CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Parma in data 4 giugno 2020 ed appellata dall' imputato [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di imputazione con quelli accertati con la sentenza emessa il giorno 10 dicembre 2019 dalla medesima Corte territoriale, ha applicato l'aumento per la continuazione in mesi due di reclusione rideterminando, in tal modo, la pena complessiva in anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta il vizio di motivazione mancante rispetto alla valutazione dei parametri di cui all'art.133 cod. pen. in merito alla congruità della pena fissata a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. al di fuori dei casi previsti dalla legge. 2. Infatti, trattandosi di una sentenza pronunciata ai sensi del citato art. 599- bis, deve ricordarsi che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nel caso in esame, il ricorso contesta il mancato accertamento della congruità della pena fissata a titolo di continuazione, nonostante l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implichi la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Esso, quindi, è stato proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge ed, in quanto tale, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.