CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 30702/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere. Oggetto: azione di inefficacia dei pagamenti ex art 65 l.fall. Ud.29/10/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1327/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2506/2018 depositata il 29/5/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1327/2019 Numero sezionale 3670/2025 Numero di raccolta generale 30702/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 1. La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, in accoglimento la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, ex art. 65 l.fall., e, conseguentemente, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire al fallimento la somma di € 735.159 e [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’importo di € 348.906, oltre ad € 174.453 all’esito dell’accettazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi; il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 3. È stato depositato in data 3/2/2025 atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente personalmente cui ha aderito il curatore del Fallimento controricorrente. 3.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1°, c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese. 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Numero registro generale 1327/2019 Numero sezionale 3670/2025 Numero di raccolta generale 30702/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1327/2019 Numero sezionale 3670/2025 Numero di raccolta generale 30702/2025 Data pubblicazione 21/11/2025