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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07220/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 14930-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NATALEROSARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege554 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIORENTINORICCARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14930/2022- ricorrenti successivi -N umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026controData pubblicazione 25/03/2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 5684/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 2114/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

OLGA PIRONEha depositato conclusioni scritte.1.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Corte diappello di Napoli, rigetta il gravame proposto dai lavoratoriin epigrafe indicati, già dipendenti della Fondazione TeatroSan Carlo, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale dellastessa sede che ha respinto la loro domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale, con condanna al pagamento delledifferenze dovute da quantificare in separata sede.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laimpugnano con un primo ricorso, articolato in quattro motivi,assistito da memoria.

Anche gli altri ex lavoratori presentanoseparato ricorso affidato a tre motivi: ricorso da considerarsiincidentale in quanto successivo e rispettoso dei requisititemporali (per tutte cfr. Cass. n. 36057/2021).Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/20263.

Resiste ad entrambe le impugnazioni con controricoNrusmoer o ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/20264.

Il Procuratore Generale deposita requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione5.

E’ utile precisare, quanto ai profili della sentenza interessatidai motivi di ricorso per cassazione, che essa rileva che: a)l’assegno integrativo aziendale era stato introdottodall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990; eracorrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003)derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) l’assegno in questione andava incluso tra lesomme corrisposte con continuità e di ammontaredeterminato e non aveva carattere incentivante e collegatoalla produttività; e) l’accordo aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale; f) la locuzione “non èvalido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026contratto collettivo, non poteva essere computato ai fNiunmie rdo edi lr accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026calcolo del TFR.6.

I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsortipossono essere così sintetizzati.7.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugliistituti già definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto allacontrattazione decentrata e la supremazia della fontegerarchica nazionale su quella di secondo livello (territorialeed aziendale).

Si deduce che l’art. 43 del CCNL definisceesaustivamente l’istituto del TFR (e non consente che talemateria possa essere oggetto della contrattazione decentrata– art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non poteva essereNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026oggetto di diversa normazione da parte della contrattNauzmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026secondaria né quest’ultima avrebbe mai potuto avere ilpotere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,secondo parte ricorrente, sotto tale aspetto non avrebbepotuto sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddoveconsente alle parti negoziali «di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».8.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.11 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.9.

Con il terzo motivo si assume la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt.1362 e 1363 c.c. in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. econ l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma2 dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di una monoliticagiurisprudenza di legittimità secondo cui la deroga alNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026principio di onnicomprensività debba essere chiara Neum enroo dni r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivoca, né desumibile in via indiretta, ha sussunto in talefattispecie la locuzione del contratto aziendale applicato dallaresistente fondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primocapoverso si legge) “... non è valido a nessun effettoretributivo.”; locuzione che non appare rispettare i crismi dichiarezza ed univocità della volontà derogatoria sancita dalco. 2 dell’art. 2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato edapplicato la norma appena indicata assumendo che nonsussista alcun principio di onnicomprensività del TFRcodificato dal legislatore, compiendo «tale funzioneermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».10.

Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzan. 1962/2020 per motivazione meramente apparente, ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4, c.p.c., dell’art. 118 d. att. c.p.c. e dell’art. 111 co. 6Cost., poiché, nell’esaminare la locuzione “... non è valido anessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale, la Corte d’Appello si è apoditticamente limitata afare applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363c.c., senza fornire alcun argomento logico e giuridico dalquale possa ricavarsi che tale locuzione debba e possa essereintesa quale manifestazione univoca e chiara della volontàpattizia per derogare al principio di onnicomprensività (art.2120, co. 2, c.c.).

Si rappresenta che manca l’esplicitazionedel percorso logico e giuridico del perché vada applicato, nelcaso di specie, l’art. 1363 cod. civ.11.

Con il primo motivo del ricorso successivo AntoniettaBellone e i suoi litisconsorti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026c.p.c., denunciano la violazione degli artt. 1362 e 136N3um ceroo ddi. r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., in relazione agli artt. 8 e 43 quarto comma del CCNL17.1.1989 del settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, agli artt.11 e 43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 e al contrattointegrativo aziendale dell’ex [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere la Corte territoriale ritenutocomputabile nel calcolo del TFR l’assegno integrativo istituitocon l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul presuppostodell’applicabilità della clausola di esclusione degli effettiretributivi dell’emolumento contenuta in detto accordo, cheavrebbe derogato al criterio di determinazione dellaretribuzione utile di cui all’art. 2120 cod. civ..

In particolare,i ricorrenti lamentano che la Corte non abbia tenuto contoche il criterio di calcolo del TFR, con riferimento alleindennità, tra le quali l’assegno integrativo, era dettatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 1989, confermatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 e, quindi, cheuna norma pattizia successiva di secondo livello non potevaintrodurre una nuova deroga, peraltro in forma non chiara edunivoca.12.

Con il secondo motivo del ricorso successivo si lamenta,ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 per il settoredel criterio di calcolo del TFR da parte della Corte territoriale,in quanto ha ritenuto di escludere l’assegno integrativoistituito con accordo sindacale del 20.6.1990, in contrastocon l’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 che, in derogaall’art. 2120 cod. civ., riproducendo testualmente l’art. 43 delCCNL del 1989, considera retribuzione utile qualsiasiNumero registro generale 14930/2022elemento avente carattere continuativo e di ammontareN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026determinato.Data pubblicazione 25/03/202613.

Con il terzo motivo del ricorso successivo si prospetta, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’exEnte [OSCURATO:PERSONA], in relazione al CCNL del2003 per il settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, per avereerrato la Corte territoriale nell’estendere al TFR la clausola diesclusione degli effetti retributivi dell’assegno integrativo,come previsto genericamente dall’accordo aziendale del1990, in difetto di una chiara ed inequivoca deroga e senzatenere conto che l’accordo aziendale non poteva annullare ladisciplina del livello nazionale né intendeva farlo, come stavaa dimostrare la riproposizione del criterio di calcolo del TFRdettato dal CCNL del 1989 e dal CCNL del 2003.14.

Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti.15.

Esso è infondato.16.

In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).17.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sonoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026più ammissibili nel ricorso per cassazione le censNuurmeer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).18.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nelcomputo del trattamento di fine rapporto.19.

Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati,ritiene questa Corte che gli stessi siano fondati nei terminiche seguono.20.

È opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,nel testo novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.21.

Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione diretribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fineNumero registro generale 14930/2022rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo dellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e laData pubblicazione 25/03/2026frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi,disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddettocalcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione dellavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.

Cass.n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n.9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).

8.22. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellarelativa base di computo "tutte le somme, compresol'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale econ esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborsospese" (comma 2).

L'espressione è così ampia da includerequalsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titoloconnesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testodell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità.

Ne restanoesclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzaNumero registro generale 14930/2022nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026quantità.

Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,Data pubblicazione 25/03/2026diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).23.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro.

La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.24.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ., consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daparte della contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).25.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comeNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026canone esterno di commisurazione dell'esattezza eN umdeerol ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026congruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022).

In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoelementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazionedei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).26.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026parti sulla base del tenore letterale della disposNuizmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).27.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759).

Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto dellerelazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 19351),sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di unNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026trattamento deteriore in ragione della posteriore normNumaetriov dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).28.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza.

Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileper

26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quellamensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione.

Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026un orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene divNidumeenrod doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026la retribuzione mensile per 160; l’art. 43 prevede: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato.

Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 stabilisce: - (Contrattazioneaziendale).

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordiaziendali non potranno avere decorrenza anteriore al 1°gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e poNsusmiebroi ldei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.29. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv prevede: “La contrattazione aziendaleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispNeumtteoro dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese.

Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.30.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciche non siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendalialla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026della retribuzione»; al 5° cpv., poi, stabilisceNu mecroh dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».31.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.32.

A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.33.

Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiute inmodo adeguato nel caso de quo.

Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026Corte territoriale richiede una volontà chiara e speciNfuimcaer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026esclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno, la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43).

Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e,per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR,che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..34.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti nonché ilNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti Nvumaenron doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026accolti nei sensi di cui sopra; il quarto motivo del ricorso diNatale Rosario e dei suoi litisconsorti deve, invece, essererigettato.35.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie i ricorsi nei sensi di cui in motivazione,ad eccezione del quarto motivo del ricorso presentato da RosarioNatale e dai suoi litisconsorti che rigetta; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Trattamentofine rapporto-SEZIONE LAVORORetribuzioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 14930/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14930-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NATALEROSARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege554 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIORENTINORICCARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14930/2022- ricorrenti successivi -N umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026controData pubblicazione 25/03/2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 5684/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 2114/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

OLGA PIRONEha depositato conclusioni scritte.1.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Corte diappello di Napoli, rigetta il gravame proposto dai lavoratoriin epigrafe indicati, già dipendenti della Fondazione TeatroSan Carlo, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale dellastessa sede che ha respinto la loro domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale, con condanna al pagamento delledifferenze dovute da quantificare in separata sede.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laimpugnano con un primo ricorso, articolato in quattro motivi,assistito da memoria.

Anche gli altri ex lavoratori presentanoseparato ricorso affidato a tre motivi: ricorso da considerarsiincidentale in quanto successivo e rispettoso dei requisititemporali (per tutte cfr. Cass. n. 36057/2021).Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/20263.

Resiste ad entrambe le impugnazioni con controricoNrusmoer o ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/20264.

Il Procuratore Generale deposita requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione5.

E’ utile precisare, quanto ai profili della sentenza interessatidai motivi di ricorso per cassazione, che essa rileva che: a)l’assegno integrativo aziendale era stato introdottodall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990; eracorrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003)derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) l’assegno in questione andava incluso tra lesomme corrisposte con continuità e di ammontaredeterminato e non aveva carattere incentivante e collegatoalla produttività; e) l’accordo aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale; f) la locuzione “non èvalido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026contratto collettivo, non poteva essere computato ai fNiunmie rdo edi lr accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026calcolo del TFR.6.

I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsortipossono essere così sintetizzati.7.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugliistituti già definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto allacontrattazione decentrata e la supremazia della fontegerarchica nazionale su quella di secondo livello (territorialeed aziendale).

Si deduce che l’art. 43 del CCNL definisceesaustivamente l’istituto del TFR (e non consente che talemateria possa essere oggetto della contrattazione decentrata– art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non poteva essereNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026oggetto di diversa normazione da parte della contrattNauzmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026secondaria né quest’ultima avrebbe mai potuto avere ilpotere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,secondo parte ricorrente, sotto tale aspetto non avrebbepotuto sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddoveconsente alle parti negoziali «di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».8.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.11 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.9.

