Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 17411/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 09/07/2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha conferma la sentenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] per fa contravvenzione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159/2011, commessa in Spoleto il 04/05/2018; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte di appello; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già ampiamente maggioritaria (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653 - 01), autorevolmente condivisa anche di recente dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza emessa il 12/12/2024, e secondo il quale per í reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;" b) dal termine previsto dall'art. 544 cod, proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; che il fatto oggetto di contestazione è stato commesso il 04/05/2018; alla data della sentenza di primo grado (09/12/2021) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttívi, non era decorso ed è rimasto sospeso per un anno e sei mesi fino al 09/06/2023, riprendendo a decorrere da quella data; il residuo periodo di un anno, quattro mesi e venticinque giorni non era spirato alla data della sentenza di appello (09/07/2024); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna detcorrente al pagamento delle spese processuali e wou- della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, 1A~ '‘'‘.0A44-"4"°' k A €2,0 "AALLO— ct Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/Lorrente al pagamento delle spese processuali f délla somma di euro tremila in favore se a ali5E7 Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 09/07/2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha conferma la sentenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] per fa contravvenzione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159/2011, commessa in Spoleto il 04/05/2018; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della Corte di appello; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, già ampiamente maggioritaria (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653 - 01), autorevolmente condivisa anche di recente dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza emessa il 12/12/2024, e secondo il quale per í reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;" b) dal termine previsto dall'art. 544 cod, proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; che il fatto oggetto di contestazione è stato commesso il 04/05/2018; alla data della sentenza di primo grado (09/12/2021) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttívi, non era decorso ed è rimasto sospeso per un anno e sei mesi fino al 09/06/2023, riprendendo a decorrere da quella data; il residuo periodo di un anno, quattro mesi e venticinque giorni non era spirato alla data della sentenza di appello (09/07/2024); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna detcorrente al pagamento delle spese processuali e wou- della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, 1A~ '‘'‘.0A44-"4"°' k A €2,0 "AALLO— ct Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/Lorrente al pagamento delle spese processuali f délla somma di euro tremila in favore se a ali5E7 Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17411/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris