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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 18447/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Torino in data 17 marzo 2023, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia agli altri motivi di gravame, per quanto qui rileva, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione Iancu lamentando la disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giusta la diversa applicazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso non è consentito.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Nel caso di specie, la pena irrogata dalla Corte è esattamente quella concordata tra le parti.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Torino in data 17 marzo 2023, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia agli altri motivi di gravame, per quanto qui rileva, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Ricorre per cassazione Iancu lamentando la disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giusta la diversa applicazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso non è consentito. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso di specie, la pena irrogata dalla Corte è esattamente quella concordata tra le parti. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 18447/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris