CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20712/2022r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in P.zza Cavour n. 10, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 933/2022 pubblicata in data 08/03/2022, n.r.g. 586/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso [OSCURATO:PERSONA] srl da novembre 1991 a novembre 2013 in qualità di magazziniere, senza alcuna formalizzazione del rapporto di lavoro fino a dicembre 1998, quando era stato formalmente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time e mansione di addetto al carico e scarico della merce, con inquadramento al 6^ livello CCNL aziende del terziario e OGGETTO: contratto di lavoro subordinato - condizione sospensiva del rilascio del premesso di soggiorno - produzione in appello del permesso di soggiorno–prova testimoniale servizi. Assumeva che tale rapporto era stato di natura subordinata sin dal’inizio e che era rimasto creditore di differenze retributive e di t.f.r. Adìva pertanto il Tribunale di Nola per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la predetta società per l’intero periodo, ossia da novembre 1991, e la condanna di quest’ultima al pagamento della somma complessiva indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive e di t.f.r. non percepito. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) l’onere della prova della subordinazione incombe sul lavoratore che agisce in giudizio; b) in particolare egli deve dimostrare il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; c) il contratto di lavoro del 1998 era sospensivamente condizionato al rilascio del permesso di soggiorno; d) il lavoratore solo in questo grado, e dunque tardivamente, ha depositato il permesso di soggiorno rilasciatogli in data 09/12/1999 con decorrenza dal 30/11/1998 e la “dichiarazione di ospitalità”; e) tale produzione documentale è inammissibile sicché bene ha fatto il Tribunale ad esaminare unicamente le prove testimoniali e non pure il contratto di lavoro concluso fra le parti a dicembre 1998; f) in ogni caso, ai fini della domanda relativa alle differenze retributive, l’appellante non ha prodotto le buste paga, né ha lamentato la loro mancata consegna da parte del datore di lavoro, né il pagamento di un trattamento retributivo non corrispondente aquello indicato nelle buste paga oppure inferiore ai minimi contrattuali; g) ai fini del t.f.r. l’appellante non ha neppure comprovato la cessazione del rapporto di lavoro, né le relative modalità; h) le testimoni escusse non hanno offerto conforto alla tesi attorea; i) l’integrazione istruttoria chiesta dall’appellante da un lato non è coerente con le conclusioni del precedente difensore in primo grado, che reputata sufficiente l’attività svolta, ha concluso per l’accoglimento delle domande, e dall’altro non sorretta da valide argomentazioni; j) della lunga lista di persone indicate come testimoni non è stata specificata l’utilità probatoria, né l’attinenza all’ambiente lavorativo del ricorrente; superflua e defatigatoria sarebbe d’altronde l’escussione di amici e/o parenti o di clienti frequentatori occasionali del negozio, privi di conoscenza diretta ed “interna” dell’organizzazione d’impresa; è singolare che l’appellante non faccia riferimento a colleghi di lavoro, nonostante il lungo arco temporale di asserita durata del rapporto di lavoro; k) in ogni caso mancano riscontri pregnanti dell’esclusività dell’eterodirezione in capo alla società resistente; non risulta provata in modo convincente neppure l’asserita continuità del rapporto con l’osservanza di orari e direttive, il pagamento mensile della retribuzione, l’esigenza di comunicare e giustificare eventuali assenze. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] srl è rimasta intimata. 6.-Il ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato tardiva la produzione del permesso di soggiorno. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato che nel rito del lavoro in grado di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. ord. n. 16646/2025; Cass. n. 16358/2024). La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio di diritto, sicché va cassata con rinvio per l’accertamento dell’eventuale credito relativo al periodo da dicembre 1998 in poi, periodo per il quale il predetto documento si rivela indispensabile, in quanto dimostrativo dell’avveramento dell’evento condizionante e, dunque, dell’efficacia del contratto di lavoro subordinato, tempestivamente prodotto dal lavoratore in primo grado. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c. per avere la Corte territoriale individuato in modo errato i criteri identificativi della subordinazione per il caso di mansioni semplici o ripetitive. Il motivo è fondatoin conseguenza dell’accoglimento del primo: l’esistenza e l’efficacia di un contratto di lavoro subordinato costituisce elemento dirimente con riguardo alla natura del rapporto di lavoro dal momento della stipula di quel contratto in poi. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto in modo del tutto aprioristico insufficiente la testimonianza dei clienti dell’esercizio commerciale gestito dalla società intimata, ai fini dell’accertamento del lavoro subordinato. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867). Quindi l’art. 116 c.p.c. interviene una volta che il mezzo di prova sia stato espletato e quindi la prova sia stata acquisita e quindi non attiene alla fase preliminare di valutazione dell’ammissibilità e della rilevanza della prova richiesta dalla parte interessata. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 209 e 245 c.p.c. per avere la Corte territoriale rifiutato di escutere ulteriori testimoni in considerazione dell’incerta attinenza all’ambiente lavorativo e della superfluità dell’escussione di amici e/o parenti meri frequentatori occasionali del negozio. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (Cass. n. 11810/2016; Cass. n. 9551/2009). Tuttavia nel caso in esame i Giudici d’appello non hanno inteso esercitare questo potere, essendosi limitati a dichiarare inammissibili le ulteriori testimonianze ( chieste dall’appellante ) in conseguenza di determinate valutazioni espresse ex ante sull’attendibilità dei testimoni indicati, in considerazione di determinate loro qualità soggettive e/o rapporti con il lavoratore. In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale ha violato il principio di diritto, secondo cui l’attendibilità di un testimone attiene alla fase successiva alla sua assunzione, rappresentando il criterio –necessariamente da adottare ex post –di valutazione della prova e, quindi, della deposizione ai fini del prudente apprezzamento e della formazione del libero convincimento sul merito della controversia. Solo una volta ammessa ed espletata la prova, dunque, i Giudici d’appello potranno valutare l’eventuale contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, con il conseguente potere-dovere di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo di certo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che inducano a ritenere più attendibile unatestimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. ord. n. 15270/2024). 3.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, in relazione ai mot