CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 35019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33143/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] massa; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1621/2019, depositata il 21 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ciro e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (che resiste con controricorso, illustrato da memoria), per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Napoli ha, da un lato, confermato la dichiarazione di simulazione assoluta delle disposizioni patrimoniali contenute nell'accordo omologato di separazione consensuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, dichiarato l'inopponibilità al fallimento, ex art. 2901 cod. civ., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] vendette a [OSCURATO:PERSONA] una unità immobiliare e quest'ultimo acconsentì all'iscrizione di ipoteca convenzionale su di essa; considerato che: il ricorso si espone a plurimi rilievi di improcedibilità e inammissibilità; sotto il primo profilo, preliminare e assorbente, occorre rilevare che il ricorso risulta tardivamente depositato nella cancelleria della Corte di cassazione in data 15 novembre 2019, oltre il termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (nella specie effettuata in data 21 ottobre 2019): termine dettato, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ.; quanto poi ai motivi di inammissibilità devesi rilevare che questa discende anzitutto dal fatto che la copia notificata all'intimato non reca, in calce e nell'autentica della procura, la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'apposito albo, in mancanza di una speciale attestazione della provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che l'anzidetta sottoscrizione figuri sull'originale del ricorso, potendo la stessa esservi stata apposta successivamente alla notificazione del ricorso medesimo (v., in termini, Cass. n. 10388 del 18/05/2005, in un caso, analogo a quello in esame, in cui la copia notificata del ricorso era sottoscritta da avvocato non iscritto all'albo speciale e non munito di valida procura, rilasciata invece ad altro avvocato che non aveva sottoscritto però né il ricorso, né il mandato, né l'autentica della firma del ricorrente); in direzione convergente va ricordato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto» (v. e pluribus, Cass. n. 36876 del 26/11/2021; n. 20468 del 12/10/2015; n. 16915 del 21/07/2009; n. 10030 del 10/07/2002); è stato bensì precisato, e va certamente tenuto fermo, che la mancata certificazione o la certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale ad litem, rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione, che sia stato firmato anche da altro avvocato, quest'ultimo iscritto nell'albo speciale e indicato come condifensore in procura, costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem, perché tale nullità non è comminata dalla legge, ed è del tutto inidonea ad incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura (Cass. Sez. U. n. 10732 del 08/07/2003; v. anche, ivi richiamate, Cass.11/10/2001, n. 12411; 26/05/2000, n. 6959; Sez. U. 17/12/1998, n. 12625; da ultimo v. anche Cass. 12/10/2018, n. 25385). nella specie, però, per quanto sopra detto, non risulta che abbia a sua volta sottoscritto il ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ossia l'altro avvocato, iscritto nell'albo speciale, indicato come codifensore in procura; l'inammissibilità del ricorso discende, comunque, anche dalla palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, totalmente omessa l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, solo genericamente accennando all'oggetto della controversia, ma senza fare alcun riferimento alla vicenda sostanziale, alle posizioni delle parti, al contenuto ed alle ragioni della decisione di primo grado, alle questioni devolute in appello, alle ragioni della decisione impugnata; esso procede immediatamente, infatti, alla esposizione dei motivi, in termini tali però che, da un lato, non consentono neppure essi di comprendere, sia pure indirettamente, quali fossero i temi controversi e la posizione delle diverse parti, dall'altra, e correlativamente, di comprendere la pertinenza delle ragioni addotte rispetto ai motivi della decisione impugnata; è dunque appena il caso di evidenziare che anche ciascuno dei motivi di ricorso prospetta di per sé intrinseche ragioni di inammissibilità; in disparte il riferimento a circostanze fattuali inosservante dell'onere di specifica indicazione, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., degli atti o documenti da cui esse dovrebbero emergere, appare evidente la natura in facto e non in iure del prima censura (con la quale si lamenta l'omessa valutazione dell'avvenuto rilascio della casa coniugale), non riconducibile al tipo di vizio evocato (violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) né ad alcun altro dei paradigmi censori tipizzati dall'art. 360 cod. proc. civ., e quella meramente assertivo/oppositiva, oltre che anch'essa fattuale, della seconda (che lamenta violazione dell'art. 2901 cod. civ. contestandosi la sussistenza del presupposti della pronunciata revocatoria), non misurandosi con la motivazione addotta dalla Corte d'appello, in violazione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.; il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno, in Euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni