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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23998/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono reiterative di doglianze già disattese dalla Corte di appello con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (vedi pagina quattro della sentenza impugnata) e sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione egli elementi probatori; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono reiterative di doglianze già disattese dalla Corte di appello con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (vedi pagina quattro della sentenza impugnata) e sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione egli elementi probatori; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
Sentenza Cassazione n. 23998/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris