Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46921/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ritenuta la continuazione fra il delitto di minaccia e la contravvenzione contestata ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è privo di ogni argomentazione ed è pertanto inammissibile per la sua genericità.

E' altresì inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., anche perchè non proposto con i motivi di appello. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteraysFlra O DEPOSiTATA IN CANCEli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ritenuta la continuazione fra il delitto di minaccia e la contravvenzione contestata ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è privo di ogni argomentazione ed è pertanto inammissibile per la sua genericità. E' altresì inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., anche perchè non proposto con i motivi di appello. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteraysFlra O DEPOSiTATA IN CANCEli