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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1993

Cassazione n. 23611/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1993 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico composito motivo, denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito che, sulla base delle deposizioni degli agenti di p.g., l'imputato non si presentò il 27 aprile 2019 presso gli uffici della Questura per ottemperare alle prescrizioni impostegli, a nulla rilevando che si trattasse di una partita amichevole, né che la partita in questione riguardasse la squadra del Crotone, anziché quella del FC Crotone, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito (cfr. p. 4), il divieto, con annesso obbligo di presentazione, riguardava tutte le tipologie di competizioni sportive e tutte le partite disputate dalla squadra del Crotone; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1993 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico composito motivo, denuncia il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito che, sulla base delle deposizioni degli agenti di p.g., l'imputato non si presentò il 27 aprile 2019 presso gli uffici della Questura per ottemperare alle prescrizioni impostegli, a nulla rilevando che si trattasse di una partita amichevole, né che la partita in questione riguardasse la squadra del Crotone, anziché quella del FC Crotone, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito (cfr. p. 4), il divieto, con annesso obbligo di presentazione, riguardava tutte le tipologie di competizioni sportive e tutte le partite disputate dalla squadra del Crotone; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 23611/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris