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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 10768/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5621/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro MELINO S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1626 del 16/12/2021 della Corte d’appello di Catan- zaro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] : −l a Melino S.r.l. proponeva opposizione all’espropriazione forzata presso terzi promossa nei suoi confronti dalla Gherardi S.r.l.; sosteneva che l’atto di pignoramento non le era mai stato notificato; −i l Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1548 del 29/8/2019, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione e la nullità del pagamento eseguito dal terzo pignorato (e ne ordinava la restituzione); −p roponeva impugnazione la Gherardi S.r.l.; −l’appello era interrotto per il sopravvenuto fallimento della Melino S.r.l.e l’appellante riassumeva la causa nei confronti del curatore ; −c on la sentenza n. 1626 del 16/12/2021, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo inappellabile la decisione del Tribunale; −a vverso tale decisione la Gherardi S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; non svolgeva difese la Melino S.r.l. in fallimento; −la ricorrente depositava memoria ; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −preliminarmente si rileva che la notificazione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non è stata eseguita al curatore fallimentare (al suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI-PEC), bensì all’in- dirizzo p.e.c. della procedura per l’invio delle insinuazioni al passivo e per le comunicazioni ad esse afferenti; ciononostante, l’invalidità della notifica è irrilevante in considerazione dell’inammissibilità (o, comunque, della ma- nifesta infondatezza) del ricorso ( Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e successive conformi);−è superfluo illustrare i primi quattro motivi, perché essi riguardano la sentenza di primo gradoe sono, dunque, inammissibili; −col quinto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi (e, conseguentemente, ritenuto inappellabile la sentenza del Tribunale), nonostante la diversa qualificazione – ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. –operata dal giudice di prime cure; −la censura è destituita di fondamento; −l a Corte d’appello di Catanzaro ha premesso che la qualificazione dell’opposizione è consentita nel caso in cui il primo giudice non vi abbia già provveduto; −l a Corte territoriale ha infatti osservato che, «quanto alle questioni relative all’ordinanza di assegnazione, il Giudice ha qualificato chiaramente l’opposizione in termine di opposizione agli atti esecutivi» e rispetto a tale affermazione l’odierna ricorrente non svolge alcuna specifica contestazione; −l a Gherardi, infatti, aveva incentra to la propria doglianza sull’altro aspetto dell’opposizione proposta dalla Melino, attinente alla mancata noti- fica del pignoramento al debitore, rilevando che il Tribunale, al paragrafo

3.2. della sentenza aveva affermato «non ritiene questo Giudicante di poter aderire alla diversa prospettiva ricostruttiva fatta propria da parte opposta laddove rileva che il giudizio verta sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2, con conseguente inammissibilità del proposto gravame», così mostrando – a dire della ricorrente – di non voler inquadrare la do- manda nell’alveo della predetta disposizione; −l a frase della sentenza di primo grado è stata espressamente consi- derata dal giudice d’appello che, in proposito, ha così argomentato: «Si tratta, tuttavia, di affermazione che viene formulata dal Giudice con ri- guardo alla diversa fattispecie del pignoramento mancante dell’ingiunzione rivolta al debitore ex art. 492 c.p.c..

