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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22846/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale della libertà di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello col quale era stata impugnata, ex art. 322-bis cod. proc. pen., l'ordinanza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 23 maggio 2025, che aveva dichiarato non luogo a provvedere, in relazione alla richiesta di dissequestro della somma di euro 46.820,00, già sottoposta a sequestro preventivo, disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla condotta di detenzione di 570 grammi di cocaina/crack (oltre che di cessione di circa 100 involucri della stessa sostanza dietro il pagamento della somma di euro 1.140), in quanto, il ricorrente, all'esito del giudizio direttissimo, era stato condannato, alla pena di tre anni di reclusione ed euro 14.000 di multa, disponendosi altresì nei suoi confronti la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., 85-bis e 87 del d.P.R. n. 309 del 1990 (quanto alla somma di euro 1140,00 trattandosi del prezzo del reato di cessione, mentre la restante somma,pari ad euro 46.820, perché visibilmente sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, titolare soltanto di un assegno NASPI).

Il Tribunale, rilevato che anche in materia di appello cautelare dovevano ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che impongono di individuare i capi e i punti cui l'impugnazione si riferisce ed altresì di enunciarne i motivi, aveva ritenuto di dichiarare inammissibile l'appello rilevato che la difesa non si era confrontata con il tenore dell'ordinanza impugnata, che aveva affermato non esservi luogo a provvedere, né censurato il motivo di siffatta formula definitoria, individuato nella confisca del denaro e nella destinazione al fondo di cui all'art. 101 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma si era limitata a ripresentare l'istanza rigettata, diffondendosi sulle ragioni (svolgimento di regolare attività lavorativa con conseguente astratta possibilità che le somme in sequestro provenissero da retribuzioni percepite) per le quali erano insussistenti i presupposti per disporre la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen. e il provvedimento di sequestro preventivo che sulla stessa si fondava.

2. Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. 2.1 Col primo motivo denuncia la violazione degli artt. 322-bis, 581 e 591 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

Si assume che il provvedimento del primo giudice non si basava su una questione di impugnabilità, in quanto si limitava a constatare che con la sentenza era stata disposta la confisca, dichiarando per questo non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione, e che con l'appello, è stato affrontato proprio il nucleo della questione, ovvero la legittimità del titolo, la confisca, che ostava alla restituzione.

Dunque, il Tribunale del riesame, pretendendo una critica formale della formula (non luogo a provvedere) anziché una critica sostanziale al suo fondamento giuridico, errando, ha applicato in modo eccessivamente formalistico il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. 2.2.

Col secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., 73 e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione in relazione alla legittimità della confisca del denaro.

Lamenta l'omessa valutazione in merito alla dedotta illegittimità della confisca della somma di euro 46.820: ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in quanto tale somma non può qualificarsi come prodotto o profitto nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, atteso che secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità 2non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti e non contestate cessioni, non potendo le stesse qualificarsi come profitto del reato di detenzione per cui si procede (si cita Sez. 4, n. 23.743 del 25/06/2025; Sez. 4, n. 992 del 10/01/2025; Sez. 6, n. 40296 del 08/11/2021; Sez. 4, n. 18.297 del 03/05/2023); ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che questo istituto prevede la prova di una sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o l'attività economica del condannato, mentre la sentenza di primo grado ha motivato la confisca limitandosi ad evidenziare che l'imputato fosse titolare solo di un assegno NASPI, laddove invece la difesa ha documentato che questi avesse svolto regolare attività lavorativa, circostanza che rende astrattamente possibile collegare le somme in sequestro al frutto del lavoro (si citano, Sez. 6, n. 5921 del 13/02/2023; Sez. 3, n. 14589 del 06/04/2023).

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame del principio secondo cui l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione, per cui occorre individuare i punti della decisione oggetto di censura e denunciarne i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame, e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso nel merito, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 240-bis cod. pen. aifini della confisca per sproporzione, in mancanza di idonee e plausibili giustificazioni che possono sostenere le ragioni del possesso di una somma pari a euro a 46.820, non esigua in relazione alle condizioni di vita del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] •

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

2.1. È opportuno premettere che, secondo quanto affermato, in maniera costante, dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., disposizione richiamata dall'art. 322-bis cod. proc. pen. che disciplina l'appello avverso le misure cautelari reali, ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 6, n. 31919 del 10/12/2024, dep. 2025, Rv. 287512 - 01; Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098).