Con il terzo motivo si assume la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt.1362 e 1363 c.c. in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. econ l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma2 dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di una monoliticagiurisprudenza di legittimità secondo cui la deroga alNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026principio di onnicomprensività debba essere chiara Neum enroo dni r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivoca, né desumibile in via indiretta, ha sussunto in talefattispecie la locuzione del contratto aziendale applicato dallaresistente fondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primocapoverso si legge) “... non è valido a nessun effettoretributivo.”; locuzione che non appare rispettare i crismi dichiarezza ed univocità della volontà derogatoria sancita dalco. 2 dell’art. 2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato edapplicato la norma appena indicata assumendo che nonsussista alcun principio di onnicomprensività del TFRcodificato dal legislatore, compiendo «tale funzioneermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».10.

Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzan. 1962/2020 per motivazione meramente apparente, ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4, c.p.c., dell’art. 118 d. att. c.p.c. e dell’art. 111 co. 6Cost., poiché, nell’esaminare la locuzione “... non è valido anessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale, la Corte d’Appello si è apoditticamente limitata afare applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363c.c., senza fornire alcun argomento logico e giuridico dalquale possa ricavarsi che tale locuzione debba e possa essereintesa quale manifestazione univoca e chiara della volontàpattizia per derogare al principio di onnicomprensività (art.2120, co. 2, c.c.).

Si rappresenta che manca l’esplicitazionedel percorso logico e giuridico del perché vada applicato, nelcaso di specie, l’art. 1363 cod. civ.11.

Con il primo motivo del ricorso successivo AntoniettaBellone e i suoi litisconsorti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026c.p.c., denunciano la violazione degli artt. 1362 e 136N3um ceroo ddi. r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., in relazione agli artt. 8 e 43 quarto comma del CCNL17.1.1989 del settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, agli artt.11 e 43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 e al contrattointegrativo aziendale dell’ex [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere la Corte territoriale ritenutocomputabile nel calcolo del TFR l’assegno integrativo istituitocon l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul presuppostodell’applicabilità della clausola di esclusione degli effettiretributivi dell’emolumento contenuta in detto accordo, cheavrebbe derogato al criterio di determinazione dellaretribuzione utile di cui all’art. 2120 cod. civ..

In particolare,i ricorrenti lamentano che la Corte non abbia tenuto contoche il criterio di calcolo del TFR, con riferimento alleindennità, tra le quali l’assegno integrativo, era dettatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 1989, confermatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 e, quindi, cheuna norma pattizia successiva di secondo livello non potevaintrodurre una nuova deroga, peraltro in forma non chiara edunivoca.12.

Con il secondo motivo del ricorso successivo si lamenta,ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 per il settoredel criterio di calcolo del TFR da parte della Corte territoriale,in quanto ha ritenuto di escludere l’assegno integrativoistituito con accordo sindacale del 20.6.1990, in contrastocon l’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 che, in derogaall’art. 2120 cod. civ., riproducendo testualmente l’art. 43 delCCNL del 1989, considera retribuzione utile qualsiasiNumero registro generale 14930/2022elemento avente carattere continuativo e di ammontareN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026determinato.Data pubblicazione 25/03/202613.

Con il terzo motivo del ricorso successivo si prospetta, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’exEnte [OSCURATO:PERSONA], in relazione al CCNL del2003 per il settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, per avereerrato la Corte territoriale nell’estendere al TFR la clausola diesclusione degli effetti retributivi dell’assegno integrativo,come previsto genericamente dall’accordo aziendale del1990, in difetto di una chiara ed inequivoca deroga e senzatenere conto che l’accordo aziendale non poteva annullare ladisciplina del livello nazionale né intendeva farlo, come stavaa dimostrare la riproposizione del criterio di calcolo del TFRdettato dal CCNL del 1989 e dal CCNL del 2003.14.

Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti.15.

Esso è infondato.16.

In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).17.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sonoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026più ammissibili nel ricorso per cassazione le censNuurmeer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).18.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nelcomputo del trattamento di fine rapporto.19.

Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati,ritiene questa Corte che gli stessi siano fondati nei terminiche seguono.20.

È opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,nel testo novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.21.

Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione diretribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fineNumero registro generale 14930/2022rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo dellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e laData pubblicazione 25/03/2026frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi,disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddettocalcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione dellavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.

Cass.n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n.9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).

8.22. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellarelativa base di computo "tutte le somme, compresol'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale econ esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborsospese" (comma 2).

L'espressione è così ampia da includerequalsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titoloconnesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testodell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità.

Ne restanoesclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa.

Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzaNumero registro generale 14930/2022nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026quantità.

Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,Data pubblicazione 25/03/2026diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).23.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro.

La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.24.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ., consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daparte della contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).25.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comeNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026canone esterno di commisurazione dell'esattezza eN umdeerol ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026congruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022).

In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoelementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazionedei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).26.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026parti sulla base del tenore letterale della disposNuizmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).27.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759).

Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto dellerelazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 19351),sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di unNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026trattamento deteriore in ragione della posteriore normNumaetriov dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).28.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza.

Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileper

26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quellamensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione.

Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026un orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene divNidumeenrod doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026la retribuzione mensile per 160; l’art. 43 prevede: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme.

Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato.

Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 stabilisce: - (Contrattazioneaziendale).

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordiaziendali non potranno avere decorrenza anteriore al 1°gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e poNsusmiebroi ldei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.29. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv prevede: “La contrattazione aziendaleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispNeumtteoro dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese.

Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.30.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciche non siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendalialla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026della retribuzione»; al 5° cpv., poi, stabilisceNu mecroh dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».31.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.32.

A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.33.

Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiute inmodo adeguato nel caso de quo.

Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026Corte territoriale richiede una volontà chiara e speciNfuimcaer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026esclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno, la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43).

Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato; e,per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR,che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..34.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti nonché ilNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti Nvumaenron doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026accolti nei sensi di cui sopra; il quarto motivo del ricorso diNatale Rosario e dei suoi litisconsorti deve, invece, essererigettato.35.

La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie i ricorsi nei sensi di cui in motivazione,ad eccezione del quarto motivo del ricorso presentato da RosarioNatale e dai suoi litisconsorti che rigetta; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 14930-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NATALEROSARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026    rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege554 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIORENTINORICCARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14930/2022- ricorrenti successivi -N umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026controData pubblicazione 25/03/2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 5684/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 2114/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. OLGA PIRONEha depositato conclusioni scritte.1. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Corte diappello di Napoli, rigetta il gravame proposto dai lavoratoriin epigrafe indicati, già dipendenti della Fondazione TeatroSan Carlo, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale dellastessa sede che ha respinto la loro domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale, con condanna al pagamento delledifferenze dovute da quantificare in separata sede.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laimpugnano con un primo ricorso, articolato in  quattro motivi,assistito da memoria. Anche gli altri ex lavoratori presentanoseparato ricorso affidato a tre motivi: ricorso da considerarsiincidentale in quanto successivo e rispettoso dei requisititemporali (per tutte cfr. Cass. n. 36057/2021).Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/20263. Resiste ad entrambe le impugnazioni con controricoNrusmoer o ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/20264. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione5. E’ utile precisare, quanto ai profili della sentenza interessatidai motivi di ricorso per cassazione, che essa rileva che: a)l’assegno integrativo aziendale era stato introdottodall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990; eracorrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003)derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) l’assegno in questione andava incluso tra lesomme corrisposte con continuità e di ammontaredeterminato e non aveva carattere incentivante e collegatoalla produttività; e) l’accordo aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale; f) la locuzione “non èvalido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026contratto collettivo, non poteva essere computato ai fNiunmie rdo edi lr accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026calcolo del TFR.6. I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsortipossono essere così sintetizzati.7. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugliistituti già definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto allacontrattazione decentrata e la supremazia della fontegerarchica nazionale su quella di secondo livello (territorialeed aziendale). Si deduce che l’art. 43 del CCNL definisceesaustivamente l’istituto del TFR (e non consente che talemateria possa essere oggetto della contrattazione decentrata– art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non poteva essereNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026oggetto di diversa normazione da parte della contrattNauzmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026secondaria né quest’ultima avrebbe mai potuto avere ilpotere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,secondo parte ricorrente, sotto tale aspetto non avrebbepotuto sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddoveconsente alle parti negoziali «di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».8. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.11 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.9. Con il terzo motivo si assume la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt.1362 e 1363 c.c. in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. econ l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma2 dell’art. 2120 c.c. laddove,  a fronte di una monoliticagiurisprudenza di legittimità secondo cui la deroga alNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026principio di onnicomprensività debba essere chiara Neum enroo dni r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivoca, né desumibile in via indiretta, ha sussunto in talefattispecie la locuzione del contratto aziendale applicato dallaresistente fondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primocapoverso si legge) “... non è valido a nessun effettoretributivo.”; locuzione che non appare rispettare i crismi dichiarezza ed univocità della volontà derogatoria sancita dalco. 2 dell’art. 2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato edapplicato la norma appena indicata assumendo che nonsussista alcun principio di onnicomprensività del TFRcodificato dal legislatore, compiendo «tale funzioneermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».10.  Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzan. 1962/2020 per motivazione meramente apparente, ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4, c.p.c., dell’art. 118 d. att. c.p.c. e dell’art. 111 co. 6Cost., poiché, nell’esaminare la locuzione “... non è valido anessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale, la Corte d’Appello si è apoditticamente limitata afare applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363c.c., senza fornire alcun argomento logico e giuridico dalquale possa ricavarsi che tale locuzione debba e possa essereintesa quale manifestazione univoca e chiara della volontàpattizia per derogare al principio di onnicomprensività (art.2120, co. 2, c.c.). Si rappresenta che manca l’esplicitazionedel percorso logico e giuridico del perché vada applicato, nelcaso di specie, l’art. 1363 cod. civ.11.  Con il primo motivo del ricorso successivo AntoniettaBellone e i suoi litisconsorti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026c.p.c., denunciano la violazione degli artt. 1362 e 136N3um ceroo ddi. r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., in relazione agli artt. 8 e 43 quarto comma del CCNL17.1.1989 del settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, agli artt.11 e 43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 e al contrattointegrativo aziendale dell’ex [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere la Corte territoriale ritenutocomputabile nel calcolo del TFR l’assegno integrativo istituitocon l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul presuppostodell’applicabilità della clausola di esclusione degli effettiretributivi dell’emolumento contenuta in detto accordo, cheavrebbe derogato al criterio di determinazione dellaretribuzione utile di cui all’art. 2120 cod. civ.. In particolare,i ricorrenti lamentano che la Corte non abbia tenuto contoche il criterio di calcolo del TFR, con riferimento alleindennità, tra le quali l’assegno integrativo, era dettatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 1989, confermatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 e, quindi, cheuna norma pattizia successiva di secondo livello non potevaintrodurre una nuova deroga, peraltro in forma non chiara edunivoca.12.  Con il secondo motivo del ricorso successivo si lamenta,ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 per il settoredel criterio di calcolo del TFR da parte della Corte territoriale,in quanto ha ritenuto di escludere l’assegno integrativoistituito con accordo sindacale del 20.6.1990, in contrastocon l’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 che, in derogaall’art. 2120 cod. civ., riproducendo testualmente l’art. 43 delCCNL del 1989, considera retribuzione utile qualsiasiNumero registro generale 14930/2022elemento avente carattere continuativo e di ammontareN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026determinato.Data pubblicazione 25/03/202613.  Con il terzo motivo del ricorso successivo si prospetta, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’exEnte [OSCURATO:PERSONA], in relazione al CCNL del2003 per il settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, per avereerrato la Corte territoriale nell’estendere al TFR la clausola diesclusione degli effetti retributivi dell’assegno integrativo,come previsto genericamente dall’accordo aziendale del1990, in difetto di una chiara ed inequivoca deroga e senzatenere conto che l’accordo aziendale non poteva annullare ladisciplina del livello nazionale né intendeva farlo, come stavaa dimostrare la riproposizione del criterio di calcolo del TFRdettato dal CCNL del 1989 e dal CCNL del 2003.14.  Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti.15.  Esso è infondato.16.  In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).17.  Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sonoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026più ammissibili nel ricorso per cassazione le censNuurmeer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).18.  Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni,  ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nelcomputo del trattamento di fine rapporto.19.  Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati,ritiene questa Corte che gli stessi siano fondati nei terminiche seguono.20.  È opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,nel testo novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.21.  Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione diretribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fineNumero registro generale 14930/2022rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo dellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e laData pubblicazione 25/03/2026frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi,disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddettocalcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione dellavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass.n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n.9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017). 8.22.  Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellarelativa base di computo "tutte le somme, compresol'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale econ esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborsospese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includerequalsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titoloconnesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testodell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restanoesclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzaNumero registro generale 14930/2022nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026quantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,Data pubblicazione 25/03/2026diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).23.  Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro. La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.24.  È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ., consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daparte della contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).25.  A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comeNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026canone esterno di commisurazione dell'esattezza eN umdeerol ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026congruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022). In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoelementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazionedei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).26.  Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026parti sulla base del tenore letterale della disposNuizmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).27.  Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759). Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto dellerelazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 19351),sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di unNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026trattamento deteriore in ragione della posteriore normNumaetriov dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).28.  Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza. Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa. Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileper 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quellamensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione. Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026un orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene divNidumeenrod doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026la retribuzione mensile per 160; l’art.  43 prevede: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme. Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato. Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 stabilisce: - (Contrattazioneaziendale). Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordiaziendali non potranno avere decorrenza anteriore al 1°gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e poNsusmiebroi ldei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.29.  [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv prevede: “La contrattazione aziendaleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispNeumtteoro  dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese. Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.30.  Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciche non siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendalialla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026della retribuzione»; al 5° cpv., poi, stabilisceNu mecroh dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».31.  Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.32.  A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.33.  Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiute inmodo adeguato nel caso de quo. Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026Corte territoriale richiede una volontà chiara e speciNfuimcaer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026esclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno,  la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL,  di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato;  e,per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR,che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..34.  Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti nonché ilNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti Nvumaenron doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026accolti nei sensi di cui sopra; il quarto motivo del ricorso diNatale Rosario e dei suoi litisconsorti deve, invece, essererigettato.35.  La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie i ricorsi nei sensi di cui in motivazione,ad eccezione del quarto motivo del ricorso presentato da RosarioNatale e dai suoi litisconsorti che rigetta; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Trattamentofine rapporto-SEZIONE LAVORORetribuzioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 14930/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA]  - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14930-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NATALEROSARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026    rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege554 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIORENTINORICCARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14930/2022- ricorrenti successivi -N umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026controData pubblicazione 25/03/2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 5684/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 2114/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. OLGA PIRONEha depositato conclusioni scritte.1. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Corte diappello di Napoli, rigetta il gravame proposto dai lavoratoriin epigrafe indicati, già dipendenti della Fondazione TeatroSan Carlo, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale dellastessa sede che ha respinto la loro domanda diretta adottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazione dirideterminare il TFR con inclusione nella quota di retribuzionedovuta, di tutti gli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale, con condanna al pagamento delledifferenze dovute da quantificare in separata sede.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laimpugnano con un primo ricorso, articolato in  quattro motivi,assistito da memoria. Anche gli altri ex lavoratori presentanoseparato ricorso affidato a tre motivi: ricorso da considerarsiincidentale in quanto successivo e rispettoso dei requisititemporali (per tutte cfr. Cass. n. 36057/2021).Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/20263. Resiste ad entrambe le impugnazioni con controricoNrusmoer o ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/20264. