CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 39535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o, comunque, rigettare, i ricorsi, ed ha presentato nota spese; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, di analogo tenore, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che il 20/10/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] L.L.C. Nella ricostruzione dei giudici di merito, i ricorrenti si erano presentati nella sala biliardo della Bonini proponendole di aprire altra sala biliardo in un immobile di cui il Gelosia assumeva avere la disponibilità, consegnando alla Bonini le chiavi di un locale ed offrendole di stipulare un contratto di comodato gratuito a fronte del quale la Bonini ed il padre si sarebbero accollati tutte le spese di adeguamento necessarie per svolgere l'attività programmata e la Bonini avrebbe poi diviso per metà con il Gelosia gli utili di tale attività. Al momento della sottoscrizione del contratto, sempre alla presenza dello Zangarelli, il Gelosia aveva poi documentato l'apparentemente legittima disponibilità del bene consegnando un atto avente ad oggetto una procura generale rilasciata dalla società [OSCURATO:PERSONA] L.L.C. a tale [OSCURATO:PERSONA], che il Gelosia aveva affermato avere a sua volta rilasciato in suo favore una procura speciale. Successivamente, era pervenuto alla Bonini un compromesso di vendita datato 22/10/2020, all'apparenza sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] ed intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] L.L.C. e la società "Immobiliare de Charme", legalmente rappresentata dal Gelosia, atto a mezzo del quale quest'ultima società prometteva di acquistare dalla Lodging l'immobile concesso in comodato alla Bonini, che aveva speso 20.000 euro per lavori all'interno del locale e corrisposto al Gelosia, tramite lo Zangarelli, l'importo di euro 1000,00, corrispondente alla metà degli utili della sala biliardo dei primi due mesi. Dalla deposizione testimoniale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della [OSCURATO:PERSONA] L.L.C. era risultato, invece, che il Gelosia non era titolare di alcuna procura speciale né poteva disporre del bene, ma aveva gestito beni della società senza avere alcun incarico, ed anche la procura speciale conferita al Barbaro - come anche da questo confermato - era stata revocata fin dal 6/1/2011, circostanza portata poco dopo a conoscenza dello stesso Gelosia. 2. A sostegno dei ricorsi, i due ricorrenti hanno articolato due motivi di impugnazione: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la sentenza ritenuto erroneamente che la sala biliardo fosse di proprietà della società americana [OSCURATO:PERSONA] L.L.C., costituitasi parte civile, pur risultando per tabulas, invece, trattarsi di bene di proprietà della società "Istifi SA", sulla base di una mera affermazione secondo cui tale società sarebbe stata "interamente di proprietà" della prima. 2.2. Vizio di motivazione per aver omesso la Corte territoriale di illustrare le ragioni che portavano a ritenere provate le spese sostenute dalla Bonini ed il danno da questa patito, oltre che gli artifici e raggiri asseritamente posti in essere dai ricorrenti. 3. Con requisitoria scritta del 9/6/2022 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. La sola parte civile [OSCURATO:PERSONA] LLC il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili o, comunque, rigettare i ricorsi, ed ha presentato nota spese. 5. Con memoria scritta del 29/6/2022 la difesa del Gelosia ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su motivi non consentiti dall'art.606 cod. proc. pen. perché attinenti esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). La sentenza impugnata soddisfa ampiamente tali requisiti, in quanto il giudizio di responsabilità dei ricorrenti risulta motivato sulla base di argomentazioni congrue, aderenti al materiale istruttorio raccolto, costituito non solo dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (di per sé astrattamente sufficiente, una volta riconosciutane la coerenza logica, a costituire anche l'unica prova della colpevolezza dell'imputato, essendo il ricorso eventuale ad elementi di riscontro funzionale solamente al vaglio di attendibilità del teste: Cass., sez. VI, 30/11/1994, Numelter; Cass., sez I, c.c. 15/3/1995, Cicala;), ma anche dalla diretta conferma che queste hanno ricevuto dalle testimonianze del padre della predetta, [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed altresì da ulteriori testimoni, quali [OSCURATO:PERSONA], il consulente tecnico del P.M. [OSCURATO:PERSONA] - che ha confermato la falsificazione della firma del Barbaro sul contratto preliminare apparentemente intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] LLC e la società "Immobiliare de Charme" e recapitato alla Bonini - ed il notaio Galletti, che ha confermato che mai tra le due società era stato sottoscritto un contratto definitivo. Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, le sentenze di merito hanno adeguatamente descritto, sulla base di una pluralità di concordanti elementi di prova, anche documentali, gli artifici e raggiri posti in essere dai ricorrenti, avendo il Gelosia, sempre coadiuvato dallo Zangarelli, simulato di agire per conto di società [OSCURATO:PERSONA] e, così, dato in comodato gratuito alla Bonini i locali destinati alla sala da biliardo, fondando insieme a questa una società culturale, ed impegnandosi la stessa Bonini ad eseguire lavori di ristrutturazione dei locali, poi risultati dalle predette fonti di prova ammontare a 20.000 euro, per poi dividere con l'apparente comodante gli introiti dell'attività svolta negli stessi, versando nelle mani dello Zangarelli la metà di quanto incassato nei primi mesi. La sentenza impugnata ha evidenziato che nel giudizio di merito mai i ricorrenti hanno offerto una versione alternativa dei fatti, eppure il ricorso contesta il valore probatorio degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con valutazioni che esulano dai poteri della Corte di cassazione: per costante giurisprudenza di questa Corte si tratta, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Così, a fronte degli elementi di prova, per quanto testimoniali, che hanno evidenziato che le quote della società "Istifi SA" erano tutte della società Lodging, l'osservazione dei ricorrenti secondo cui la sala biliardo era intestata alla prima e non alla seconda deve ritenersi del tutto inidonea a scardinare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deli ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] L.L.C., che liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] L.L.C., che liquida in complessivi e