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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20378/2026

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di Ravennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Piccirillo, che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazionedel quantum di pena residua da espiare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudicedell’esecuzione ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilitàapplicata a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981, inrelazione alla sentenza di applicazione della pena di anni due mesi nove direclusione ed euro 12.200 di multa, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 5,d.

P.R. n. 309 del 1990.2.

Avverso il descritto provvedimento l’imputato ha proposto tempestivoricorso per cassazione, per il tramite del difensore, denunciando violazione dilegge e vizio di motivazione.Il giudice della cognizione, all’esito di sentenza su concorde richiesta delleparti, ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per ladurata di mille giorni, da svolgersi presso un’associazione zoofila, imponendoprescrizioni, tra cui il divieto di lasciare la Regione Emilia-Romagna.La revoca trae origine dalla segnalazione dell’accertata irreperibilità delcondannato per l’Ente e per l’UEPE, a far data dal 15 novembre 2023.L'argomento, per il ricorrente, è contraddittorio ed è affetto da violazione dilegge perché il Giudice dell'esecuzione ha affermato che l'inizio dell'attivitàlavorativa avrebbe dovuto avere luogo dopo il passaggio in giudicato dellasentenza.

Sicché non vi sarebbe alcuna violazione di norme tassativamentepreviste.Il ricorrente, infatti, ha svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità senzaalcun rilievo prima del passaggio in giudicato della sentenza, situazione che devemitigare le valutazioni circa il quantum di pena residua da eseguirsi in concreto.Inoltre, l'ordinanza impugnata omette di specificare quali sarebbero lecondotte violative di gravità tale da comportare la revoca del beneficio.

Né siconsidera che, a partire dal 15 dicembre 2023, il ricorrente era ricoverato in unastruttura ospedaliera sicché doveva considerarsi legittimamente impedito in unmomento precedente al passaggio in giudicato della sentenza, intervenuto il 23dicembre 2023.L'ordinanza, quindi, è viziata da violazione di legge e vizio di motivazioneper avere il Giudice dell'esecuzione travisato il contenuto della sentenza che haapplicato la pena sostitutiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, R. Piccirillo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviolimitatamente all’entità di pena residua da espiare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.Va premesso che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato iltotale inadempimento della prestazione lavorativa, a far data dal 15 novembre2023, traendo tale conclusione dall’ultima relazione dell'UEPE, datata 19 agosto2025, da cui risulta l’inadempimento dei lavori di pubblica utilità da partedell’imputato.Il Tribunale ha valutato come grave, a fronte dell’irrevocabilità dellasentenza del 12 ottobre 2023, l'inadempimento ai sensi dell'art. 66 della legge n.689 del 1981, per mancata esecuzione della pena sostitutiva.

Ciò, in base allerisultanze delle citate relazioni UEPE, riscontrando, con ragionamento immune davizi di ogni tipo, l’assoluto disinteresse verso la pena sostitutiva da eseguire.Reputa, poi, il Giudice dell'esecuzione irrilevante, ai fini della dispostarevoca, l'avvenuto svolgimento di una porzione minimale del complesso di oredella prestazione lavorativa, in un momento in cui la sentenza non era ancorairrevocabile, ritenendo tale attività non incidente sul complessivo comportamentodell’interessato, gravato dall'onere di attivarsi nella procedura esecutiva edessendo, quindi, necessario un fattivo comportamento, diretto a dare esecuzionealla sentenza irrevocabile.Invero, per effetto del combinato disposto dell’art. 661 cod. proc. pen. edell’art. 63 legge n. 689 del 1981, la procedura di esecuzione dei lavori dipubblica utilità è avviata dal giudice, senza alcun intervento del pubblicoministero, cui è prevista soltanto la comunicazione per le eventuali iniziative dicui all’art. 70 legge n. 689 del 1981, che riguardano il caso in cui siano inesecuzione contemporaneamente più titoli.

Inoltre, è sufficiente l’adempimentoposto a carico del giudice per dare impulso alla procedura, che consiste nellatrasmissione della sentenza di condanna all'ufficio di pubblica sicurezza o, inmancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri, competenti inrelazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'UEPE, che deveprendere in carico il condannato.La procedura prosegue con la consegna di copia della sentenza ad operadell’ufficio di pubblica sicurezza o del comando dell’Arma dei Carabinieri, e conl’ingiunzione di presentarsi immediatamente all'UEPE, in assenza di ulteriori,successivi adempimenti a carico di organi dello Stato, perché la proceduraprevede soltanto che l'UEPE riferisca periodicamente al giudice che ha applicatola pena sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale.Anzi, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 è esplicito nell’onerare il condannato,una volta ricevuta la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione apresentarsi presso l’UEPE, di dare impulso alla procedura, e prevede financhel’ipotesi in cui l’esecuzione della pena sostitutiva non possa iniziare perché ilcondannato è detenuto per altro titolo disponendo in tal caso che,immediatamente dopo la dimissione, questi sia tenuto a presentarsi all'UEPE perl'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.Il ragionamento svolto appare in linea con gli insegnamenti di questa Cortesecondo cui, in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopoaver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'UEPE,ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendoprevisto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato (Sez. 1, n.13806, del 13/03/2025, Lafleur, Rv. 287956 – 01, che riguarda una fattispecieanaloga a quella al vaglio, relativa a provvedimento di revoca della penasostitutiva a seguito dell’accertata e ingiustificata inerzia da parte delcondannato).Quanto alla durata dei lavori già eseguiti, va ribadito il principio affermatoda questa Corte di legittimità secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità disposta per mancata osservanza delle prescrizioni,comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla penacomplessivamente irrogata, il periodo di positivo svolgimento dell'attività,mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274.(Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Rv. 267456 - 01).Tale principio può essere applicato anche al caso in esame, anche se non èespressamente chiarito, nel provvedimento impugnato, il titolo per il qualel’imputato, prima dell’irrevocabilità – come nota lo stesso Giudice dell’esecuzione– aveva senz’altro svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità e se queste sianostate o meno positivamente svolte e, dunque, da considerare ai fini dideterminare l’entità della pena che deve essere ripristinata, secondo il principiodi diritto in questa sede ribadito.2.

Segue, a tale esclusivo fine, l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata limitatamente alla determinazione della pena ripristinata.

Nel resto ilricorso in quanto infondato deve essere respinto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dellapena ripristinata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ravenna.

Rigetta nelresto il ricorso.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Ravennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Piccirillo, che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazionedel quantum di pena residua da espiare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudicedell’esecuzione ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilitàapplicata a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689 del 1981, inrelazione alla sentenza di applicazione della pena di anni due mesi nove direclusione ed euro 12.200 di multa, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 5,d. P.R. n. 309 del 1990.2. Avverso il descritto provvedimento l’imputato ha proposto tempestivoricorso per cassazione, per il tramite del difensore, denunciando violazione dilegge e vizio di motivazione.Il giudice della cognizione, all’esito di sentenza su concorde richiesta delleparti, ha applicato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per ladurata di mille giorni, da svolgersi presso un’associazione zoofila, imponendoprescrizioni, tra cui il divieto di lasciare la Regione Emilia-Romagna.La revoca trae origine dalla segnalazione dell’accertata irreperibilità delcondannato per l’Ente e per l’UEPE, a far data dal 15 novembre 2023.L'argomento, per il ricorrente, è contraddittorio ed è affetto da violazione dilegge perché il Giudice dell'esecuzione ha affermato che l'inizio dell'attivitàlavorativa avrebbe dovuto avere luogo dopo il passaggio in giudicato dellasentenza. Sicché non vi sarebbe alcuna violazione di norme tassativamentepreviste.Il ricorrente, infatti, ha svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità senzaalcun rilievo prima del passaggio in giudicato della sentenza, situazione che devemitigare le valutazioni circa il quantum di pena residua da eseguirsi in concreto.Inoltre, l'ordinanza impugnata omette di specificare quali sarebbero lecondotte violative di gravità tale da comportare la revoca del beneficio. Né siconsidera che, a partire dal 15 dicembre 2023, il ricorrente era ricoverato in unastruttura ospedaliera sicché doveva considerarsi legittimamente impedito in unmomento precedente al passaggio in giudicato della sentenza, intervenuto il 23dicembre 2023.L'ordinanza, quindi, è viziata da violazione di legge e vizio di motivazioneper avere il Giudice dell'esecuzione travisato il contenuto della sentenza che haapplicato la pena sostitutiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, R. Piccirillo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviolimitatamente all’entità di pena residua da espiare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.Va premesso che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato iltotale inadempimento della prestazione lavorativa, a far data dal 15 novembre2023, traendo tale conclusione dall’ultima relazione dell'UEPE, datata 19 agosto2025, da cui risulta l’inadempimento dei lavori di pubblica utilità da partedell’imputato.Il Tribunale ha valutato come grave, a fronte dell’irrevocabilità dellasentenza del 12 ottobre 2023, l'inadempimento ai sensi dell'art. 66 della legge n.689 del 1981, per mancata esecuzione della pena sostitutiva. Ciò, in base allerisultanze delle citate relazioni UEPE, riscontrando, con ragionamento immune davizi di ogni tipo, l’assoluto disinteresse verso la pena sostitutiva da eseguire.Reputa, poi, il Giudice dell'esecuzione irrilevante, ai fini della dispostarevoca, l'avvenuto svolgimento di una porzione minimale del complesso di oredella prestazione lavorativa, in un momento in cui la sentenza non era ancorairrevocabile, ritenendo tale attività non incidente sul complessivo comportamentodell’interessato, gravato dall'onere di attivarsi nella procedura esecutiva edessendo, quindi, necessario un fattivo comportamento, diretto a dare esecuzionealla sentenza irrevocabile.Invero, per effetto del combinato disposto dell’art. 661 cod. proc. pen. edell’art. 63 legge n. 689 del 1981, la procedura di esecuzione dei lavori dipubblica utilità è avviata dal giudice, senza alcun intervento del pubblicoministero, cui è prevista soltanto la comunicazione per le eventuali iniziative dicui all’art. 70 legge n. 689 del 1981, che riguardano il caso in cui siano inesecuzione contemporaneamente più titoli. Inoltre, è sufficiente l’adempimentoposto a carico del giudice per dare impulso alla procedura, che consiste nellatrasmissione della sentenza di condanna all'ufficio di pubblica sicurezza o, inmancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri, competenti inrelazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'UEPE, che deveprendere in carico il condannato.La procedura prosegue con la consegna di copia della sentenza ad operadell’ufficio di pubblica sicurezza o del comando dell’Arma dei Carabinieri, e conl’ingiunzione di presentarsi immediatamente all'UEPE, in assenza di ulteriori,successivi adempimenti a carico di organi dello Stato, perché la proceduraprevede soltanto che l'UEPE riferisca periodicamente al giudice che ha applicatola pena sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale.Anzi, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 è esplicito nell’onerare il condannato,una volta ricevuta la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione apresentarsi presso l’UEPE, di dare impulso alla procedura, e prevede financhel’ipotesi in cui l’esecuzione della pena sostitutiva non possa iniziare perché ilcondannato è detenuto per altro titolo disponendo in tal caso che,immediatamente dopo la dimissione, questi sia tenuto a presentarsi all'UEPE perl'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.Il ragionamento svolto appare in linea con gli insegnamenti di questa Cortesecondo cui, in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopoaver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'UEPE,ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendoprevisto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato (Sez. 1, n.13806, del 13/03/2025, Lafleur, Rv. 287956 – 01, che riguarda una fattispecieanaloga a quella al vaglio, relativa a provvedimento di revoca della penasostitutiva a seguito dell’accertata e ingiustificata inerzia da parte delcondannato).Quanto alla durata dei lavori già eseguiti, va ribadito il principio affermatoda questa Corte di legittimità secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità disposta per mancata osservanza delle prescrizioni,comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla penacomplessivamente irrogata, il periodo di positivo svolgimento dell'attività,mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274.(Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Rv. 267456 - 01).Tale principio può essere applicato anche al caso in esame, anche se non èespressamente chiarito, nel provvedimento impugnato, il titolo per il qualel’imputato, prima dell’irrevocabilità – come nota lo stesso Giudice dell’esecuzione– aveva senz’altro svolto 200 ore di lavoro di pubblica utilità e se queste sianostate o meno positivamente svolte e, dunque, da considerare ai fini dideterminare l’entità della pena che deve essere ripristinata, secondo il principiodi diritto in questa sede ribadito.2. Segue, a tale esclusivo fine, l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata limitatamente alla determinazione della pena ripristinata. Nel resto ilricorso in quanto infondato deve essere respinto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dellapena ripristinata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ravenna. Rigetta nelresto il ricorso.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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