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione5. E’ utile precisare, quanto ai profili della sentenza interessatidai motivi di ricorso per cassazione, che essa rileva che: a)l’assegno integrativo aziendale era stato introdottodall’accordo integrativo aziendale del 20.6.1990; eracorrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […]e non era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo oproroga dell’accordo; b) il successivo accordo integrativoaziendale del 25.11.1997 aveva previsto l’estensionedell’accordo integrativo a 286 giornate lavorative; c) lacontrattazione collettiva di settore di livello nazionale (art.43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNL del 2003)derogando al disposto dell’art. 2120 cod. civ., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché diammontare determinato, anche se previsti da accordiaziendali; d) l’assegno in questione andava incluso tra lesomme corrisposte con continuità e di ammontaredeterminato e non aveva carattere incentivante e collegatoalla produttività; e) l’accordo aziendale poteva derogare allacontrattazione collettiva nazionale; f) la locuzione “non èvalido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione delNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026contratto collettivo, non poteva essere computato ai fNiunmie rdo edi lr accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026calcolo del TFR.6. I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsortipossono essere così sintetizzati.7. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 11,43 e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art.2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 edell’art. 1372 c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non hacorrettamente interpretato ed applicato, come avrebbedovuto effettuare, l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costodel lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispettodelle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”),ed al 5° capoverso, prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugliistituti già definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto allacontrattazione decentrata e la supremazia della fontegerarchica nazionale su quella di secondo livello (territorialeed aziendale). Si deduce che l’art. 43 del CCNL definisceesaustivamente l’istituto del TFR (e non consente che talemateria possa essere oggetto della contrattazione decentrata– art. 47 del CCNL); esso, pertanto, non poteva essereNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026oggetto di diversa normazione da parte della contrattNauzmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026secondaria né quest’ultima avrebbe mai potuto avere ilpotere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,secondo parte ricorrente, sotto tale aspetto non avrebbepotuto sottacersi l’applicabilità dell’art. 1372 c.c., laddoveconsente alle parti negoziali «di modificare o derogare gliiniziali patti intercorsi se non, e solo se non, attraverso unsuccessivo accordo intervenuto tra tutte e le medesime partioriginarie».8. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2120,co. 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivoaggiuntivo (erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per286 giorni all’anno) ed integrativo della retribuzione basetabellare mensile prevista dalla contrattazione nazionale (art.11 del CCNL), e, dunque, erogato in forma continuativa e concarattere di corrispettività rispetto alla normale prestazionelavorativa, sia formulazione idonea a manifestare, in manierachiara e non equivoca, la volontà pattizia di derogare alprincipio di onnicomprensività del TFR.9. Con il terzo motivo si assume la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt.1362 e 1363 c.c. in comb. disp. con l’art. 2120, co. 2, c.c. econ l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma2 dell’art. 2120 c.c. laddove,  a fronte di una monoliticagiurisprudenza di legittimità secondo cui la deroga alNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026principio di onnicomprensività debba essere chiara Neum enroo dni r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivoca, né desumibile in via indiretta, ha sussunto in talefattispecie la locuzione del contratto aziendale applicato dallaresistente fondazione (ove, a pag. 2, alla fine del primocapoverso si legge) “... non è valido a nessun effettoretributivo.”; locuzione che non appare rispettare i crismi dichiarezza ed univocità della volontà derogatoria sancita dalco. 2 dell’art. 2120 c.c. e laddove la Corte ha interpretato edapplicato la norma appena indicata assumendo che nonsussista alcun principio di onnicomprensività del TFRcodificato dal legislatore, compiendo «tale funzioneermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».10.  Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzan. 1962/2020 per motivazione meramente apparente, ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2,n. 4, c.p.c., dell’art. 118 d. att. c.p.c. e dell’art. 111 co. 6Cost., poiché, nell’esaminare la locuzione “... non è valido anessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale, la Corte d’Appello si è apoditticamente limitata afare applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363c.c., senza fornire alcun argomento logico e giuridico dalquale possa ricavarsi che tale locuzione debba e possa essereintesa quale manifestazione univoca e chiara della volontàpattizia per derogare al principio di onnicomprensività (art.2120, co. 2, c.c.). Si rappresenta che manca l’esplicitazionedel percorso logico e giuridico del perché vada applicato, nelcaso di specie, l’art. 1363 cod. civ.11.  Con il primo motivo del ricorso successivo AntoniettaBellone e i suoi litisconsorti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026c.p.c., denunciano la violazione degli artt. 1362 e 136N3um ceroo ddi. r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026civ., in relazione agli artt. 8 e 43 quarto comma del CCNL17.1.1989 del settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, agli artt.11 e 43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 e al contrattointegrativo aziendale dell’ex [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere la Corte territoriale ritenutocomputabile nel calcolo del TFR l’assegno integrativo istituitocon l’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul presuppostodell’applicabilità della clausola di esclusione degli effettiretributivi dell’emolumento contenuta in detto accordo, cheavrebbe derogato al criterio di determinazione dellaretribuzione utile di cui all’art. 2120 cod. civ.. In particolare,i ricorrenti lamentano che la Corte non abbia tenuto contoche il criterio di calcolo del TFR, con riferimento alleindennità, tra le quali l’assegno integrativo, era dettatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 1989, confermatodall’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 e, quindi, cheuna norma pattizia successiva di secondo livello non potevaintrodurre una nuova deroga, peraltro in forma non chiara edunivoca.12.  Con il secondo motivo del ricorso successivo si lamenta,ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.43 quarto comma del CCNL del 29.7.2003 per il settoredel criterio di calcolo del TFR da parte della Corte territoriale,in quanto ha ritenuto di escludere l’assegno integrativoistituito con accordo sindacale del 20.6.1990, in contrastocon l’art. 43 quarto comma del CCNL del 2003 che, in derogaall’art. 2120 cod. civ., riproducendo testualmente l’art. 43 delCCNL del 1989, considera retribuzione utile qualsiasiNumero registro generale 14930/2022elemento avente carattere continuativo e di ammontareN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026determinato.Data pubblicazione 25/03/202613.  Con il terzo motivo del ricorso successivo si prospetta, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’exEnte [OSCURATO:PERSONA], in relazione al CCNL del2003 per il settore [OSCURATO:PERSONA]Sinfoniche, per avereerrato la Corte territoriale nell’estendere al TFR la clausola diesclusione degli effetti retributivi dell’assegno integrativo,come previsto genericamente dall’accordo aziendale del1990, in difetto di una chiara ed inequivoca deroga e senzatenere conto che l’accordo aziendale non poteva annullare ladisciplina del livello nazionale né intendeva farlo, come stavaa dimostrare la riproposizione del criterio di calcolo del TFRdettato dal CCNL del 1989 e dal CCNL del 2003.14.  Preliminarmente, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il quarto motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti.15.  Esso è infondato.16.  In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).17.  Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sonoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026più ammissibili nel ricorso per cassazione le censNuurmeer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).18.  Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni,  ha specificato e precisato il percorsologico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che l’assegnointegrativo aziendale di cui è causa non rientrasse nelcomputo del trattamento di fine rapporto.19.  Venendo all’esame degli altri motivi di entrambi i ricorsi,che per la loro connessione logico giuridica e per la lorointerferenza possono essere congiuntamente esaminati,ritiene questa Corte che gli stessi siano fondati nei terminiche seguono.20.  È opportuno premettere che il trattamento di finerapporto è una quota di retribuzione differita che maturaprogressivamente nel corso del rapporto in proporzione dellaretribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ.,nel testo novellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformatoil previgente istituto dell’indennità di anzianità.21.  Come affermato da questa Corte, “il secondo commadell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione diretribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fineNumero registro generale 14930/2022rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo dellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e laData pubblicazione 25/03/2026frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi,disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddettocalcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per talidovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione dellavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass.n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n.9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017). 8.22.  Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n.297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nellarelativa base di computo "tutte le somme, compresol'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale econ esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborsospese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includerequalsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titoloconnesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "caratterecontinuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testodell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restanoesclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati persituazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da farragionevolmente presumere che non possa ripetersi confrequenza l'occasione della prestazione lavorativa. Si trattadi una dizione certamente idonea a comprendere compensirelativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenzaNumero registro generale 14930/2022nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nellaN umero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 7220/2026quantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.,Data pubblicazione 25/03/2026diversamente da quanto accade per altri istituti retributiviindiretti per i quali non vige un principio legale dionnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nelcorso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese,in modo tale da escluderne la corresponsione "a titolooccasionale" (così Cass. n. 18680 del 2014).23.  Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utile aifini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in sensomeno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi dilavoro. La contrattazione collettiva può derogare al criteriogenerale posto dalla legge in due modi: a) prevedendol’esclusione di determinate voci retributive; b) dettando unaautonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. Laderoga può essere dichiarata espressamente o risultare conmodalità indirette purché, però, la volontà delle parti siadesumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale.24.  È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 cod. civ., consenteuna diversa individuazione degli elementi retributivi anche daparte della contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).25.  A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale(da intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 d.lgs. 40/2006, per la loro parificazione, sul pianoprocessuale, a quella delle norme di diritto e non già comeNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026canone esterno di commisurazione dell'esattezza eN umdeerol ldai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026congruità della motivazione) trovano applicazione i criteriermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché,seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, inmodo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore,sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quellioggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzodel criterio letterale con quello promanante dall'intero attonegoziale e dal comportamento complessivo delle parti,coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di unsignificato coerente con tutte le regole interpretative innanzidette (Cass. n. 30141/2022). In materia di contrattazionecollettiva, infatti, al fine di ricostruire la comune intenzionedelle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanzaesclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la naturadi detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e lacomplessità della materia trattata, in ragione dellainterdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che nondi rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoelementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazionedei generali criteri ermeneutici che tenga conto dellaspecificità della materia, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 cod. civ. (Cass. n. 2996/2023).26.  Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice delmerito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026parti sulla base del tenore letterale della disposNuizmieoron dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenzatale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portatadella clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, allavalutazione del comportamento successivo delle parti nellasua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteriermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 4gennaio 2013, n. 110).27.  Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo diquesta Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022,n. 17939, in motivazione sub p.to 10), meritevole dicontinuità, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale deve essere regolato, non già in base ai principidi gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dieffettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciprocaautonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambitoapplicativo, secondo il criterio di competenza e di specialitànel rispetto del principio di autonomia, talché la fontecollettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti dellanormativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759). Esso ha trovatoriscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto dellerelazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n. 19351),sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilitodall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogarel'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus,senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salvasolamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di unNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026trattamento deteriore in ragione della posteriore normNumaetriov dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098).28.  Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, varilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheSinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementidella retribuzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Perretribuzione si intende: a) il minimo retributivo previsto peril livello cui il lavoratore è assegnato; b) gli aumenti periodicidi anzianità; c) gli aumenti di merito; d) l'indennità dicontingenza. Le indennità previste dal presente contratto oda particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzionequalora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativae con carattere di corrispettività rispetto alla normaleprestazione lavorativa. Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte daparte della Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso speseo di liberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1)il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno efestivo; 2) le eventuali indennità attribuite per specifichecircostanze o per particolari prestazioni od incarichi; 3) latredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità edeventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Laretribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensileper 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quellamensile per: - 122 per i professori d'orchestra, gli artisti delcoro ed i tersicorei; - 169 per i maestri collaboratori, gliimpiegati e gli operai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2003prevede quanto segue: 10) Retribuzione. Con decorrenza dal1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservanoNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026un orario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene divNidumeenrod doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026la retribuzione mensile per 160; l’art.  43 prevede: -(Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto) Incaso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano leseguenti norme. Fino al 31 maggio 1982 è dovuta allavoratore un'indennità di anzianità pari ad una mensilità diretribuzione in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sonogli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioni di annoverranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mesepari o superiore a 15 giorni sarà considerata come meseintero, trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.Agli effetti del presente articolo sono compresi nellaretribuzione specificata al 1° comma dell'art. 11 anche tuttigli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi caratterecontinuativo purché siano di ammontare determinato. Condecorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29maggio 1982, n. 297; l’art. 47 stabilisce: - (Contrattazioneaziendale). Premessi e richiamati i contenuti del Protocollosul costo del lavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restandoil rispetto delle coerenze complessive in tema di politica deiredditi, convengono che: - la contrattazione aziendale hadurata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principiodella autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordiaziendali non potranno avere decorrenza anteriore al 1°gennaio 2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degliaccordi integrativi aziendali in essere; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno strettamenteconnesse ai risultati conseguiti nella realizzazione diprogrammi concordati tra le parti aventi come obiettivoincrementi di produttività, di competitività e di qualità,Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e poNsusmiebroi ldei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamentele condizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive disviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive dicompetitività e delle risorse reali da destinare al riguardo; -le eventuali erogazioni di carattere economico sarannovariabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini dialcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristichetali da consentire l'applicazione del particolare trattamentocontributivo previsto dalle norme di legge; - la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sullematerie per le quali il contratto collettivo nazionale prevedetale possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diriproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro; - i contenuti della contrattazioneaziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti,costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle partisindacali nazionali sottoscrittrici del c.c.n.l., al fine diaccertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, ingenere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.29.  [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - uncontratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - unsecondo livello di contrattazione, aziendale oalternativamente territoriale, laddove previsto, secondol'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”; il successivocomma 3 1^ cpv prevede: “La contrattazione aziendaleNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispNeumtteoro  dai r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello dicontrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi,concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi diproduttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cuile imprese dispongano, compresi i margini di produttività,che potrà essere impegnata per accordo tra le parti,eccedente quella eventualmente già utilizzata perriconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonchéai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”; ilcomma 3 3^ cpv dispone: “La contrattazione aziendale oterritoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti diapplicazione che saranno definiti dal contratto nazionale dicategoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale conparticolare riguardo alle piccole imprese. Il contrattonazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondoil principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e levoci nelle quali essa si articola”.30.  Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3 cpv che: «Il presente accordo integrativoaziendale annulla o sostituisce tutti i trattamenti economiciche non siano previsti dal CCNL e le consuetudini aziendalialla data del 30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premiodi produzione»; al 4° cpv., viene sancito che: «L’unicaderoga concordata è quella che riflette la corresponsionedella forfettizzazione delle quattro ore domenicali per illavoro a turni che rimane consolidata, per il personale inservizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misura del 100%Numero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026della retribuzione»; al 5° cpv., poi, stabilisceNu mecroh dei r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giornil’anno e non è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv.,si legge: «L’assegno integrativo viene corrisposto per legiornate in cui i dipendenti sono effettivamente presenti inazienda per l’intera prestazione lavorativa, con esclusionedelle esenzioni tecniche autorizzate dalla Direzione».31.  Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dalconcetto di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorionecessario e non eventuale.32.  A parere di questa Corte l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegeticisopra richiamati e non è esaustiva sia con riguardo all’esamedelle clausole dell’intero accordo aziendale, sia conriferimento alla problematica della interazione tra i diversilivelli di contrattazione.33.  Entrambe le valutazioni, infatti, non sono compiute inmodo adeguato nel caso de quo. Ed invero, pure a volerprescindere dalla considerazione che, anche sotto il profilodell’esegesi letterale, il riferimento della clausola agli “effettiretributivi”, pur pertinente (essendo il TFR una forma diretribuzione), non è così inequivocamente chiaro in uncontesto nel quale il diritto vivente richiamato dalla stessaNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026Corte territoriale richiede una volontà chiara e speciNfuimcaer o ddi ir accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026esclusione, e che anche meno compatibile col tenore testualedella clausola è l’assunto che essa esprima una natura nonretributiva dell’assegno,  la tesi dell’impossibilità di unainterpretazione alternativa non può essere convalidata inassenza di una concreta indagine di esegesi complessiva cheda un lato, dia contezza del senso dell’accordo aziendale nelsuo complesso, quale apparentemente volto ad una sorta diconglobamento di previgenti voci aziendali contestualmentesoppresse, della cui consistenza e computabilità originarienulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL,  di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nel senso sopra richiamato,a quello delle clausole della contrattazione collettivanazionale contestualmente vigenti, con particolare riguardoa quelle che definivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi11), a quella che definiva l’ambito di competenza dellacontrattazione integrativa (art. 47), ed a quella che definivala base di calcolo del TFR (art. 43). Verifiche alle quali lasentenza si sottrae, salvo dar atto dell’impossibilità difunzione premiale assimilabile ad un premio di risultato;  e,per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR,che sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilitàdi una diversa esegesi alla luce di una interpretazionecomplessiva e coordinata delle clausole esaminate, rendendoapodittico e meramente formale il richiamo all’art. 1363 c.c..34.  Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti nonché ilNumero registro generale 14930/2022Numero sezionale 554/2026ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti Nvumaenron doi r accolta generale 7220/2026Data pubblicazione 25/03/2026accolti nei sensi di cui sopra; il quarto motivo del ricorso diNatale Rosario e dei suoi litisconsorti deve, invece, essererigettato.35.  La gravata sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esametenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà,altresì, al regolamento delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie i ricorsi nei sensi di cui in motivazione,ad eccezione del quarto motivo del ricorso presentato da RosarioNatale e dai suoi litisconsorti che rigetta; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris