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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25254/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avv.

M. AMITRANO in sostituzione dell' avv.

W.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 aprile 2015, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 10 gennaio 2013 dal Tribunale di Novara in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

L'accusa attiene alle dichiarazioni mendaci sulla propria identità rese dal ricorrente ai carabinieri in data 1 settembre 2009 ai quali riferiva di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1975 (e non [OSCURATO:PERSONA] nato il 28 gennaio 1976).2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione della legge processuale in relazione all'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado nonché l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione in data 23 novembre 2020 ha pronunziato ordinanza con la quale ha rimesso in termini il ricorrente per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara avendo verificato l'omessa notifica al ricorrente dell'estratto contumaciale.

Risulta impregiudicato il diritto autonomo ed incondizionato del ricorrente di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara, previo annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Torino.

Al riguardo il ricorrente evidenzia che non ha avuto alcuna conoscenza del processo di appello dal momento che alcun atto è stato notificato a mani proprie o comunque nel nuovo domicilio eletto in Licata alla va Palma n.217.

Lo stesso estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato al difensore di ufficio che era stato il suo primo domiciliatario nell'anno 2009.

Ne consegue la nullità del giudizio di appello e la necessità di rinotifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ai fini della rimessione in termini per impugnare. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la contestata recidiva e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale, come già in precedenza il giudice di primo grado, non hanno fornito una esaustiva motivazione in relazione all'aumento applicato per la contestata recidiva e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo è infondato

2. L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, in giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza "volontaria".

Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato.

Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato" al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza.

Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria».

La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.

2.1. Su questi presupposti, si comprende che l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato.

Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.

Nel caso in esame risulta che il ricorrente avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a mani proprie era a conoscenza del processo che si stava celebrando a suo carico.

L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale potrebbe assumere residuale rilievo - sempre e solo in vista della restituzione degli atti al giudice antecedentemente pronunciatosi, a salvaguardia dei diritti e delle prerogative dell'imputato - soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita, valendo altrimenti la presunzione (nel caso di specie, in difetto di contrarie deduzioni del ricorrente, pienamente operante) per cui, in forza dell'effettività del rapporto tra patrocinatore e patrono, che la difesa fiduciaria ordinariamente riflette, la sentenza impugnata sia stata portata a conoscenza del secondo e l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra di essi condiviso.

3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., ma, ovviamente, identici sono gli effetti in caso di omessa notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 26131401; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262228 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 42590 del 10/10/2019 Rv. 277770 - 01 ). 3.1.Nel caso di specie, invece, nulla fu al riguardo eccepito in appello con la conseguenza che ora il ricorrente non può più dolersi della mancata notificazione dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado; e, quanto alla omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, ad essa si è già posto rimedio con la sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo e con la restituzione nel termine per impugnare disposti dal giudice della esecuzione con la ordinanza richiamata, a cui ha fatto seguito il ricorso per cassazione in scrutinio, col quale il difensore di fiducia designato dall'imputato ha inteso, in buona sostanza, eccepire la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado e chiedere la trasmissione degli atti al Tribunale perché provveda alla rinnovazione dell'atto nullo ( Sez.1 n.13803 del 17/02/2020, Tabuncic, Rv.279100).

Infondatòy secondo motivo di ricorso, che ripropone le medesime censure contenute nell'atto di appello e disattese nella sentenza impugnata.

La sentenza impugnata motiva esaustivamente in relazione alla mancata esclusione della recidiva individuando non solo la sussistenza dei precedenti penali ma anche il rapporto tra gli stessi e la fattispecie oggetto del processo quale espressione di pericolosità sociale e attualità della capacità criminale.

Egualmente esaustivo il percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata quanto alle ragioni che impediscono la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Dal rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avv. M. AMITRANO in sostituzione dell' avv. W.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 aprile 2015, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 10 gennaio 2013 dal Tribunale di Novara in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. L'accusa attiene alle dichiarazioni mendaci sulla propria identità rese dal ricorrente ai carabinieri in data 1 settembre 2009 ai quali riferiva di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1975 (e non [OSCURATO:PERSONA] nato il 28 gennaio 1976).2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione della legge processuale in relazione all'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado nonché l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione in data 23 novembre 2020 ha pronunziato ordinanza con la quale ha rimesso in termini il ricorrente per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara avendo verificato l'omessa notifica al ricorrente dell'estratto contumaciale. Risulta impregiudicato il diritto autonomo ed incondizionato del ricorrente di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara, previo annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Torino. Al riguardo il ricorrente evidenzia che non ha avuto alcuna conoscenza del processo di appello dal momento che alcun atto è stato notificato a mani proprie o comunque nel nuovo domicilio eletto in Licata alla va Palma n.217. Lo stesso estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato al difensore di ufficio che era stato il suo primo domiciliatario nell'anno 2009. Ne consegue la nullità del giudizio di appello e la necessità di rinotifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ai fini della rimessione in termini per impugnare. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la contestata recidiva e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, come già in precedenza il giudice di primo grado, non hanno fornito una esaustiva motivazione in relazione all'aumento applicato per la contestata recidiva e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo è infondato 2. L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, in giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza "volontaria". Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato" al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza. Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione. 2.1. Su questi presupposti, si comprende che l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Nel caso in esame risulta che il ricorrente avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a mani proprie era a conoscenza del processo che si stava celebrando a suo carico. L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale potrebbe assumere residuale rilievo - sempre e solo in vista della restituzione degli atti al giudice antecedentemente pronunciatosi, a salvaguardia dei diritti e delle prerogative dell'imputato - soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita, valendo altrimenti la presunzione (nel caso di specie, in difetto di contrarie deduzioni del ricorrente, pienamente operante) per cui, in forza dell'effettività del rapporto tra patrocinatore e patrono, che la difesa fiduciaria ordinariamente riflette, la sentenza impugnata sia stata portata a conoscenza del secondo e l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra di essi condiviso. 3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., ma, ovviamente, identici sono gli effetti in caso di omessa notifica dell'estratto contumaciale, della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 26131401; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262228 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 42590 del 10/10/2019 Rv. 277770 - 01 ). 3.1.Nel caso di specie, invece, nulla fu al riguardo eccepito in appello con la conseguenza che ora il ricorrente non può più dolersi della mancata notificazione dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado; e, quanto alla omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, ad essa si è già posto rimedio con la sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo e con la restituzione nel termine per impugnare disposti dal giudice della esecuzione con la ordinanza richiamata, a cui ha fatto seguito il ricorso per cassazione in scrutinio, col quale il difensore di fiducia designato dall'imputato ha inteso, in buona sostanza, eccepire la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado e chiedere la trasmissione degli atti al Tribunale perché provveda alla rinnovazione dell'atto nullo ( Sez.1 n.13803 del 17/02/2020, Tabuncic, Rv.279100). Infondatòy secondo motivo di ricorso, che ripropone le medesime censure contenute nell'atto di appello e disattese nella sentenza impugnata. La sentenza impugnata motiva esaustivamente in relazione alla mancata esclusione della recidiva individuando non solo la sussistenza dei precedenti penali ma anche il rapporto tra gli stessi e la fattispecie oggetto del processo quale espressione di pericolosità sociale e attualità della capacità criminale. Egualmente esaustivo il percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata quanto alle ragioni che impediscono la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dal rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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