CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1651/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 5118/2019 depositata il 11/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Napoli dichiarando legittima la pretesa fiscaleper Imu 2012. 2. ricorre percassazione la contribuente con cinque motivi; 3. il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente (rimasta contumace in sede di gravame) prospetta la mancata notifica dell’appello e l’assenza di comunicazione dell’avviso per l’udienza di discussione dell’appello (violazione e falsa applicazione degli art. 16, 17, 20, 31 e 53, d. lgs. n. 546 del 1992, art. 101, 156, 157, 330, 342 e 348 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per verificare la notifica dell’appello e dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione (questione pregiudiziale assorbente) questa Corte ha la necessità di verificare il fascicolo cartaceo, in quanto, come verificato dalla Cancelleria, non risulta in appello il telematico. Si dispone, quindi, l’acquisizione del fascicolo dell’appello, con rinvio a nuovo ruolo della controversia. P.Q.M Rinvia a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria di acquisire il fascicolo delgrado di