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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43952/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi sono generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al primo motivo, le attenuanti generiche risultavano già riconosciute e applicate sin dal primo grado; quanto al secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata a pag. 4 ha definito "generiche" le contestazioni del Ragosta in punto di responsabilità, evidenziando per converso il solido quadro probatorio a suo carico, mentre per Brocca alle pagg. 5-6 ha puntualmente motivato sul coinvolgimento "attivo" della imputata nell'attività di spaccio, escludendo le contestazioni in cui tale ruolo attivo non risultava provato; in ordine al quarto motivo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per il coinvolgimento della Brocca nell'attività di spaccio. cfr. quanto sopra illustrato, e per la riduzione di pena per Ragosta, cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammiSsibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 64 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi sono generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al primo motivo, le attenuanti generiche risultavano già riconosciute e applicate sin dal primo grado; quanto al secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata a pag. 4 ha definito "generiche" le contestazioni del Ragosta in punto di responsabilità, evidenziando per converso il solido quadro probatorio a suo carico, mentre per Brocca alle pagg. 5-6 ha puntualmente motivato sul coinvolgimento "attivo" della imputata nell'attività di spaccio, escludendo le contestazioni in cui tale ruolo attivo non risultava provato; in ordine al quarto motivo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per il coinvolgimento della Brocca nell'attività di spaccio. cfr. quanto sopra illustrato, e per la riduzione di pena per Ragosta, cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammiSsibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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