Invece, nella fattispecie in esame, il ricorrente si duole della mancata notifica del pignoramento al debitore.»;−c on tale affermazione della Corte d’appello il ricorso non si confronta, dato che si limita ad affermare, apoditticamente, che il giudice di prime cure aveva già dato una qualificazione; −a nche prescindendo dall’inammissibilità di un motivo che non contiene una specifica censura alla decisione impugnata, si rileva che, secondo il co- stante indirizzo di questa Corte, ai fini dell’operatività del cd. principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia com- piuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778-01; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652-01; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021, Rv. 661840-01); −perciò, anche una eventuale qualificazione della domanda compiuta per implicito richiede, in ogni caso, l’intenzione del giudice di operare una siffatta qualificazione e la Corte d’appello, le cui statuizioni non sono state investite da precise contestazioni, ha escluso che il Tribunale avesse quell’intento; −conseguentemente, si deve confermare la decisione di inammissibilità dell’appello, mezzo d’impugnazione che non può essere esperito nell’oppo- sizione agli atti esecutivi; −non occorre provvedere sulle spese in ragione della indefensio dell’in- timata; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso artic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5621/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro MELINO S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1626 del 16/12/2021 della Corte d’appello di Catan- zaro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] : −l a Melino S.r.l. proponeva opposizione all’espropriazione forzata presso terzi promossa nei suoi confronti dalla Gherardi S.r.l.; sosteneva che l’atto di pignoramento non le era mai stato notificato; −i l Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1548 del 29/8/2019, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione e la nullità del pagamento eseguito dal terzo pignorato (e ne ordinava la restituzione); −p roponeva impugnazione la Gherardi S.r.l.; −l’appello era interrotto per il sopravvenuto fallimento della Melino S.r.l.e l’appellante riassumeva la causa nei confronti del curatore ; −c on la sentenza n. 1626 del 16/12/2021, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo inappellabile la decisione del Tribunale; −a vverso tale decisione la Gherardi S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; non svolgeva difese la Melino S.r.l. in fallimento; −la ricorrente depositava memoria ; −all’esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −preliminarmente si rileva che la notificazione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non è stata eseguita al curatore fallimentare (al suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI-PEC), bensì all’in- dirizzo p.e.c. della procedura per l’invio delle insinuazioni al passivo e per le comunicazioni ad esse afferenti; ciononostante, l’invalidità della notifica è irrilevante in considerazione dell’inammissibilità (o, comunque, della ma- nifesta infondatezza) del ricorso ( Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e successive conformi);−è superfluo illustrare i primi quattro motivi, perché essi riguardano la sentenza di primo gradoe sono, dunque, inammissibili; −col quinto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi (e, conseguentemente, ritenuto inappellabile la sentenza del Tribunale), nonostante la diversa qualificazione – ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. –operata dal giudice di prime cure; −la censura è destituita di fondamento; −l a Corte d’appello di Catanzaro ha premesso che la qualificazione dell’opposizione è consentita nel caso in cui il primo giudice non vi abbia già provveduto; −l a Corte territoriale ha infatti osservato che, «quanto alle questioni relative all’ordinanza di assegnazione, il Giudice ha qualificato chiaramente l’opposizione in termine di opposizione agli atti esecutivi» e rispetto a tale affermazione l’odierna ricorrente non svolge alcuna specifica contestazione; −l a Gherardi, infatti, aveva incentra to la propria doglianza sull’altro aspetto dell’opposizione proposta dalla Melino, attinente alla mancata noti- fica del pignoramento al debitore, rilevando che il Tribunale, al paragrafo 3.2. della sentenza aveva affermato «non ritiene questo Giudicante di poter aderire alla diversa prospettiva ricostruttiva fatta propria da parte opposta laddove rileva che il giudizio verta sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2, con conseguente inammissibilità del proposto gravame», così mostrando – a dire della ricorrente – di non voler inquadrare la do- manda nell’alveo della predetta disposizione; −l a frase della sentenza di primo grado è stata espressamente consi- derata dal giudice d’appello che, in proposito, ha così argomentato: «Si tratta, tuttavia, di affermazione che viene formulata dal Giudice con ri- guardo alla diversa fattispecie del pignoramento mancante dell’ingiunzione rivolta al debitore ex art. 492 c.p.c.. Invece, nella fattispecie in esame, il ricorrente si duole della mancata notifica del pignoramento al debitore.»;−c on tale affermazione della Corte d’appello il ricorso non si confronta, dato che si limita ad affermare, apoditticamente, che il giudice di prime cure aveva già dato una qualificazione; −a nche prescindendo dall’inammissibilità di un motivo che non contiene una specifica censura alla decisione impugnata, si rileva che, secondo il co- stante indirizzo di questa Corte, ai fini dell’operatività del cd. principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia com- piuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778-01; Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652-01; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021, Rv. 661840-01); −perciò, anche una eventuale qualificazione della domanda compiuta per implicito richiede, in ogni caso, l’intenzione del giudice di operare una siffatta qualificazione e la Corte d’appello, le cui statuizioni non sono state investite da precise contestazioni, ha escluso che il Tribunale avesse quell’intento; −conseguentemente, si deve confermare la decisione di inammissibilità dell’appello, mezzo d’impugnazione che non può essere esperito nell’oppo- sizione agli atti esecutivi; −non occorre provvedere sulle spese in ragione della indefensio dell’in- timata; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso artic
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