Né l'onere di specificità viene meno di fronte a un provvedimento immotivato, posto che in tal caso la critica sarà diretta pur sempre al vizio del provvedimento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione della istanza.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Come si è già condivisibilmente affermato (Sez. 4, n. 41981 del 24/10/2024), con questa precisazione si vuole intendere che, quanto più il provvedimento impugnato si presenti carente sotto il profilo argomentativo in relazione ad un punto o più punti della decisione oggetto di critica da parte dell'impugnante, tanto più si attenua l'onere difensivo di confutare in modo puntuale e rigoroso le valutazioni espresse dal primo giudice nell'atto di impugnazione.

Tuttavia, la difesa deve necessariamente indicare nell'atto di appello quali punti della decisione siano interessati da carenza argomentativa e superficialità in relazione alle questioni di cui è investita la Corte d'appello, non potendo limitarsi ad una critica avulsa da riferimenti ai punti della sentenza censurata senza incorrere nel vizio della "genericità estrinseca", la quale si connota per la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata.

Il tasso di indeterminatezza del provvedimento impugnato - il quale può essere più o meno elevato - non esonera la difesa dall'indicare i punti sui quali si sollecita l'intervento correttivo del giudice dell'appello.

2.2. Da quanto precede si ricava che l'indeterminatezza della pronuncia di primo grado, rispetto alla quale si misura in termini proporzionali la specificità dei motivi di appello, non può mai consentire la, mancata individuazione nell'atto di impugnazione dei punti sui quali la difesa intende sollecitare l'intervento del giudice di appello, non potendosi intendere il giudizio di secondo grado come un giudizio nuovo, a tutto campo.

Solo per completezza, è appena il caso di aggiungere che il provvedimento del Tribunale, graficamente reso in calce all'istanza di dissequestro, non era immotivato, come sostenuto dal ricorrente, poiché indicava le precise ragioni della declaratoria di non luogo a provvedere individuate nella fase del procedimento, per essere stata ormai disposta, all'esito del primo grado di giudizio, la confisca della somma in sequestro e la sua destinazione al fondo di cui all'articolo 101 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2.3. Ebbene, la questione della revocabilità dei provvedimenti in materia di sequestro preventivo, e della conseguente appellabilità del rigetto delle istanze di 4dissequestro, dopo la conclusione del giudizio di primo grado con l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, non era stata neppure menzionata con l'atto d'appello; la difesa, come risulta dall'ordinanza impugnata e dall'odierno ricorso introduttivo, essendosi limitata a reiterare la richiesta di dissequestro in virtù della dedotta inapplicabilità della confisca del profitto del reato, risultando contestata la sola detenzione di sostanze stupefacenti, e comunque anche della confisca per sproporzione, sul presupposto che l'imputato avesse sempre svolto . regolare attività lavorativa.

2.4. Il caso necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti.

Pur condividendosi la tesi, largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro, poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (vedi; Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634; Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946), si osserva tuttavia che la statuizione di confisca contenuta in sentenza, costituisce conferma del perdurare dei presupposti del sequestro — poiché altrimenti il giudice avrebbe dovuto revocarlo, indipendentemente da una specifica richiesta di parte — e, al pari di qualsiasi decisione in materia cautelare, in pendenza della relativa impugnazione o del termine assegnato dalla legge a tal fine, essa preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sui medesimi elementi già valutati dal giudice che l'ha emessa o, comunque, a disposizione di esso (da ultimo Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Rv. 285903 - 01).

Pertanto, l'istanza di dissequestro era astrattamente proponibile, ma solo nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata fondata su elementi nuovi, non valutati dal giudice della cognizione nella sentenza di condanna con la quale aveva disposto la confisca del denaro, nuovi elementi che il ricorrente non aveva affatto allegato con l'istanza, argomentata nei termini di cui si è detto e, con riferimento al presunto difetto di sproporzione, dichiaratamente fondata sulla documentazione già in atti acquisita dalla p.g. (si veda a pag. 5 dell'atto d'appello), dunque sugli stessi elementi valutati dal giudice della cognizione.

L'appello cautelare era pertanto certamente inammissibile anche sotto quest'ultimo dedotto e assorbente profilo.

3. Il secondo motivo, col quale si lamenta la violazione della disciplina in materia di confisca del profitto del reato oltre che di confisca per sproporzione, è, alla 5luce di quanto argomentato sopra al § 2.4., generico per aspecificità estrinseca in quanto eccentrico rispetto alla motivazione offerta dal Tribunale del riesame; inoltre, con riguardo al vizio di motivazione, lo stesso risulta dedotto oltre i casi consentiti atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il . ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale della libertà di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello col quale era stata impugnata, ex art. 322-bis cod. proc. pen., l'ordinanza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 23 maggio 2025, che aveva dichiarato non luogo a provvedere, in relazione alla richiesta di dissequestro della somma di euro 46.820,00, già sottoposta a sequestro preventivo, disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla condotta di detenzione di 570 grammi di cocaina/crack (oltre che di cessione di circa 100 involucri della stessa sostanza dietro il pagamento della somma di euro 1.140), in quanto, il ricorrente, all'esito del giudizio direttissimo, era stato condannato, alla pena di tre anni di reclusione ed euro 14.000 di multa, disponendosi altresì nei suoi confronti la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., 85-bis e 87 del d.P.R. n. 309 del 1990 (quanto alla somma di euro 1140,00 trattandosi del prezzo del reato di cessione, mentre la restante somma,pari ad euro 46.820, perché visibilmente sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, titolare soltanto di un assegno NASPI). Il Tribunale, rilevato che anche in materia di appello cautelare dovevano ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che impongono di individuare i capi e i punti cui l'impugnazione si riferisce ed altresì di enunciarne i motivi, aveva ritenuto di dichiarare inammissibile l'appello rilevato che la difesa non si era confrontata con il tenore dell'ordinanza impugnata, che aveva affermato non esservi luogo a provvedere, né censurato il motivo di siffatta formula definitoria, individuato nella confisca del denaro e nella destinazione al fondo di cui all'art. 101 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma si era limitata a ripresentare l'istanza rigettata, diffondendosi sulle ragioni (svolgimento di regolare attività lavorativa con conseguente astratta possibilità che le somme in sequestro provenissero da retribuzioni percepite) per le quali erano insussistenti i presupposti per disporre la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen. e il provvedimento di sequestro preventivo che sulla stessa si fondava. 2. Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. 2.1 Col primo motivo denuncia la violazione degli artt. 322-bis, 581 e 591 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. Si assume che il provvedimento del primo giudice non si basava su una questione di impugnabilità, in quanto si limitava a constatare che con la sentenza era stata disposta la confisca, dichiarando per questo non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione, e che con l'appello, è stato affrontato proprio il nucleo della questione, ovvero la legittimità del titolo, la confisca, che ostava alla restituzione. Dunque, il Tribunale del riesame, pretendendo una critica formale della formula (non luogo a provvedere) anziché una critica sostanziale al suo fondamento giuridico, errando, ha applicato in modo eccessivamente formalistico il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., 73 e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione in relazione alla legittimità della confisca del denaro. Lamenta l'omessa valutazione in merito alla dedotta illegittimità della confisca della somma di euro 46.820: ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in quanto tale somma non può qualificarsi come prodotto o profitto nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, atteso che secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità 2non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti e non contestate cessioni, non potendo le stesse qualificarsi come profitto del reato di detenzione per cui si procede (si cita Sez. 4, n. 23.743 del 25/06/2025; Sez. 4, n. 992 del 10/01/2025; Sez. 6, n. 40296 del 08/11/2021; Sez. 4, n. 18.297 del 03/05/2023); ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che questo istituto prevede la prova di una sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o l'attività economica del condannato, mentre la sentenza di primo grado ha motivato la confisca limitandosi ad evidenziare che l'imputato fosse titolare solo di un assegno NASPI, laddove invece la difesa ha documentato che questi avesse svolto regolare attività lavorativa, circostanza che rende astrattamente possibile collegare le somme in sequestro al frutto del lavoro (si citano, Sez. 6, n. 5921 del 13/02/2023; Sez. 3, n. 14589 del 06/04/2023). 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame del principio secondo cui l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione, per cui occorre individuare i punti della decisione oggetto di censura e denunciarne i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame, e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso nel merito, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 240-bis cod. pen. aifini della confisca per sproporzione, in mancanza di idonee e plausibili giustificazioni che possono sostenere le ragioni del possesso di una somma pari a euro a 46.820, non esigua in relazione alle condizioni di vita del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1. È opportuno premettere che, secondo quanto affermato, in maniera costante, dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., disposizione richiamata dall'art. 322-bis cod. proc. pen. che disciplina l'appello avverso le misure cautelari reali, ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 6, n. 31919 del 10/12/2024, dep. 2025, Rv. 287512 - 01; Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098). Né l'onere di specificità viene meno di fronte a un provvedimento immotivato, posto che in tal caso la critica sarà diretta pur sempre al vizio del provvedimento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione della istanza. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Come si è già condivisibilmente affermato (Sez. 4, n. 41981 del 24/10/2024), con questa precisazione si vuole intendere che, quanto più il provvedimento impugnato si presenti carente sotto il profilo argomentativo in relazione ad un punto o più punti della decisione oggetto di critica da parte dell'impugnante, tanto più si attenua l'onere difensivo di confutare in modo puntuale e rigoroso le valutazioni espresse dal primo giudice nell'atto di impugnazione. Tuttavia, la difesa deve necessariamente indicare nell'atto di appello quali punti della decisione siano interessati da carenza argomentativa e superficialità in relazione alle questioni di cui è investita la Corte d'appello, non potendo limitarsi ad una critica avulsa da riferimenti ai punti della sentenza censurata senza incorrere nel vizio della "genericità estrinseca", la quale si connota per la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata. Il tasso di indeterminatezza del provvedimento impugnato - il quale può essere più o meno elevato - non esonera la difesa dall'indicare i punti sui quali si sollecita l'intervento correttivo del giudice dell'appello. 2.2. Da quanto precede si ricava che l'indeterminatezza della pronuncia di primo grado, rispetto alla quale si misura in termini proporzionali la specificità dei motivi di appello, non può mai consentire la, mancata individuazione nell'atto di impugnazione dei punti sui quali la difesa intende sollecitare l'intervento del giudice di appello, non potendosi intendere il giudizio di secondo grado come un giudizio nuovo, a tutto campo. Solo per completezza, è appena il caso di aggiungere che il provvedimento del Tribunale, graficamente reso in calce all'istanza di dissequestro, non era immotivato, come sostenuto dal ricorrente, poiché indicava le precise ragioni della declaratoria di non luogo a provvedere individuate nella fase del procedimento, per essere stata ormai disposta, all'esito del primo grado di giudizio, la confisca della somma in sequestro e la sua destinazione al fondo di cui all'articolo 101 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. Ebbene, la questione della revocabilità dei provvedimenti in materia di sequestro preventivo, e della conseguente appellabilità del rigetto delle istanze di 4dissequestro, dopo la conclusione del giudizio di primo grado con l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, non era stata neppure menzionata con l'atto d'appello; la difesa, come risulta dall'ordinanza impugnata e dall'odierno ricorso introduttivo, essendosi limitata a reiterare la richiesta di dissequestro in virtù della dedotta inapplicabilità della confisca del profitto del reato, risultando contestata la sola detenzione di sostanze stupefacenti, e comunque anche della confisca per sproporzione, sul presupposto che l'imputato avesse sempre svolto . regolare attività lavorativa. 2.4. Il caso necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti. Pur condividendosi la tesi, largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro, poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (vedi; Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634; Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946), si osserva tuttavia che la statuizione di confisca contenuta in sentenza, costituisce conferma del perdurare dei presupposti del sequestro — poiché altrimenti il giudice avrebbe dovuto revocarlo, indipendentemente da una specifica richiesta di parte — e, al pari di qualsiasi decisione in materia cautelare, in pendenza della relativa impugnazione o del termine assegnato dalla legge a tal fine, essa preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sui medesimi elementi già valutati dal giudice che l'ha emessa o, comunque, a disposizione di esso (da ultimo Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Rv. 285903 - 01). Pertanto, l'istanza di dissequestro era astrattamente proponibile, ma solo nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata fondata su elementi nuovi, non valutati dal giudice della cognizione nella sentenza di condanna con la quale aveva disposto la confisca del denaro, nuovi elementi che il ricorrente non aveva affatto allegato con l'istanza, argomentata nei termini di cui si è detto e, con riferimento al presunto difetto di sproporzione, dichiaratamente fondata sulla documentazione già in atti acquisita dalla p.g. (si veda a pag. 5 dell'atto d'appello), dunque sugli stessi elementi valutati dal giudice della cognizione. L'appello cautelare era pertanto certamente inammissibile anche sotto quest'ultimo dedotto e assorbente profilo. 3. Il secondo motivo, col quale si lamenta la violazione della disciplina in materia di confisca del profitto del reato oltre che di confisca per sproporzione, è, alla 5luce di quanto argomentato sopra al § 2.4., generico per aspecificità estrinseca in quanto eccentrico rispetto alla motivazione offerta dal Tribunale del riesame; inoltre, con riguardo al vizio di motivazione, lo stesso risulta dedotto oltre i casi consentiti atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il . ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris