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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01348/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SCALEAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così qualificata l’impugnazione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 24 febbraio 2023, con cui il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Scalea ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.400,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 10 bisd.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; preso atto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitat a al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso , proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; considerato che l’inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SCALEAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così qualificata l’impugnazione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 24 febbraio 2023, con cui il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Scalea ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.400,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 10 bisd.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; preso atto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitat a al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso , proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; considerato che l’inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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