326, 1341, 1342, 1469 bis del cod.civ., artt. 28 e 115 cod.proc.civ. in relazione all'art. 42 cod.proc.civ.». Pone in risalto la circostanza che la domanda di risarcimento danni era stata proposta con riferimento ad un disservizio arrecato alla linea telefonica dell'abitazione e che già prima di avviare il giudizio aveva receduto dal contratto di abbonamento telefonico relativo allo studio professionale, migrando presso altro operatore. Il Tribunale, pur dando atto che la linea telefonica su cui si erano verificati i disservizi era quella relativa all'abitazione, aveva ritenuto di dover escludere la tutela del consumatore, sull'erroneo presupposto che il contratto fosse stato stipulato per interessi connessi allo svolgimento dell'attività professionale. Quest'assunto doveva ritenersi errato in quanto non rispettoso delle risultanze istruttorie, da cui era emerso che il canone relativo all'utenza domestica veniva pagato con fatture in cui non risultava la partita Iva bensì solo il codice fiscale; che il contratto indicava che la seconda opzione era destinata al «signor [OSCURATO:PERSONA]» con l'indicazione dell'«indirizzo di abitazione»; che i danni da lui rivendicati erano riferibili esclusivamente a disservizi collegati ad un uso familiare dell'utenza (Netflix, [OSCURATO:PERSONA], ecc.). Il Tribunale aveva dato esclusivo rilievo al nomen iuris, e dando rilievo alla clausola contrattuale derogativa della competenza non aveva considerato che si trattava di una clausola vessatoria che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica pattuizione e non solo di mera sottoscrizione. Il ricorso è infondato. In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo Ric. 2020 n. 27219 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- dell'art. 1469-bis cod. civ. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 26 marzo 2019, n. 8419; Cass.26 settembre 2018, n. 22810; Cass. 23 settembre 2013, n. 21763, ed ivi ulteriori richiami). Le circostanze ben evidenziate dal giudice del merito depongono nel senso di uno stretto collegamento tra la fornitura di telefonia per lo studio professionale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e quella asservita all'utenza domestica, tale da far ragionevolmente presumere che l'opzione relativa a quest'ultima fosse in ogni caso funzionale allo svolgimento dell'attività professionale. In particolare assumono rilievo la sottoscrizione di un unico documento contrattuale, la spedita da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della sua qualità di legale rappresentante della società, la natura accessoria dell'opzione "partita iva x 2", prevista per i soli sottoscrittoti di un contratto riservato ai titolari di partita Iva (e significativamente denominato [OSCURATO:PERSONA]), la facoltà di scelta del professionista di collegare la seconda utenza ad altro numero, non necessariamente destinato all'abitazione. Ric. 2020 n. 27219 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- Tali elementi sono univocamente diretti a comprovare che si tratta di un unico contratto stipulato da un professionista, nel cui oggetto è ricompresa anche l'opzione accessoria di una seconda utenza, dovendosi presumere anch'essa funzionale all'esercizio dell'attività professionale, e che, in quanto tale stata prevista e accettata per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività professionale (Cass. 22 maggio 2006, n. 11933). In questo quadro, non assume valore significativo la circostanza che le fatture relative al canone dell'utenza domestica non riportino la partita Iva bensì solo il codice fiscale dell'utente dovendosi aver riguardo al momento in cui il contratto stesso è stato stipulato e alla circostanza incontestata che esso era riservato esclusivamente a titolari di partita Iva. Nemmeno rileva il fatto che, all'epoca dell'introduzione del giudizio, la fornitura di telefonia collegata allo studio professionale fosse cessata, dovendosi anche in tal caso aver riguardo - ai fini della qualificazione del soggetto come consumatore o professionista - al momento della stipulazione del contratto, nella irrilevanza delle circostanze successive. Infine, non può dedussi la qualità di consumatore dalla natura del danno di cui si chiede il risarcimento, trattandosi anche in tal caso di un posterius rispetto alla individuazione della disciplina applicabile al contratto in cui ciò che rileva è che il contratto sia si stato stipulato "nel quadro" dello svolgimento dell'attività professionale, ossia anche allo scopo di soddisfare esigenze legate all'attività professionale. Ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 1469 bis cod.civ. e delle disposizioni richiamate in rubrica alla clausola contrattuale derogativa della competenza territoriale, con la conseguenza che giudice territorialmente competente va individuato nel foro indicato contratto, ossia nel foro di Milano. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, Ric. 2020 n. 27219 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- dovendosi confermare la sentenza impugnata che ha individuato nel giudice di Pace di Milano il giudice competente a decidere la presente controversia. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato (Cass. Sez.Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice di Pace di Milano dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura 15% e agli altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R