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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16653/2025

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14147/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore legale rappre- sentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante pro tempore; –intimata – Oggetto:II.DD. –IVA – avviso di accertamento – accertamento induttivo “puro” avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 1842 / 15 /20 1 7 , depositata il 1 . 3 .20 1 7 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- panian. 1842/15/2017, depositata il 1.3.2017, veniva parzialmente accoltol’ appell o propost o dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , ora in liqui- dazione, avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Napoli n. 550 / 11 /20 1 1 la quale , a sua volta , aveva parzial- mente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avente ad og- gettoun avvis o di accertamento notificat o dall’Agenzia delle Entrate perII.DD. e IVA, interessi e sanzioni relativamente a l period o d i im- posta2006. 2.La società, esercente l'attività di commercio al dettaglio e all'in- grossodi cuoio e di pelli , era oggetto di verifica fiscale per l’annualità suddettae, all’esito, veniva redatto il processo verbale di constata- zione.Dall'esame della documentazione contabile esibita in sede di verifica,emergevano due riprese, la prima per costi non deducibili perviolazione dei principi di competenza ed inerenza ai sensi dell'art. 109del d.P.R. n.917/86 e la seconda per ricavi non dichiarati e rico- struiti induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n.600/73.

3. Il giudice di prime cure, riduceva i maggior i ricavi accertat i del 30%, mentre il giudice d’appello dichiarava illegittima la ricostru- zionedei maggiori ricavi condotta con metodo induttivo puro , rite- nendo applicabile il disposto di cui a ll'art. 39, comma 2, del d.P.R. n.600/73 e quindi necessarie presunzioni gravi, precise e concor- danti.

Al contrario, confermava il recupero a tassazione delle sole imposteed accessori per costi indebitamente dedotti . 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadell’Entrate deducendo due motiv i, mentre la società è ri- mastaintimata.

Consideratoche: 1.Invertendo l’ordine di esposizione delle censure in ricorso, dev’es- sere esaminato su di un piano logico primail secondo motivo della ricorrente, trattandosi di questione preliminare attinente al procedi- mento amministrativo.

Con tale censura, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., si impugna anche il capo della decisione di appello in cui ha dichiarato l’esistenza di vizi della moti- vazione dell'avviso di accertamento, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/73.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto la motivazione dell’avviso in questione non è riprodotta in ricorso, non essendo idonei a colmare la lacuna i riferimenti agli atti sottostanti, come il p.v.c., posto che la censura è incentrata sulla motivazione proprio dell’avviso e non di altri atti.

3. Con il primo motivo l’Agenzia , in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 4 , cod. proc. civ., deduc e la n ullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente e/o contraddittoria.

Pro- spettaanche la violazione degli art. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 35,comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al capo della decisionedi appello che ha escluso nella fattispecie i presupposti per l’accertamentoinduttivo puro. 4.Il motivo è fondato.

La Corte reitera l’insegnamento secondo cui l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in proce- dendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomen- tazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento se- guito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).Rammenta inoltre che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere in- terpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

Pe rtanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im- pugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva- zioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualun- querilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053) .

V a anche ribadito che l a motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- canteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ra- gionamentoseguito dal giudice p er la formazione del proprio convin- cimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016n. 22232).

Orbene,nel caso di specie con riferimento alle riprese per ricostru- zioneinduttiva pura dei maggiori ricavi il giudice si è limitato ad af- fermareche « non sussistono i presupposti per l'applicazione del ca- poverso dell'art. 39 d.P.R. 600/73, sicché l'accertamento può essere fondatoesclusivamente sulla lett. d) del primo comma della mede- sima norma».

Si tratta di una statuizione apodittica che non per- mette di individuare le ragioni che permetto al giudice di giungere alla conclusione dell’illegittimità dell’applicazione dell’accertamento induttivo puro nel caso di speciema solo di quello analitico-induttivo.

5. La sentenza impugnata è perciò cassatae, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in re- lazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigett ato il secondo, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di gius

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14147/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore legale rappre- sentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante pro tempore; –intimata – Oggetto:II.DD. –IVA – avviso di accertamento – accertamento induttivo “puro” avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 1842 / 15 /20 1 7 , depositata il 1 . 3 .20 1 7 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- panian. 1842/15/2017, depositata il 1.3.2017, veniva parzialmente accoltol’ appell o propost o dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , ora in liqui- dazione, avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Napoli n. 550 / 11 /20 1 1 la quale , a sua volta , aveva parzial- mente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avente ad og- gettoun avvis o di accertamento notificat o dall’Agenzia delle Entrate perII.DD. e IVA, interessi e sanzioni relativamente a l period o d i im- posta2006. 2.La società, esercente l'attività di commercio al dettaglio e all'in- grossodi cuoio e di pelli , era oggetto di verifica fiscale per l’annualità suddettae, all’esito, veniva redatto il processo verbale di constata- zione.Dall'esame della documentazione contabile esibita in sede di verifica,emergevano due riprese, la prima per costi non deducibili perviolazione dei principi di competenza ed inerenza ai sensi dell'art. 109del d.P.R. n.917/86 e la seconda per ricavi non dichiarati e rico- struiti induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n.600/73. 3. Il giudice di prime cure, riduceva i maggior i ricavi accertat i del 30%, mentre il giudice d’appello dichiarava illegittima la ricostru- zionedei maggiori ricavi condotta con metodo induttivo puro , rite- nendo applicabile il disposto di cui a ll'art. 39, comma 2, del d.P.R. n.600/73 e quindi necessarie presunzioni gravi, precise e concor- danti. Al contrario, confermava il recupero a tassazione delle sole imposteed accessori per costi indebitamente dedotti . 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadell’Entrate deducendo due motiv i, mentre la società è ri- mastaintimata. Consideratoche: 1.Invertendo l’ordine di esposizione delle censure in ricorso, dev’es- sere esaminato su di un piano logico primail secondo motivo della ricorrente, trattandosi di questione preliminare attinente al procedi- mento amministrativo. Con tale censura, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., si impugna anche il capo della decisione di appello in cui ha dichiarato l’esistenza di vizi della moti- vazione dell'avviso di accertamento, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/73. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto la motivazione dell’avviso in questione non è riprodotta in ricorso, non essendo idonei a colmare la lacuna i riferimenti agli atti sottostanti, come il p.v.c., posto che la censura è incentrata sulla motivazione proprio dell’avviso e non di altri atti. 3. Con il primo motivo l’Agenzia , in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 4 , cod. proc. civ., deduc e la n ullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente e/o contraddittoria. Pro- spettaanche la violazione degli art. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 35,comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al capo della decisionedi appello che ha escluso nella fattispecie i presupposti per l’accertamentoinduttivo puro. 4.Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in proce- dendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomen- tazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento se- guito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).Rammenta inoltre che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere in- terpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pe rtanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im- pugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva- zioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualun- querilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) . V a anche ribadito che l a motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- canteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ra- gionamentoseguito dal giudice p er la formazione del proprio convin- cimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016n. 22232). Orbene,nel caso di specie con riferimento alle riprese per ricostru- zioneinduttiva pura dei maggiori ricavi il giudice si è limitato ad af- fermareche « non sussistono i presupposti per l'applicazione del ca- poverso dell'art. 39 d.P.R. 600/73, sicché l'accertamento può essere fondatoesclusivamente sulla lett. d) del primo comma della mede- sima norma». Si tratta di una statuizione apodittica che non per- mette di individuare le ragioni che permetto al giudice di giungere alla conclusione dell’illegittimità dell’applicazione dell’accertamento induttivo puro nel caso di speciema solo di quello analitico-induttivo. 5. La sentenza impugnata è perciò cassatae, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in re- lazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigett ato il secondo, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di gius
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