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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19220/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 14 maggio 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha affermato che il nuovo reato costituisce la prosecuzione di un percorso criminale ormai avviato e manifesta un'accresciuta pericolosità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 14 maggio 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha affermato che il nuovo reato costituisce la prosecuzione di un percorso criminale ormai avviato e manifesta un'accresciuta pericolosità criminale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il