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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 22411/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22806-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di BFSOCIETA' CONSORTILE a r.l., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 335/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 2/8/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 22806 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 - 2- Rilevato che:

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza n. 6/2020, dichiarava il fallimento di BF società consortile a r.l. su istanza di [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d’appello di Messina, a seguito del reclamo presentato da BF società consortile a r.l., osservava che la natura di società consortile non impediva, di per sé, l’applicazione della disciplina fallimentare, venendo in rilievo non lo scopo di lucro, ma l’obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi.

Riteneva, di conseguenza, che BF fosse qualificabile come imprenditore commerciale, dal momento che, in coerenza con quanto previsto nel suo atto costitutivo, aveva svolto un’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi nei confronti di terzi, con cui aveva stipulato contratti di varia natura, divenendo così un autonomo centro di rapporti giuridici e responsabilità rispetto alle consorziate.

Rilevava, poi, che la reclamante non solo non aveva fornito adeguata prova dei dati contabili relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie previste dall’art. 1 l. fall., ma aveva prodotto documentazione da cui si evinceva il superamento dell’indice dimensionale relativo all’attivo per l’anno 2017.

Condivideva la valutazione compiuta dal primo giudice in merito al ricorrere di uno stato di insolvenza, la cui esistenza era suffragata da una molteplicità di elementi.

Constatava, infine, l’esistenza di debiti scaduti di consistenza superiore a quella prevista dall’art. 15, ultimo comma, l. fall..

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 2 agosto 2021, ha proposto ricorso BF società consortile a r.l. prospettando tre motivi di doglianza.

Ric. 2021 n. 22806 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 - 3- Gli intimati fallimento di BF società consortile a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. fall.: la Corte d’appello, nel ritenere che società consortile avesse natura di impresa commerciale, ha valorizzato – a dire della ricorrente - solo parte dell’atto costitutivo e dello statuto, omettendo di rilevare che al loro interno non era prevista alcuna attività esterna rivolta a terzi, tale da provocare una responsabilità per obbligazioni assunte a proprio nome, né alcuna attività lucrativa in senso soggettivo od oggettivo.

5. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, intende sostenere, in primo luogo, che BF svolgesse un’attività mutualistica pura, limitandosi a regolare i rapporti interni fra i consorziati e senza intrattenere rapporti con terzi estranei.

Un simile assunto, tuttavia, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto all’apprezzamento della congerie istruttoria compiuta dalla Corte di merito, la quale ha rilevato, invece, che la compagine, in conseguenza dello svolgimento di un’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi nei confronti di terzi, aveva stipulato contratti di varia natura con questi ultimi, assumendo il ruolo di autonomo centro di rapporti giuridici.

La censura deduce, perciò, un’apparente violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017).

Analogo vizio affligge il mezzo in esame laddove lo stesso assume che il consorzio reclamante non avesse svolto alcuna attività che potesse definirsi lucrativa in senso soggettivo od oggettivo.

Ric. 2021 n. 22806 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 - 4- A questo proposito laCorte di merito, dopo aver ricordato che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), ha ritenuto che la qualifica di imprenditore commerciale in capo a BF discendesse dall’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi nei confronti di terzi svolta dalla compagine in maniera tale da elevarla al rango di autonomo centro di rapporti giuridici e responsabilità rispetto alle consorziate.

Anche sotto questo profilo la censura in esame finisce per rappresentare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, attraverso una critica estranea all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità.

6. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, l. fall., in quanto la Corte distrettuale ha valorizzato, al fine di ravvisare il superamento delle soglie di fallibilità, la bozza del bilancio 2017,malgrado la stessa non avesse alcun valore legale, e una mera pretesa creditoria avanzata nei confronti del Comune di Patti, contestata dall’amministrazione e non computabile, quindi, all’interno dell’attivo patrimoniale.

7. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che il debitore non avesse fornito la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, vuoi perché la documentazione prodotta era priva di ogni riferimento ai dati contabili relativi agli ultimi tre esercizi antecedentila data di deposito dell’istanza di fallimento (2017/2019), vuoi perché nella bozza di bilancio per l’anno 2017 presente in atti l’attivo era stato indicato pari a € 382.158,38.

Ric. 2021 n. 22806 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 - 5- Si tratta di una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.

Nessuna impugnazione è stata compiuta rispetto al primo ordine di ragioni offerto, risultando così inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altro argomento, il quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).

8. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5e 15 l. fall.: la Corte di merito – in tesi di parte ricorrente – ha dichiarato il fallimento di BF in presenza di un’unica posizione debitoria, vantata dal creditore istante, ritenendo erroneamente che BF versasse in una situazione irreversibile di insolvenza.

Mancava, inoltre, la prova che i debiti della fallenda scaduti e non pagati superassero il limite di € 30.000, non potendosi computare a tal proposito l’importo di cartelle mai notificate dall’Agenzia delle Entrate o di inesistenti crediti vantati dall’I.N.P.S..

9. Il motivo è inammissibile.

La decisione impugnata non ha affatto ritenuto che l’insolvenza discendesse dall’esistenza del debito nei confronti del lavoratore istante, ma ha condiviso l’apprezzamento del Tribunale, che aveva valorizzato a tal fine le dichiarazioni della legale rappresentante (la quale aveva subordinato il pagamento delle esposizione debitorie di cui alla bozza di bilancio per l’anno 2017 all’esito incerto - per an , quantum e tempi di definizione -del giudizio pendente nei confronti del Comune di Patti), le dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati nel corso del procedimento esecutivo promosso dal Pardo e l’esistenza di un debito erariale pari a €

146.792. Ric. 2021 n. 22806 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 - 6- La censura, a questo proposito, risulta priva del necessario carattere di riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007).

D’altra parte, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta, come nel caso di specie (Cass. 7252/2014).

Infine, le contestazioni in merito alla mancata dimostrazione dell’esistenza di debiti scaduti nella misura prevista dall’art. 15, ultimo comma, l. fall. risultano del tutto generiche e non si confrontano con la dovuta puntualità né con il rilievo compiuto dalla Corte di merito secondo cui già nel bilancio 2016 risultavano debiti scaduti per € 365.319, né con l’osservazione relativa al fatto che l’obbligazione tributaria discende dal precetto normativo al verificarsi del suo elemento generatore, a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione.

