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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19316/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5725/2017 depositata il 12/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diGennaro [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2008, notificatoglinella allegata qualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscale di ampioraggio, ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziariaNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delcontribuente.2.

Il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentalecondizionato affidato ad unico motivo, contrastato dall’Agenzia delleentrate con controricorso, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.3.

Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorsoincidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso principale l’Amministrazione finanziariadenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.с. e 36 del d.lgs. n. 546/1992,con riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c.2.

Osserva la ricorrente che la CTR, confermando la decisione di primogrado, riteneva non provata la qualità di socio di fatto della De.An. diGennaro [OSCURATO:PERSONA], in base ad unico elemento giudicato indimostrato ecomunque insufficiente, segnatamente la movimentazione del contobancario della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera del predetto.3.

L’Agenzia delle entrate deduce che la Commissione territorialeavrebbe omesso di considerare complessivamente le prove acquisitedall’Ufficio e, inoltre, non avrebbe spiegato in sentenza perché l’indicazionein concreto delle attività gestorie riferibili a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statanecessaria per dimostrarne la qualità di amministratore di fatto.4.

Il motivo è infondato.4.1.

L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaledella sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.4.2.

Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).4.3.

Sicché, nella vicenda all’esame – all’evidenza – deve escludersi chela sentenza impugnata possa dichiararsi nulla per difetto assoluto dimotivazione, avendo al contrario il collegio decidente spiegato le ragioni cheinducevano a ritenere non provato, alla luce della documentazione versatain atti, il ruolo di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in capoall’odierno controricorrente.4.4.

In particolare, dando atto di avere esaminato il materialeprobatorio, la CTR ha rilevato la non idoneità a tal fine della movimentazionebancaria in mancanza di altri elementi di riscontro, «non risultando qualiNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026siano state in concreto le attività gestorie riferibili al [OSCURATO:PERSONA] né l’affermazioneche il [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse false attestazioni (ordini di acquisto, lettere di vetturainternazionali, timbri e fogli intestati alla società francese ACM), anch’essanon supportata da alcun riscontro documentale».4.5.

Giova, ancora, ricordare che l'osservanza degli artt. 115 e 116c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti.

È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005).

In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente.5.

Quanto ai confini del controllo del giudice di legittimità sull'apparatodecisorio, si rammenta che è prevalente nella giurisprudenza di legittimitàl’orientamento che ne ammette la censurabilità solo nella misura in cuirisulti ciò dal testo della decisione gravata dal ricorso, posto che una diversarevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità.

Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del giudiziodi legittimità ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad unnuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione dellerisultanze degli atti di causa (Cass. n. 3161/2002).Numero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026Diversamente opinando la stessa Corte inevitabilmente compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi oulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione. (Cass. n. 4766/2006).5.1.

Ed ancora, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.,parametro che, pur non ritualmente deducendosi il correlato vizio diviolazione di legge, la ricorrente evoca, si configura unicamente nell'ipotesiin cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente pretesooggi dal ricorrente.5.2.

Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offertidall'Amministrazione a dimostrazione delle pretese fiscali, di quelli reputatirilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell'art. 2729cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla leggesono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga aquella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito dellavalutazione delle prove dirette), si articola nei due momenti valutativi dellaprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presisingolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e dellasuccessiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi cosìisolati, oltreché dell'accertamento della loro idoneità alla prova presuntivase considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice),essendo erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto diplurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungereNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimoCass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054; Cass. n. 9336/2023; v. anche Cass.,Sez. 3, 09/03/2012 n. 3703).6.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia,in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 137, co. 2, 148, 156, co. 2, 157,co. l, c.p.c., e dell'art. 22, co. 3, D. Lgs. n. 546 del 1992, per nullità dellasentenza e del procedimento per la nullità assoluta dell'appello, per lesionedelle norme e dei principi in tema di partecipazione necessaria dell'appellatononché in tema di garanzia del giusto processo e di rispetto delcontraddittorio in relazione all'art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.; per vizio dellamotivazione in relazione all'art. 360, co. l, n. 5, c.p.c.».6.1.

Il motivo risulta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorsoprincipale.7.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato ed ilricorso incidentale dichiarato assorbito, con conseguente condanna dellaricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5725/2017 depositata il 12/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diGennaro [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2008, notificatoglinella allegata qualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscale di ampioraggio, ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziariaNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delcontribuente.2. Il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentalecondizionato affidato ad unico motivo, contrastato dall’Agenzia delleentrate con controricorso, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.3. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorsoincidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Amministrazione finanziariadenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.с. e 36 del d.lgs. n. 546/1992,con riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c.2. Osserva la ricorrente che la CTR, confermando la decisione di primogrado, riteneva non provata la qualità di socio di fatto della De.An. diGennaro [OSCURATO:PERSONA], in base ad unico elemento giudicato indimostrato ecomunque insufficiente, segnatamente la movimentazione del contobancario della [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera del predetto.3. L’Agenzia delle entrate deduce che la Commissione territorialeavrebbe omesso di considerare complessivamente le prove acquisitedall’Ufficio e, inoltre, non avrebbe spiegato in sentenza perché l’indicazionein concreto delle attività gestorie riferibili a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statanecessaria per dimostrarne la qualità di amministratore di fatto.4. Il motivo è infondato.4.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaledella sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.4.2. Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).4.3. Sicché, nella vicenda all’esame – all’evidenza – deve escludersi chela sentenza impugnata possa dichiararsi nulla per difetto assoluto dimotivazione, avendo al contrario il collegio decidente spiegato le ragioni cheinducevano a ritenere non provato, alla luce della documentazione versatain atti, il ruolo di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in capoall’odierno controricorrente.4.4. In particolare, dando atto di avere esaminato il materialeprobatorio, la CTR ha rilevato la non idoneità a tal fine della movimentazionebancaria in mancanza di altri elementi di riscontro, «non risultando qualiNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026siano state in concreto le attività gestorie riferibili al [OSCURATO:PERSONA] né l’affermazioneche il [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse false attestazioni (ordini di acquisto, lettere di vetturainternazionali, timbri e fogli intestati alla società francese ACM), anch’essanon supportata da alcun riscontro documentale».4.5. Giova, ancora, ricordare che l'osservanza degli artt. 115 e 116c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005). In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente.5. Quanto ai confini del controllo del giudice di legittimità sull'apparatodecisorio, si rammenta che è prevalente nella giurisprudenza di legittimitàl’orientamento che ne ammette la censurabilità solo nella misura in cuirisulti ciò dal testo della decisione gravata dal ricorso, posto che una diversarevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del giudiziodi legittimità ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad unnuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione dellerisultanze degli atti di causa (Cass. n. 3161/2002).Numero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026Diversamente opinando la stessa Corte inevitabilmente compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con lerisultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi oulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione. (Cass. n. 4766/2006).5.1. Ed ancora, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.,parametro che, pur non ritualmente deducendosi il correlato vizio diviolazione di legge, la ricorrente evoca, si configura unicamente nell'ipotesiin cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbiaritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere(Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente pretesooggi dal ricorrente.5.2. Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offertidall'Amministrazione a dimostrazione delle pretese fiscali, di quelli reputatirilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell'art. 2729cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla leggesono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga aquella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito dellavalutazione delle prove dirette), si articola nei due momenti valutativi dellaprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presisingolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e dellasuccessiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi cosìisolati, oltreché dell'accertamento della loro idoneità alla prova presuntivase considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice),essendo erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto diplurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungereNumero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimoCass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054; Cass. n. 9336/2023; v. anche Cass.,Sez. 3, 09/03/2012 n. 3703).6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia,in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 137, co. 2, 148, 156, co. 2, 157,co. l, c.p.c., e dell'art. 22, co. 3, D. Lgs. n. 546 del 1992, per nullità dellasentenza e del procedimento per la nullità assoluta dell'appello, per lesionedelle norme e dei principi in tema di partecipazione necessaria dell'appellatononché in tema di garanzia del giusto processo e di rispetto delcontraddittorio in relazione all'art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.; per vizio dellamotivazione in relazione all'art. 360, co. l, n. 5, c.p.c.».6.1. Il motivo risulta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorsoprincipale.7. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato ed ilricorso incidentale dichiarato assorbito, con conseguente condanna dellaricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 29415/2017Numero sezionale 4760/2026Numero di raccolta generale 19316/2026Data pubblicazione 11/06/2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19316/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris