CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato (riconoscendo la continuazione tra il fatto qui giudicato e quello già giudicato con sentenza 399 del 2017) la sentenza con cui il Tribunale di Lodi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'Oriani articolando due motivi: 2.1 Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. e sostenendo che i giudici di merito non hanno dato conto della origine delittuosa delle bottiglie di alcolici oggetto del sequestro e, perciò, di un elemento costitutivo della fattispecie criminosa per cui è intervenuta condanna. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello richiamato (cfr., 4 della sentenza impugnata) una serie di elementi fattuali su cui ha correttamente fondato una diagnosi circa la provenienza delittuosa di tutto il materiale rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. I giudici di merito, perciò, hanno tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui per ritenere il delitto di ricettazione come di quello di riciclaggio non si richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Cass. Pen., 2, 4.2.2015 n. 20.188, Charanek; Cass. Pen., 2, 7.1.2011 n. 546, PG in proc. Berruti; Cass. Pen., 5, 21.5.2008 n. 36.940, Magnera; Cass. Pen., 2, 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; cfr., più recentemente, Cass. Pen., 2, 19.6.2019 n. 42.052, [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri). 2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce invece violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen. rilevando che l'aumento operato dalla Corte di Appello per la continuazione è eccessivo e non motivato. Il motivo è anch'esso manifestamente infondato: la Corte di Appello, accogliendo il motivo aggiunto, ha ritenuto il reato per cui si procede legato dal vincolo della continuazione con quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha operato un aumento sulla pena stabilita in quella sede; e, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte, in coerenza con il principio stabilito da Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 (secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite"), ha motivato sulle ragioni dell'aumento facendo riferimento alla "... gravità dei fatti, del danno per le persone offese e della personalità dell'imputato, gravato di precedenti anche specifici ..." (cfr., pag. 5 della sentenza). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Amme