10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22806-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di BFSOCIETA' CONSORTILE a r.l., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 335/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 2/8/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22806 sez. M1 -ud. 14-06-2022 - 2- Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza n. 6/2020, dichiarava il fallimento di BF società consortile a r.l. su istanza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Messina, a seguito del reclamo presentato da BF società consortile a r.l., osservava che la natura di società consortile non impediva, di per sé, l’applicazione della disciplina fallimentare, venendo in rilievo non lo scopo di lucro, ma l’obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi. Riteneva, di conseguenza, che BF fosse qualificabile come imprenditore commerciale, dal momento che, in coerenza con quanto previsto nel suo atto costitutivo, aveva svolto un’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi nei confronti di terzi, con cui aveva stipulato contratti di varia natura, divenendo così un autonomo centro di rapporti giuridici e responsabilità rispetto alle consorziate. Rilevava, poi, che la reclamante non solo non aveva fornito adeguata prova dei dati contabili relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie previste dall’art. 1 l. fall., ma aveva prodotto documentazione da cui si evinceva il superamento dell’indice dimensionale relativo all’attivo per l’anno 2017. Condivideva la valutazione compiuta dal primo giudice in merito al ricorrere di uno stato di insolvenza, la cui esistenza era suffragata da una molteplicità di elementi. Constatava, infine, l’esistenza di debiti scaduti di consistenza superiore a quella prevista dall’art. 15, ultimo comma, l. fall.. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 2 agosto 2021, ha proposto ricorso BF società consortile a r.l. prospettando tre motivi di doglianza. Ric. 2021 n. 22806 sez. M1 -ud. 14-06-2022 - 3- Gli intimati fallimento di BF società consortile a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. fall.: la Corte d’appello, nel ritenere che società consortile avesse natura di impresa commerciale, ha valorizzato – a dire della ricorrente - solo parte dell’atto costitutivo e dello statuto, omettendo di rilevare che al loro interno non era prevista alcuna attività esterna rivolta a terzi, tale da provocare una responsabilità per obbligazioni assunte a proprio nome, né alcuna attività lucrativa in senso soggettivo od oggettivo. 5. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, intende sostenere, in primo luogo, che BF svolgesse un’attività mutualistica pura, limitandosi a regolare i rapporti interni fra i consorziati e senza intrattenere rapporti con terzi estranei. Un simile assunto, tuttavia, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto all’apprezzamento della congerie istruttoria compiuta dalla Corte di merito, la quale ha rilevato, invece, che la compagine, in conseguenza dello svolgimento di un’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi nei confronti di terzi, aveva stipulato contratti di varia natura con questi ultimi, assumendo il ruolo di autonomo centro di rapporti giuridici. La censura deduce, perciò, un’apparente violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017). Analogo vizio affligge il mezzo in esame laddove lo stesso assume che il consorzio reclamante non avesse svolto alcuna attività che potesse definirsi lucrativa in senso soggettivo od oggettivo. Ric. 2021 n. 22806 sez. M1 -ud. 14-06-2022 - 4- A questo proposito laCorte di merito, dopo aver ricordato che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), ha ritenuto che la qualifica di imprenditore commerciale in capo a BF discendesse dall’attività per la produzione e lo scambio di beni e servizi nei confronti di terzi svolta dalla compagine in maniera tale da elevarla al rango di autonomo centro di rapporti giuridici e responsabilità rispetto alle consorziate. Anche sotto questo profilo la censura in esame finisce per rappresentare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, attraverso una critica estranea all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità. 6. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, l. fall., in quanto la Corte distrettuale ha valorizzato, al fine di ravvisare il superamento delle soglie di fallibilità, la bozza del bilancio 2017,malgrado la stessa non avesse alcun valore legale, e una mera pretesa creditoria avanzata nei confronti del Comune di Patti, contestata dall’amministrazione e non computabile, quindi, all’interno dell’attivo patrimoniale. 7. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha ritenuto che il debitore non avesse fornito la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, vuoi perché la documentazione prodotta era priva di ogni riferimento ai dati contabili relativi agli ultimi tre esercizi antecedentila data di deposito dell’istanza di fallimento (2017/2019), vuoi perché nella bozza di bilancio per l’anno 2017 presente in atti l’attivo era stato indicato pari a € 382.158,38. Ric. 2021 n. 22806 sez. M1 -ud. 14-06-2022 - 5- Si tratta di una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Nessuna impugnazione è stata compiuta rispetto al primo ordine di ragioni offerto, risultando così inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altro argomento, il quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017). 8. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5e 15 l. fall.: la Corte di merito – in tesi di parte ricorrente – ha dichiarato il fallimento di BF in presenza di un’unica posizione debitoria, vantata dal creditore istante, ritenendo erroneamente che BF versasse in una situazione irreversibile di insolvenza. Mancava, inoltre, la prova che i debiti della fallenda scaduti e non pagati superassero il limite di € 30.000, non potendosi computare a tal proposito l’importo di cartelle mai notificate dall’Agenzia delle Entrate o di inesistenti crediti vantati dall’I.N.P.S.. 9. Il motivo è inammissibile. La decisione impugnata non ha affatto ritenuto che l’insolvenza discendesse dall’esistenza del debito nei confronti del lavoratore istante, ma ha condiviso l’apprezzamento del Tribunale, che aveva valorizzato a tal fine le dichiarazioni della legale rappresentante (la quale aveva subordinato il pagamento delle esposizione debitorie di cui alla bozza di bilancio per l’anno 2017 all’esito incerto - per an , quantum e tempi di definizione -del giudizio pendente nei confronti del Comune di Patti), le dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati nel corso del procedimento esecutivo promosso dal Pardo e l’esistenza di un debito erariale pari a € 146.792. Ric. 2021 n. 22806 sez. M1 -ud. 14-06-2022 - 6- La censura, a questo proposito, risulta priva del necessario carattere di riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007). D’altra parte, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta, come nel caso di specie (Cass. 7252/2014). Infine, le contestazioni in merito alla mancata dimostrazione dell’esistenza di debiti scaduti nella misura prevista dall’art. 15, ultimo comma, l. fall. risultano del tutto generiche e non si confrontano con la dovuta puntualità né con il rilievo compiuto dalla Corte di merito secondo cui già nel bilancio 2016 risultavano debiti scaduti per € 365.319, né con l’osservazione relativa al fatto che l’obbligazione tributaria discende dal precetto normativo al verificarsi del suo elemento generatore, a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione. 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
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