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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 31204/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 21 marzo 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, a partire dal 22/02/2024, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui applicata in data 03/10/2023, per avere egli fatto ingresso in carcere, per un colloquio con un detenuto, asserendo falsamente di essere il procuratore del processo a cui questi era sottoposto; rilevato che il ricorrente sostiene di avere agito in buona fede, non avendo interesse ad incontrare quel detenuto, e lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle memorie depositate e della corretta ricostruzione del fatto in esse contenuto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto sostenuto, ha valutato approfonditamente le memorie trasmesse e le spiegazioni fornite, ribadendo però la piena credibilità della relazione redatta dall'agente penitenziario, secondo cui egli è stato tratto in inganno circa la qualità del ricorrente e il suo diritto a partecipare all'incontro con il detenuto stante la sua qualità di "procuratore", dimostrata esibendo una Carta di Identità con tale equivoca dicitura, essendo tale relazione un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, altresì, perché chiede a questa Corte una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione della sua gravità, mentre «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556), principio qui applicabile perché l'ordinanza impugnata è logica e coerente nel giudicare particolarmente grave la condotta tenuta dal detenuto, consistita nel violare, senza una giustificazione e con l'inganno, le rigide regole del carcere in merito all'ammissione al suo interno di personale proveniente dall'esterno; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 21 marzo 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, a partire dal 22/02/2024, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui applicata in data 03/10/2023, per avere egli fatto ingresso in carcere, per un colloquio con un detenuto, asserendo falsamente di essere il procuratore del processo a cui questi era sottoposto; rilevato che il ricorrente sostiene di avere agito in buona fede, non avendo interesse ad incontrare quel detenuto, e lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle memorie depositate e della corretta ricostruzione del fatto in esse contenuto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto sostenuto, ha valutato approfonditamente le memorie trasmesse e le spiegazioni fornite, ribadendo però la piena credibilità della relazione redatta dall'agente penitenziario, secondo cui egli è stato tratto in inganno circa la qualità del ricorrente e il suo diritto a partecipare all'incontro con il detenuto stante la sua qualità di "procuratore", dimostrata esibendo una Carta di Identità con tale equivoca dicitura, essendo tale relazione un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, altresì, perché chiede a questa Corte una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione della sua gravità, mentre «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556), principio qui applicabile perché l'ordinanza impugnata è logica e coerente nel giudicare particolarmente grave la condotta tenuta dal detenuto, consistita nel violare, senza una giustificazione e con l'inganno, le rigide regole del carcere in merito all'ammissione al suo interno di personale proveniente dall'esterno; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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