CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18132/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Panama n. 68, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1208/2020,depositata il 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con sentenza di questa Corte suprema di cassazione, sezioni unite, n. 13657 del 22 giugno 2011 , veniva accolto parzialmente il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio- [OSCURATO:PERSONA] – RIMBORSO– OTTEMPERANZA. R.G. N.18132/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma in relazione all’istanza di rimborso di ritenute alla fonte operate sul capitale corrisposto dall’ENEL per [OSCURATO:PERSONA] (P.I.A.), in ottemperanza al dettato dell’art. 12 del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali del 16 maggio 1985, recepito con accordo sindacale del 16 aprile 1986 tra ENEL e FNDAI ([OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]). Con la sentenza suddetta questa Corte cassava senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarava il diritto del contribuente «al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento». In data 21 settembre 2012 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma effettuava la restituzione all’ing. Mattogno della somma di € 134.217,00; successivamente, il contribuente chiedeva chiarimenti in merito al mancato rimborso della differenza di quota capitale non accreditata (pari ad € 10.558,39), con richiesta di correzione del rimborso già effettuato, e rimborso della somma ancora mancante, unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi. 2. Il contribuente proponeva, di seguito, ricorso alla Commissione tributaria regionale del Lazioper l’ottemperanza della sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 13657 del 22 giugno 2011, chiedendo: a) il rimborso della somma di € 10.558,39 [pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di capitale da rimborsare (€ 144.775,39) e quanto effettivamente rimborsato (€ 134.217,00)], oltre ai relativi interessi (€ 3.523,00); b) il rimborso degli interessi di € 41.976,00 maturati e non rimborsati sulla linea capitale di €134.217,00 accreditata il 9 novembre 2013. La C.T.R. adìta, con sentenza n. 4200/2014,depositata in segreteria il 24 giugno 2014, accoglieva il ricorso e nominava Commissario ad R.G. N.18132/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] actail Direttore regionale delle entrate del Lazio, attribuendogli i poteri di cui all’art. 70, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con il compito di effettuare, nel termine di 90 gg. dalla comunicazione della sentenza, «tutti gli atti necessari per l’esecuzione della stessa ed il pagamento della somma da determinare a seguito dell’applicazione di quanto deciso dalla sentenza n. 13567/2011 della Corte di cassazione, con gli interessi nella misura prevista». Nelle more del giudizio di ottemperanza, la Direzione provinciale II di Roma, in data 30 aprile 2015, convalidava il rimborso dell’ulteriore somma di € 5.381,71, ricevuta, unitamente agli interessi, in data 14 luglio 2015. Successivamente con ordinanza n. 669/2015, depositata in segreteria il 24 luglio 2015, ordinava al Commissario ad acta di provvedere al pagamento dellaresidua somma di € 10.558,39, oltre interessi. A seguito di successive interlocuzioni con il Commissario ad acta, la C.T.R., con ordinanza n. 938/2015 ordinava allo stesso Commissario di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima, all’invio di un prospetto riepilogativo di tutte le corresponsioni di denaro effettuate in favore dell’ing. Mattogno, distinguendo «quelle effettuate in conto capitale da quelle avvenute a titolo di interessi; in particolare, sarà comunque utile che tale prospetto evidenzi le modalità di calcolo eseguito dal Commissario ad acta, al fine di disporre in favore del contribuente il rimborso della somma di € 5.381,71, avvenuto in data 30 aprile 2015». [OSCURATO:PERSONA] regionale del Lazio, in risposta alla predetta ordinanza, con nota del 29 gennaio 2016, n. 2016/3184 prot., comunicava che in data 14 luglio 2015 il contribuente aveva ricevuto, sulla base della certificazione Fondenel del 9marzo 2015, il rimborso della somma di € 5.650,80; la C.T.R. del Lazio, quindi, con ordinanza n. 587/2016, depositata il 13 maggio 2016, dichiarava chiuso il giudizio di ottemperanza. R.G. N.18132/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Avverso tale ordinanza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 3804 del 16 febbraio 2018, in quantol'ordinanza di cui all'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, è un provvedimento avente contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento ed a prendere atto dell'avvenuta esecuzione, sicché la stessa non è impugnabile, come si desume dall'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, che limita l'esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. Nella motivazione di tale ordinanza di legittimità si esclude che dall’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza emergano contenuti decisori e definitivi, modificativi della stessa sentenza di ottemperanza. 4. Con successivo ricorso presentato dinanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] proponeva un nuovo giudizio per l’ottemperanza della sentenza di questa Corte, sez. U., n. 13657 del 22 giugno 2011. Con sentenza n. 1208/2020, pronunciata il 24 febbraio 2020 e depositata in segreteria il 2 marzo 2020, la C.T.R. adìta nominava un nuovo Commissario ad acta , fissava il termine di gg. 90 dalla comunicazione della sentenza per il compimento degli atti necessari per l’esecuzione della sentenza di questa Corte n. 13657 del 22 giugno 2011, e l’ulteriore termine di gg. 10 dalla scadenza del termine suindicato affinché il Commissario ad acta riferisse alla C.T.R. dell’attività svolta per ottemperare alla sentenza. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. R.G. N.18132/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1.Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che esso aveva già ottemperato alla sentenza della Corte di cassazione n. 13657/2011 del 22 giugno 2011, come peraltro attestato dall’ordinanza della C.T.R. n. 587/2016. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione dell’art.2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ. Rileva l’Amministrazione finanziaria che la nomina di un nuovo Commissario ad acta violava il principio del ne bis in idem , in quanto l’Ufficio aveva già dato esecuzione alla sentenza in forza del precedente giudizio di ottemperanza. 2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. Con la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 4200/2014 del 24 giugno 2014 è stata disposta l’ottemperanza della sentenza di questa Corte, sez. U., n. 13657 del 22 giugno 2011, mediante la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Direttore regionale delle Entrate per il Lazio, «al fine della adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi» per il pagamento «della somma da determinare a seguito dell’applicazione di quanto deciso dalla sentenza n. 13657/2011 della Corte di cassazione, con gli interessi nella misura prevista dalle norme in tema di rimborsi fiscali vigenti nel tempo per ognuno dei semestri interi escluso il primo, ricompresi tra la data dei versamenti e la data di effettivo rimborso».Tale sentenza non è stata impugnataed è irrevocabile. R.G. N.18132/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] successiva ordinanza n. 587/ 2016, depositata il 13 maggio 2016, la C.T.R. ha dichiarato chiuso il giudizio di ottemperanza, evidenziando, tra l’altro, che l’Ufficio aveva erogato il rimborso «pari alla differenza tra l’imposta originariamente applicata sul medesimo importo in base al regime di tassazione di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR e quella effettivamente dovuta nella misura del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge 482/1985». Il ricorso per la cassazione di tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 3804 del 16 febbraio 2018, in ragione del suo contenuto meramente ordinatorio , quindi sul necessario presupposto che essa non ha modificato la sentenza che ha deciso sull’ottemperanza e non ha espresso un contenuto decisorio autonomo. E’ evidente, quindi, come l’Ufficio abbia effettivamente già dato esecuzione alle statuizioni di questa Corte di cui alla sentenza n. 13657 del 22 giugno 2011, e che quindi la C.T.R. non potesse, nuovamente, procedere alla nomina di un nuovo Commissario ad acta, sia perché mancavano i presupposti di cui all’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992 (omessa esecuzione della sentenza), sia perché si era verificata la ormai definitiva ed irrevocabile conclusione del procedimento di attuazione del titolo da ottemperare, in quanto la precedente sentenza della C.T.R., quale giudice dell’ottemperanza,n. 4200/09/2014 del 24 giugno 2014 era passata in giudicato, e la stessa C.T.R. aveva dichiarato chiuso il procedimento di ottemperanza, con ordinanza la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Peraltro, non è ipotizzabile che lo stesso contribuente possa portare ad esecuzionelo stesso titolo un’altra volta, dopo che si è svolto e completato il giudizio di ottemperanza delmedesimo. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata senza rinvioai sensi dell’art. 383, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., poiché il relativo giudizio di ottemperanza non poteva essere iniziatoe R.G. N.18132/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proseguito. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Le spese del merito si compensano. P. Q. M. Accoglieil ricorso e cassa la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione,